Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405242

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405242
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405242
Data del deposito : 11 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2024

N. 05242/2024REG.PROV.COLL.

N. 03805/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2023, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, Commissione per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pa - Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

G F, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5938/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso la procedura di concorso bandita il 27 luglio del 2021 per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

a) Erroneità della sentenza impugnata. Limiti del sindacato giudiziale sui quesiti c.d. “situazionali”.

b) Insussistenza dei vizi logici nei test somministrati.

c) Difetto di interesse con riferimento al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la censura di violazione dell’art. 2, comma del bando e dell’art. 1014, comma 1, lett. A) e 678, comma 9 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento 13 militare). Violazione del giusto procedi-mento e manifesta ingiustizia nonché violazione della par condicio concorsuale.

2. La parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. In via preliminare si può prescindere dalla valutazione dell’eccezione preliminare di tardività del ricorso di primo grado, ritenendosi fondato, nel merito, il ricorso in appello.

4. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere ecceduto dai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso, costituenti manifestazione di attività tecnico-discrezionale, nonostante e, contraddittoriamente, il giudice di prime cure avesse in premessa riconosciuto che la materia perteneva a «valutazioni di merito ed alla scienza specialistica di settore».

Sostiene la parte appellante che i quesiti situazionali previsti nella prova scritta del concorso, tra cui quello in contestazione nel presente giudizio, afferiscono agli studi sui comportamenti organizzativi - l’ «insieme delle azioni messe in atto da un individuo, sollecitate dalla combinazione del contesto e delle caratteristiche proprie dell’individuo stesso» - svolti nell’ambito di discipline di matrice psico-sociologica finalizzate, nel loro complesso, ad individuare e comprendere « i fattori che

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