Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-12, n. 202105257
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Pubblicato il 12/07/2021
N. 05257/2021REG.PROV.COLL.
N. 07693/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2020, proposto da
V C ed A A D C, rappresentati e difesi dagli avvocati F G S ed I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G S in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;
contro
G R, G R, C A V e C C, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Farsetti in Roma, via Tarvisio, n.2;
nei confronti
Comune di Sant'Agata de' Goti non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2690/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2021 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati I T e G V in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - V C e A A D C sono comproprietari (insieme a Iannotta Michelangelo e a Biscardi Giuseppina) di un villino bifamiliare situato a Sant’Agata dè Goti, compreso nell’ambito della Lottizzazione C2B, Lotto 52B (distinto al catasto al Fg. 39, p.lle nn. 780 e 1053).
Tale area confina con il Lotto 55C, ove insiste il fabbricato distinto in catasto al Fg. 39, p.lla 2198 di proprietà di C C, G R e G R.
2 – Quest’ultimo fabbricato è stato oggetto dell’ordinanza comunale di demolizione n. 9 dell’8.3.2016;tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso n. 2106/2016 ed a dal T.A.R. per la Campania con la sentenza n. 4649/2016.
3 - Gli appellanti lamentano di essere stati pretermessi da tale giudizio (n. 2106/2016) e, venuti a conoscenza dell’esistenza della sentenza n. 4649/2016, con ricorso per opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a., ne hanno chiesto l’annullamento.
4 - Il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 2690 del 29.6.2020, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per la ritenuta mancanza, in capo agli opponenti, della legittimazione a proporlo, siccome carenti dello status di controinteressati nel giudizio relativo all’impugnazione della ridetta ordinanza di demolizione n. 9/2016.
5 – L’appello avverso tale pronuncia non deve trovare accoglimento, dovendosi integralmente confermare la valutazione del giudice di primo grado.
In generale, deve trovare conferma l’orientamento in base al quale nei confronti degli atti di demolizione e di immissione in possesso il giudizio di impugnazione non necessita di notifiche a soggetti diversi dall’amministrazione che ha emanato l’atto, non rinvenendosi figure processuali di controinteressati.
Infatti, con particolare riferimento all’impugnativa dell’ordine di demolizione, va considerato che di norma nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio “ anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso ” (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3380;Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017 n. 4174, vedi anche Cons. Stato, IV, 11.3.2013, n.1473: “ nel caso di impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di una ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contradditorio, atteso che la qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato (e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse), ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica ”).
6 – A sostegno del ricorso, parte appellante rivendica il proprio collegamento ai beni di cui è stata ingiunta la demolizione: - per il fatto di essere proprietari del fondo confinante;- poiché alcune delle opere abusive sarebbero state edificate proprio sul confine;- poiché erano stati coinvolti anche dalla fase procedimentale che ha portato all’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 9/2016 (la procedura sanzionatoria era stata avviata a seguito delle segnalazioni con le quali gli appellanti avevano denunciato il carattere illecito degli interventi edilizi sine titulo , tra l’altro, sul confine tra il loro Lotto (55C) e il Lotto (52B), lamentando il mancato rispetto non solo della disciplina paesaggistica, ma anche del regime edilizio/urbanistico e delle distanze minime di legge).
7 – Come anticipato, i rilievi di parte appellante non consentono di addivenire ad una diversa conclusione rispetto a quella a cui è giunto il T.A.R.
Il riconoscimento della qualifica di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario) è subordinato alla sussistenza di due elementi: uno di carattere formale ossia, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la sua espressa menzione nel provvedimento impugnato;ed uno sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
Anche a volere valorizzare la peculiarità della situazione in cui versa parte appellante al fine di temperare l’orientamento generale innanzi richiamato, deve comunque ribadirsi che la qualità di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma (solo) a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato.
La giurisprudenza ( cfr . Cons. St., 4 settembre 2012, n. 4684), al riguardo, ha affermato il principio per cui “ in sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di abusi edilizi deve ritenersi contraddittore necessario il soggetto che abbia provveduto a segnalare l’abuso e il cui diritto di proprietà risulti leso direttamente leso dall’opera edilizia ” della cui demolizione si tratta.
Così qualificata la posizione di vantaggio che deve caratterizzare il denunziante affinché costui assurga al rango di litisconsorte necessario, è palese come essa non sia surrogabile dal generico interesse vantato da un qualsiasi vicino confinante, bensì occorre che l’interesse faccia capo proprio a quel soggetto, denunciante nel procedimento amministrativo, il cui diritto di proprietà (ovvero, come può estensivamente ritenersi, un altro diritto reale di godimento) risulti direttamente leso da un’opera edilizia abusiva (di cui, in esito a quel procedimento, l’Amministrazione abbia ordinato la demolizione). In altri termini, è controinteressato in senso tecnico (soltanto) colui il quale, oltre ad essere contemplato nel provvedimento, riceva (rispetto a un proprio diritto reale) direttamente un vantaggio dal diniego del titolo abilitativo o dall'attività repressiva dell'amministrazione.
La giurisprudenza ha precisato che: “ non sembra, in effetti, affatto incongruente che non vi sia una biunivoca corrispondenza tra legittimazione ad agire per l’annullamento di un titolo edilizio illegittimo e qualità di litisconsorte necessario nel giudizio per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio;sia perché la più ampia legittimazione attiva deriva, nel primo caso, da una precisa scelta del legislatore (che, a maggior garanzia del corretto assetto urbanistico, ha inteso estendere tale legittimazione a “chiunque” versi in condizione di oggettivo interesse a perseguire la realizzazione e il mantenimento di tale assetto);sia perché, con riguardo alla seconda ipotesi, un indiscriminato ampliamento del novero dei litisconsorti necessari dal lato passivo (ferma ovviamente restando, invece, la più estesa facoltà di intervenire volontariamente nel giudizio ad opponendum in capo a chiunque altro vi abbia interesse) si risolverebbe in un correlativo restringimento, quantomeno fattuale, della possibilità di agire utilmente in giudizio da parte del destinatario del provvedimento sanzionatorio, e dunque in un’indiretta limitazione del diritto di difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, costituzionalmente garantito. La posizione di controinteresse processualmente rilevante non deriva solo dal fatto che il procedimento sanzionatorio sia stato innescato dalla denuncia del terzo, ma dal fatto che dal ripristino dello stato dei luoghi sortisca un vantaggio diretto, ovverosia un positivo ampliamento della sfera giuridica del denunciante” (Consiglio di Stato Sez. VI del 23.5.2017, n. 2416).
7.1 – Il fatto che le opere oggetto di demolizione si pongano anche in violazione del diritto di proprietà di parte appellante è una prospettazione che non trova immediato riscontro negli atti impugnati, dove si evidenziano una pluralità di rilievi di ordine essenzialmente edilizio ed urbanistico (la demolizione era stata ordinata per l’asserita mancanza di nulla-osta della Soprintendenza;per mancanza di permesso a costruire e per mancanza dell’autorizzazione in materia paesaggistica).
Il dedotto mancato rispetto della disciplina sulle distanze, concretizzatosi con l’edificazione, non è stata oggetto di uno specifico accertamento da parte dell’amministrazione che, come anticipato, ha giustificato il provvedimento rilevando un altro genere di difformità.
Resta ovviamente salva ogni eventuale valutazione da parte del giudice ordinario circa la supposta violazione della disciplina sulle distanze e su ogni eventuale violazione del diritto di proprietà (o altro diritto reale) degli appellanti.
8 – Per le ragioni esposte, l’appello non deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.