Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2024-04-22, n. 202400006
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 00006/2024REG.PROV.COLL.
N. 00009/2023 REG.RIC.A.P.
N. 00008/2023 REG.RIC.A.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8 del 2023 dell’Adunanza plenaria, proposto dalla signora G C, rappresentata e difesa dall’avvocato D C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 9 del 2023 dell’Adunanza plenaria, proposto dalla signora M F D V, rappresentata e difesa dall’avvocato D C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza, quanto ad entrambi i ricorsi,
della sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria n. 18/2022, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito nel giudizio iscritto al n. di r.g. 7356/2023;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria del 4 dicembre 2023, n. 17, con cui è stata anche disposta la riunione ex art. 70 cod. proc. amm. dei ricorsi;
Visto l’adempimento all’ordinanza istruttoria, di cui alla relazione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, e i relativi allegati, depositati il 7 febbraio 2024;
Vista l’istanza depositata il 19 febbraio 2024, con cui il medesimo Capo del Dipartimento ha chiesto un rinvio della trattazione per impedimento personale a rendere l’audizione disposta con la citata ordinanza istruttoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il consigliere Fabio Franconiero e udito per le ricorrenti l’avvocato D C, che ha a sua volta chiesto il rinvio della trattazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti indicate in epigrafe, aspiranti docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche pubbliche, hanno vittoriosamente agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa contro i dinieghi a suo tempo loro opposti dal Ministero dell’istruzione (allora così denominato) di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali dalle stesse conseguite all’estero, secondo la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 ( relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ).
2. Il giudicato formatosi a definizione dei giudizi di annullamento dei dinieghi in questione, di cui alla sentenza di questa Adunanza plenaria del 28 dicembre 2022, n. 18, ha stabilito che il Ministero dell’istruzione (ora dell’istruzione e del merito) è tenuto a:
- « esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine »;
- « procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche