Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-29, n. 201903596

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-29, n. 201903596
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903596
Data del deposito : 29 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2019

N. 03596/2019REG.PROV.COLL.

N. 04302/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4302 del 2014, proposto da
G M, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e S B, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

Comune di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio Cinzia De Micheli in Roma, via Tacito, n. 23;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 1155 del 2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Contaldi, su delega dell'avvocato S B, e De Micheli, su delega dell'avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora G M è titolare dal 21 gennaio 2003 di una concessione di un’area di mq. 12,79 all'interno del cimitero urbano di Novara per la costruzione del tumulo funerario di famiglia, della durata di anni 99, rinnovabile.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione nel realizzare un pozzetto per la raccolta e la dispersione sotterranea delle acque di infiltrazione, si sono verificati notevoli allagamenti dell’area, tali da indurre l’interessata ad adire il Tribunale ordinario di Novara per accertare l'inadempimento del concedente Comune di Novara alle obbligazioni sul medesimo gravanti in forza del contratto di concessione.

Detto grave inadempimento avrebbe comportato, a detta della ricorrente, innanzitutto una risoluzione contrattuale di diritto (in seguito a plurime diffide ad adempiere) ed in ogni caso la possibilità di invocare una pronuncia di risoluzione giudiziale, con risarcimento di tutti i danni patiti, morali e materiali, oltre alla restituzione degli importi ricevuti in adempimento del contratto.

Il Tribunale di Novara ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull'assunto che si vertesse in tema di convezione accessoria a provvedimento di concessione.

Parte ricorrente ha, quindi, riassunto il giudizio innanzi al T.a.r. Piemonte che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, affermando che, sulla base di quanto risultava dalla consulenza tecnica d’ufficio svoltasi davanti al giudice ordinario, non vi fossero prove del grave inadempimento per inidoneità dell’area allo scopo.

Avverso tale sentenza propone appello la signora M, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie;
violazione degli artt. 63 c.p.a. e 116 c.p.c. e dei principi concernenti la valutazione delle prove;

2) violazione ed erronea applicazione dei principi civilistici in materia contrattuale e della consolidata giurisprudenza in punto oneri probatori.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Novara, che ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2019 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

A sostegno del proprio gravame l’appellante ha, sostanzialmente, dedotto l’erroneità della sentenza appellata, per avere ritenuto non condivisibile la riferibilità al Comune di Novara, concedente la superficie per la cappella funeraria di famiglia, della responsabilità per le infiltrazioni che si sono verificate durante la costruzione dell’opera.

La ricorrente sostiene, invece, che il terreno concesso per la costruzione della cappella non fosse idoneo allo scopo, perché soggetto ad allagamenti per infiltrazioni d’acqua dal basso.

Dalla sentenza impugnata risulta che: « è pacifico e documentale che la struttura fatta edificare dalla ricorrente non sia impermeabilizzata. Risulta poi altrettanto documentalmente dalla deliberazione di giunta n. 184/2002 invocata da parte ricorrente che, alla voce "materiali", era specificato, per quanto concerne le edificazioni di tombe di famiglia da realizzarsi sulle aree in concessione, che "le strutture ed i rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare le infiltrazioni meteoriche" ( cfr. punto 5 ultima parte della relazione allegata alla deliberazione n. 184/2002 prodotta da parte ricorrente in data 18.7.2003). Sussisteva pertanto un preciso obbligo costruttivo pacificamente non rispettato dalla ricorrente o dai suoi ausiliari, circostanze del tutto estranee alla sfera di dominio dell'amministrazione ».

Tali statuizioni risultano ragionevoli e condivisibili.

Invero, sulla base di quanto risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio svoltasi davanti al giudice ordinario, non vi sono prove del grave inadempimento del Comune per inidoneità dell’area allo scopo, anche in considerazione del fatto che la stessa si trova all’interno del cimitero cittadino e che, quindi, ne risulta, di fatto, provata l’idoneità.

In ogni caso doveva essere la titolare della concessione cimiteriale a realizzare idonei interventi di impermeabilizzazione del sito, come peraltro era stato indicato nella deliberazione di giunta n. 184/2002 che, alla voce "materiali", precisava che le strutture ed i rivestimenti esterni delle edificazioni di tombe di famiglia da realizzarsi sulle aree in concessione avrebbero dovuto essere realizzati in modo da evitare le infiltrazioni meteoriche.

Il T.a.r. ha anche affermato che: “ il danno lamentato concerne un manufatto che insiste sul terreno oggetto di concessione e che è stato realizzato ad esclusivo onere e sotto l'esclusiva responsabilità della ricorrente. Siffatto elemento già muta sensibilmente la prospettiva, poiché nella complessa fattispecie le problematiche (che si sono manifestate con riferimento al manufatto e non al terreno in sé) sono astrattamente riconducibili anche a possibili vizi o difetti di costruzione della struttura, sui quali nessuna incidenza ha il Comune, e con riferimento ai quali nessun onere probatorio può gravare sull'amministrazione ”.

Anche nella fattispecie in esame del resto deve applicarsi il principio dell'onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che onera l’interessato di dimostrare sia la sussistenza del danno che la responsabilità di chi lo ha provocato, onere che non può essere assolto mediante consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016, n. 1649).

Nella fattispecie in questione tale onere probatorio non è stato assolto, non essendo stata fornita la prova di vizi intrinseci o di inadeguatezza dell’area data in concessione dal Comune di Novara all’appellante, area che pertanto deve presumersi idonea e conforme al tipo di destinazione per cui la medesima è stata concessa;
di conseguenza gli allagamenti, di cui si duole l’appellante, non possono essere in alcun modo addebitati all’ente, tanto più che, sotto altro concorrente profilo, la stessa appellante non ha dato prova di aver rispettato l’obbligo di realizzare idonei interventi di impermeabilizzazione del sito al fine di evitare le infiltrazioni meteoriche.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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