Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405242

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405242
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405242
Data del deposito : 11 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2024

N. 05242/2024REG.PROV.COLL.

N. 03805/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2023, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, Commissione per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pa - Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G F, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5938/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso la procedura di concorso bandita il 27 luglio del 2021 per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

a) Erroneità della sentenza impugnata. Limiti del sindacato giudiziale sui quesiti c.d. “situazionali”.

b) Insussistenza dei vizi logici nei test somministrati.

c) Difetto di interesse con riferimento al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la censura di violazione dell’art. 2, comma del bando e dell’art. 1014, comma 1, lett. A) e 678, comma 9 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento 13 militare). Violazione del giusto procedi-mento e manifesta ingiustizia nonché violazione della par condicio concorsuale.

2. La parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

3. In via preliminare si può prescindere dalla valutazione dell’eccezione preliminare di tardività del ricorso di primo grado, ritenendosi fondato, nel merito, il ricorso in appello.

4. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere ecceduto dai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso, costituenti manifestazione di attività tecnico-discrezionale, nonostante e, contraddittoriamente, il giudice di prime cure avesse in premessa riconosciuto che la materia perteneva a «valutazioni di merito ed alla scienza specialistica di settore».

Sostiene la parte appellante che i quesiti situazionali previsti nella prova scritta del concorso, tra cui quello in contestazione nel presente giudizio, afferiscono agli studi sui comportamenti organizzativi - l’ «insieme delle azioni messe in atto da un individuo, sollecitate dalla combinazione del contesto e delle caratteristiche proprie dell’individuo stesso» - svolti nell’ambito di discipline di matrice psico-sociologica finalizzate, nel loro complesso, ad individuare e comprendere « i fattori che promuovono o ostacolano le prestazioni individuali, di gruppo e di un’organizzazione».

In questo quadro, la risposta ritenuta dall’amministrazione come maggiormente efficace – relativamente al quesito n.34 - è stata considerata tale perché, pur nell’elemento comune alla risposta data dalla ricorrente, consistente nel rifiuto all’invito, nondimeno si differenzia da quest’ultima per la mediazione di una scusa, la quale è diretta a prevenire «una situazione di conflitto » tra gli appartenenti dell’ipotetica unità organizzativa in cui il comportamento previsto dal quesito si colloca, e dunque risulta maggiormente preferibile per conservare la serenità nell’ambiente lavorativo.

Risposta e conseguente valutazione che, per il motivo in analisi, pertengono al ristretto ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, non sindacabile nella sede giurisdizionale amministrativa di legittimità.

4. 1. Le censure di merito sono fondate ed assorbenti.

Invero, all’esito di un giudizio estrinseco di legittimità, si evince la correttezza dell’esercizio della discrezionalità dell’amministrazione nella fissazione dei contenuti delle prove di concorso e, di converso, l’ingiustificato sconfinamento del sindacato svolto dal Tar.

Come si deduce nell’appello, la sentenza ha infatti considerato errata la risposta considerata come la più efficace dall’amministrazione in assenza di elementi tratti dalla « scienza specialistica di settore» sulla cui base è stato formulato il quesito contestato.

4.2. A tal proposito va considerato che i cd test situazionali sono quesiti che hanno lo scopo di valutare le abilità e competenze trasversali (cd. soft skills ), richieste per coprire la determinata posizione lavorativa, accertando la capacità di un candidato di intraprendere le azioni più appropriate in un determinato scenario ipotizzabile nella sua specifica situazione lavorativa.

In sostanza, mentre i quesiti tecnici si concentrano sulle conoscenze necessarie al profilo professionale richiesto, le suddette competenze “trasversali” riguardano le abitudini e gli atteggiamenti che si assumono in diverse situazioni all’interno di un ambiente di lavoro.

Per effettuare correttamente la valutazione richiesta, il quesito proposto dalla pubblica amministrazione deve indicare tutti i dettagli rilevanti per consentire ai candidati di analizzare lo scenario di contesto e maturare una capacità di giudizio che, tra le tante azioni possibili, individui quella più efficace sotto plurimi punti di vista, tutti connessi all’ambiente lavorativo, sicché, all’evidenza, non esiste una risposta astrattamente sbagliata, ma piuttosto una risposta più o meno adeguata alla situazione ed al contesto descritto, in un’ottica di efficienza e imparzialità della condotta del (futuro) funzionario, cui sia affidata la responsabilità di un’unità organizzativa.

In tale dimensione è pertanto evidente che l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione deve essere particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, sono sindacabili dal giudice amministrativo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quiz o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare la correttezza della soluzione proposta dall’amministrazione.

4.3. Tutto ciò precisato, nel caso di specie il quesito censurato mirava a valutare le abilità relazionali del candidato e quindi la comprensione interpersonale, la capacità di lavoro di squadra e quella di esercitare un impatto o un’influenza sugli altri, la consapevolezza organizzativa e, cioè, gli elementi in base ai quali inferire l’abilità e l’idoneità dell’aspirante, a gestire le criticità potenzialmente emergenti in connessione con lo svolgimento di una determinata situazione e posizione lavorativa di coordinamento.

Nella prospettiva delineata, l’appello pone fondatamente in rilievo la maggiore rispondenza alle abilità in questione, di un rifiuto ad un comportamento contrario a regole di cortesia non espresso, purché celato da una scusa atta a prevenire una possibile situazione di conflittualità. Infatti, in relazione a un invito extra-lavorativo e non a circostanze attinenti alla dimensione professionale, utilizzare una scusa non presenta, evidentemente, caratteri di irragionevolezza o illogicità perché, con tale condotta si realizza un duplice e opportuno scopo: da un lato, quello di non mettere in imbarazzo il collaboratore e/o comunque non costruire con questi occasione di futuro attrito, che inevitabilmente sorgerebbero in presenza di un espresso rimprovero circa l’inopportunità di un invito ad personam e, dall’altro, quello di evitare di creare, agli occhi degli altri collaboratori, l’apparenza di rapporti personali privilegiati con il primo.

Sotto il profilo ora enunciato, quindi, l’operato dell’amministrazione non può dirsi caratterizzato da una evidente incomprensibilità o irragionevolezza. Esso risulta invece conforme ai canoni di coerenza con gli approdi della disciplina specialistica applicabile, così come a quelli, più generali, di ragionevolezza, che nel loro complesso presiedono allo svolgimento di un’attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione.

4.4. La parte appellata, neppure in primo grado, dal canto suo, ha fornito una prova o un principio di prova a supporto della propria tesi, e dunque non ha assolto all’onere probatorio su di essa gravante, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm. (cfr., sul punto, di recente: Cons. Stato, IV, 8 maggio 2023, n. 4596;
2 dicembre 2022, n. 10592;
V, 27 luglio 2022, n. 6605;
VI, 24 marzo 2023, n. 3023;
10 ottobre 2022, n. 8653;
21 giugno 2022, n. 5090;
5 aprile 2022, n. 2523;
31 marzo 2022, n. 2360).

4.5. Parimenti non può non rilevarsi che la sentenza gravata ha sovrapposto la propria personale valutazione a quella dell’amministrazione senza la previa acquisizione di un adeguato supporto scientifico specialistico. In contrapposizione alla scelta amministrativa contestata nel presente giudizio, fondata sugli elementi di carattere specialistico sopra richiamati, la sentenza di accoglimento propone infatti una valutazione di tipo soggettivo sulla maggiore efficacia della risposta al quesito, erroneamente fondata su considerazioni di carattere etico. Ciò è reso manifesto dal richiamo ai principi di lealtà e trasparenza enunciati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, con specifico riguardo alla figura dei dirigenti (art. 13, comma 4). Sennonché, nel caso di specie, il quesito era diretto a valutare un comportamento extra-funzionale che, pur avendo un potenziale impatto sul contesto lavorativo, fuoriusciva da quest’ultimo e dalle sue regole, giuridiche e non.

4.6. In mancanza di elementi forniti dalla parte ricorrente in grado di confutare quelli tratti dalla scienza specialistica utilizzati dall’amministrazione per la formulazione del quesito, non vi sono, infine, i presupposti per svolgere in via ufficiosa un approfondimento istruttorio.

5. In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti. La novità e la peculiarità della questione controversa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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