Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-05, n. 202308168

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-05, n. 202308168
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308168
Data del deposito : 5 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2023

N. 08168/2023REG.PROV.COLL.

N. 06548/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6548 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, piazza Kennedy, n. 22;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) del -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il Cons. S F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’Appuntato Scelto -OMISSIS-con la determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 234695/D-1-17 in data 3 maggio 2011, è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell’art. 916 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto il Tribunale di Perugia, con sentenza -OMISSIS- lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione, nonché al pagamento della multa di euro 2500,00, in ordine al reato di “ricettazione di sostanze dopanti”;
con determinazione n. 234695/D-1-33 di prot. del 23 luglio 2016, a decorrere dal 3 maggio 2016, è stata disposta la cessazione di efficacia della precedente sospensione cautelare e l’applicazione nella medesima data, ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3, lettera a) e 917, del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010, della “sospensione disciplinare dall’impiego ultra-quinquennale”.

1.1. Con sentenza della Corte di Appello di Perugia - Sezione Penale, n.-OMISSIS- divenuta irrevocabile il -OMISSIS- e acquisita dall’Amministrazione il -OMISSIS-, è stato dichiarato “non doversi procedere” nei confronti del -OMISSIS- per estinzione della fattispecie penale ascrittagli a seguito di intervenuta “prescrizione”. L’addebito penale contestava all’Appuntato Scelto -OMISSIS-unitamente ad altro militare inferiore in grado, allorquando in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di-OMISSIS- di aver procurato, somministrato, assunto e commercializzato mediante canali illeciti sostanze farmacologicamente dopanti, parte delle quali venivano rinvenute presso la sua abitazione.

1.2. In considerazione dei fatti suddetti la Direzione Generale ministeriale, con provvedimento del 4 marzo 2020, notificato il 16 marzo 2020, disponeva la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

2. Il -OMISSIS- ha impugnato quest’ultima determinazione dinanzi al TAR emiliano che, con la sentenza sopra indicata, ha respinto il ricorso, giudicando infondati i motivi proposti.

3. Con il presente appello il militare predetto ha impugnato la decisione di primo grado, proponendo i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:

3.1. Error in procedendo per assenza di motivazione nella sentenza del T.A.R. relativamente alla contestazione del militare sulle modalità e tempi in cui la Direzione Generale per il Personale Militare e l’Arma dei Carabinieri siano venute a conoscenza della sentenza di proscioglimento della Corte di Appello di Perugia e violazione dell’art. 64 D.lgs n. 104/2010; error in iudicando per errata applicazione dell’art. 1392, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 66/2010 da parte del T.A.R. Emilia Romagna;
il T.A.R. avrebbe dovuto considerare due date ivi riportate: la data della comunicazione 25.06.2019 e la data della “lettera nr. 721/265-2005 del 13 maggio 2019” citata nella comunicazione predetta;
nessuna delle due date coincide con quella indicata dalla Direzione Generale nella Determinazione di perdita del grado, come data di conoscenza della Sentenza della Corte di Perugia, che deve collocarsi, per l’Amministrazione, al 13 maggio 2019.

3.2. Error in iudicando della sentenza di primo grado per errata applicazione degli artt. 866 e 867 D.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 111, c. 3 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione sul punto: il Ministero della Difesa avrebbe dovuto svolgere un autonomo apprezzamento della effettiva sussistenza del fatto contestato in capo al sig. -OMISSIS- prima ancora che della rilevanza disciplinare dello stesso.

3.3. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 D.lgs 66/2010 e vizio di motivazione circa l’insussistenza, per il T.A.R. dell’Emilia Romagna, di eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione disciplinare di stato comminata al sig. -OMISSIS-.

3.4. Error in procedendo : omesso esame da parte del T.A.R. di un motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al motivo n. 4 dell’atto di ricorso introduttivo inerente la violazione di legge per vizio di motivazione della Determinazione Ministeriale impugnata, non risultando il percorso logico giuridico che è stato compiuto dall’Amministrazione procedente per adottarla e per disattendere le prospettazioni difensive dell’interessato.

3.5. Error in iudicando : la sentenza oggetto di gravame viola sia l’art. 21 bis Legge n.241/1990, sia le disposizioni inerenti l’adozione della Determinazione ministeriale di perdita del grado per motivi disciplinari; error in procedendo in quanto, con difetto di motivazione, il T.A.R. non indica alcuna norma di legge che dispone che, ai fini economico-finanziari, gli effetti del provvedimento amministrativo sanzionatorio impugnato coincidono con la data di adozione dello stesso piuttosto che con quello della notificazione all’interessato, attesa la natura recettizia dell’atto. Comunque, la difesa erariale non ha analiticamente contrastato le deduzioni del militare, sicchè dovrà trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all’art 64 c.p.a..

4. L’amministrazione si è costituita per resistere al gravame.

5. Con ordinanza di questa Sezione, resa all’esito della camera di consiglio del 31.8.2021, è stata respinta la domanda dell’appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per difetto di adeguato fumus di fondatezza dell’appello.

6. L’appellante ha insistito sui motivi di appello con memoria del 9 giugno 2023.

7. Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 11.7.2023.

DIRITTO

8. L’appello è infondato, dovendosi condividere gli argomenti già esposti dal giudice di prime cure, tratti, anche, dalle analitiche informazioni fornite dall’Amministrazione resistente e prodotte dalla difesa erariale (cfr. Relazioni del 26.6.2020 e 26.10.2020), contenenti analitica contestazione, in fatto e in diritto, degli assunti dedotti in giudizio dal militare.

8.1. Quanto alla pretesa violazione dei termini di cui all’art. 1392, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 66/2010, il termine di conclusione del procedimento disciplinare di specie (duecentosettanta giorni), per consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, CdS, Ad.pl., sentenza 13 settembre 2022, n. 14) decorre dal momento della completa, certa e qualificata conoscenza, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento giudiziario definitivo che rileva nella specie;
nel caso in esame:

- la sentenza della Corte di Appello di Perugia - Sezione Penale, del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, risulta essere stata acquisita in forma integrale dall’Amministrazione il -OMISSIS- (come attestato dalla PA nelle citate Relazioni e come pure emerge dal timbro relativo al rilascio di copia conforme della sentenza penale d’appello, che reca la data del -OMISSIS-);

- l’inchiesta formale è stata disposta in data 16 luglio 2019;

- la contestazione degli addebiti è avvenuta il 26 luglio 2019;

- la relazione finale dell’Ufficiale inquirente è datata 22 agosto 2019;

- l’inquisito è stato deferito al giudizio di una Commissione di Disciplina in data 13 settembre 2019;

- la suddetta Commissione esprimeva il proprio giudizio in data 6 dicembre 2019;

- il procedimento si concludeva il 4 marzo 2020, data di emissione della Determinazione Dirigenziale impugnata.

Dunque, dalla scansione temporale delle suindicate circostanze di fatto si evince che il provvedimento è stato adottato nei termini di legge.

Non può avere rilevanza in senso contrario il fatto che la comunicazione del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” SM – Ufficio Personale n. 721/269-2005 di prot.llo, datato 25 giugno 2019, evidenzi, tra l’altro, di fare “seguito alla lettera n. 721/265-2005 del 13 maggio 2019”;
invero, la tesi dell’appellante, che vorrebbe (per ciò solo) retrodatare al 13 maggio 2019 il dies a quo dal quale computare i termini per l’adozione del provvedimento finale, non può condividersi perché:

- la richiamata giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad. Pl., n. 14/2022) afferma che la conoscenza integrale della sentenza non possa dirsi “certa” se non sia documentata conformemente alla modalità individuata dall'ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e più in generale agli atti pubblici ex art. 2714 c.c.) per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale (C.d.S., Sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893);

- nessuna evidenza in atti dimostra che la P.A. abbia potuto disporre, prima del -OMISSIS-, di detta copia conforme della sentenza penale d’appello;

- l’unica attestazione di rilascio di copia conforme all’originale, presente nella sentenza penale d’appello, reca la data del -OMISSIS-;

- tutte le ulteriori annotazioni manoscritte di presa visione dell’atto, figuranti in detta sentenza, hanno data ancora posteriore.

Neppure rileva che la notifica del provvedimento impugnato sia stata effettuata in data 16 marzo 2020 dopo la scadenza del termine di 270 giorni;
invero, ai fini del rispetto del termine decadenziale per la conclusione del procedimento disciplinare occorre considerare la data in cui il provvedimento si è giuridicamente perfezionato (ovverosia la sua adozione da parte dell’Amministrazione) e non già quella in cui lo stesso è notificato all'incolpato e ciò in quanto l'adempimento partecipativo attiene all'efficacia dell'atto nei confronti del solo destinatario (cfr., ex aliis , CdS, Sez. II, sentenze numeri 667/2022, 825/2021, 1464/2021, 3223/2021;
CdS, Sez. IV, sentenze numeri 2050/2019, 3318/2018, n. 4298/2015, e 5582/2012).

Del resto, l’irrilevanza della notifica ai fini del perfezionamento dell'atto non è contrastata dal disposto dell'art. 21- bis della L. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, trattandosi di previsione attinente al regime dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi.

8.2. Infondato è anche il motivo incentrato sulla pretesa violazione degli artt. 866 e 867 D.lgs. n. 66/2010 e sull’eccesso di potere per difetto di presupposto del provvedimento impugnato, travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria;
al riguardo, occorre ribadire che l'accurata e completa istruttoria del procedimento disciplinare ha messo in evidenza che i fatti contestati (in relazione ai quali è stata pronunciata condanna penale di primo grado per ricettazione, reato poi caduto in prescrizione dichiarata dalla Corte d’appello dopo aver rilevato che non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento ex art.129, capoverso, c.p.p.) sono stati analizzati nella loro consistenza concreta, tenuto conto del disvalore degli stessi. Invero dalla relazione finale dell’inchiesta formale emerge che la meticolosa e puntuale ricostruzione dell'intera vicenda svoltasi in sede dibattimentale penale ha evidenziato, sotto il profilo disciplinare militare, un comportamento assolutamente censurabile, poiché determinante responsabilità gravi derivanti dall'inosservanza consapevole di precetti normativi oltreché delle norme attinenti allo status di militare, nonché del grado rivestito, in relazione ai compiti istituzionali dell'Arma di appartenenza e alle esigenze che ne derivano, avendo dimostrato, con la condotta tenuta, minore senso di responsabilità, superficialità ed atteggiamento incompatibile con i principi ed i doveri che debbono informare la vita del militare e dello stato rivestito, avendone offuscato la figura morale, il decoro e la rettitudine. Si è anche considerato che lo stesso inquisito, in sede di inchiesta formale, ha riconosciuto le proprie responsabilità nella piena consapevolezza di aver sbagliato, come uomo e come militare.

Come pure, dal verbale di adunanza della Commissione disciplinare del 6.12.2019, emerge che è stato valorizzato l’elenco delle precedenti punizioni inflitte al militare e che sono state pure valutate le difese dell’incolpato, sostanzialmente ammissive dell’addebito e incentrate sulla mancata adeguata considerazione, all’epoca dei fatti, del disvalore degli stessi rispetto ai doveri del militare;
in definitiva, ricorre valutazione ponderata, e immune da vizi logici, degli elementi fattuali e di quelli difensivi, in una visone complessiva e unitaria della vicenda.

8.3. Infondati sono poi il terzo e quarto motivo d’appello, in tema di violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 D.lgs. 66/2010, nonché vizio di motivazione ed eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed assenza di attualità della sanzione disciplinare di stato comminata, perché sproporzionata e non funzionale ad alcun interesse pubblico attuale attesa la risalenza nel tempo (aprile 2005) dei fatti di causa. Infatti, come appena accennato, risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia considerato che i fatti, correttamente descritti e valutati, oltreché rivelatori di una indubbia situazione di disvalore, risultano porsi in contrasto con le peculiarità dello status rivestito e lesivi dei principi di moralità e rettitudine che devono caratterizzare il comportamento del militare, specie se appartenente all'Arma dei Carabinieri. In definitiva, la determinazione impugnata, che pure risulta sufficientemente e congruamente motivata, appare conforme alle prescrizioni dell’art. 1355 COM e sostenuta da giustificazioni non manifestamente illogiche.

8.4. Del pari infondato è il motivo relativo alla pretesa violazione dell’art. 21- bis Legge n. 241/1990 in considerazione del fatto che la Determinazione ministeriale di perdita del grado per motivi disciplinari, ai fini economico-finanziari, fa decorrere gli effetti del provvedimento amministrativo sanzionatorio dalla data di adozione dello stesso (4 marzo 2020) piuttosto che dalla notificazione (16 marzo 2020), attesa la natura recettizia dei provvedimenti sanzionatori.

Tale argomento non convince, atteso che, ai fini economico-finanziari, gli effetti del provvedimento negativamente assunto coincidono con la data di adozione dell’atto stesso, a nulla rilevando la diversa data di notifica che ha valenza unicamente ai fini della conoscenza legale da parte del destinatario dell’atto.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che lo stesso ha disposto “la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.

Secondo la previsione di cui all’art. 867, comma 5, COM, la perdita del grado, a fini economici, ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ma, considerando che nella specie la sospensione precauzionale dal servizio ha superato la durata massima quinquennale ed è stata applicata la “sospensione disciplinare dall’impiego ultra-quinquennale” ex articoli 919, comma 3, lettera a) e 917 COM, nel caso in esame deve trovare applicazione la speciale previsione di cui all’art. 867, comma 6, COM, secondo cui “la perdita del grado decorre dalla data del decreto”, come operato nella specie.

9. In definitiva, l’appello va rigettato.

10. Ricorrono tuttavia adeguati motivi, in considerazione della natura del contenzioso, per disporre la compensazione delle spese di lite.

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