Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-29, n. 201706194
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2017
N. 06194/2017REG.PROV.COLL.
N. 09214/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9214 del 2010, proposto dal signor GI De IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gramegna, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5573/2009, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto della richiesta di rimorso di spese legali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’Avvocato Mario Gramegna e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è un dipendente della Polizia di Stato in quiescenza.
Nel periodo rilevante per il presente giudizio, egli era ‘assistente capo’ adibito a mansioni impiegatizie e di magazziniere presso lo spaccio interno della Polizia di Stato della Questura di Napoli, denominato ‘Il Chiostro’.
La Procura di Napoli promuoveva nei suoi confronti un’azione penale, ritenendo che si fosse reiteratamente appropriato della merce di cui aveva la disponibilità in ragione di tale attività, contestandogli il reato di peculato aggravato in continuazione (artt. 81 e 314 c.p.).
Con sentenza del 19 marzo 2007, passata in giudicato, il ricorrente, al pari degli altri coimputati nel medesimo procedimento, veniva assolto dai reati ascrittigli ‘perché il fatto non sussiste’.
Egli proponeva pertanto istanza di rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, al competente ufficio dell’Amministrazione di appartenenza, che la rigettava, uniformandosi ai pareri espressi in merito dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con provvedimento del 12 settembre 2008, oggetto di successiva conferma con atto dell’11 marzo 2009.
2. A motivazione dell’atto di diniego era posto il rilievo che « il tenore della parte motiva della sentenza, che a sua volta esprime le valutazioni espresse dai giudici, non consente di ritenere esclusa la responsabilità degli imputati» , facendo quindi venire meno il presupposto imprescindibile per il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 in precedenza richiamato.
3. Con ricorso di primo grado n.4684 del 2009 (proposto al TAR per la Campania), egli ha impugnato la determinazione negativa del Ministero dell’Interno.
4. Il TAR, con la sentenza in forma semplificata n. 5573/2009, ha rigettato il ricorso essenzialmente sulla base della ritenuta irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali da parte dell’Amministrazione di appartenenza, di un’assoluzione con formula dubitativa, ex se inidonea ad escludere profili di responsabilità del dipendente, « non vigendo nell’ambito del procedimento amministrativo il principio penalistico del favor rei» .
Il TAR ha poi avanzato dubbi sulla riconducibilità della vicenda che ha dato origine al procedimento penale (« non pare riconducibile» ) alla disciplina invocata, « in considerazione del fatto che il reato più che connesso allo svolgimento di obblighi istituzionali appare semplicemente commesso in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa » .
5. Avverso la pronunzia reiettiva il ricorrente ha proposto atto di appello ed ha diffusamente contrastato le conclusioni del Tribunale regionale e rinnovato i motivi di legittimità articolati in prime cure.
Resiste all’appello il Ministero dell’Interno, che ha depositato documenti e una relazione sui fatti di causa.
6. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. Il diniego del rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale in processo penale conseguente a fatti connessi con l’espletamento del servizio è stato motivato dall’Amministrazione con rinvio ob relationem ai pareri espressi al riguardo dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con i quali è stato negato che la sentenza di assoluzione