Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-09-26, n. 201702059

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-09-26, n. 201702059
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702059
Data del deposito : 26 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01961/2015 AFFARE

Numero 02059/2017 e data 26/09/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2017




NUMERO AFFARE

01961/2015

OGGETTO:

Ministero della salute.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Z V, in proprio ed in qualità di amministratore unico della ditta “ Z A &
c. di Z V
”, per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 14714 del 15 ottobre 2014 dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “ Medio Friuli ”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 2 novembre 2015, prot. n. 27649-P, di trasmissione della relazione del 19 ottobre 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione il 12 novembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il signor Z V, in proprio e in qualità di amministratore unico della ditta “ Z A &
c. di Z V
” ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 14714 del 15 ottobre 2014, con cui l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “ Medio Friuli ” gli ha ingiunto di provvedere al pagamento di euro 7.013,20 per la violazione amministrativa consistente nell’aver “ omesso di comunicare all’Autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti degli animali in partenza dall’azienda e in arrivo alla stessa …”.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la sua irricevibilità per tardività.

Con la memoria del 7 aprile 2015 l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “ Friuli Centrale ” (già Azienda per i servizi sanitari n. 4 “ Medio Friuli ”) ha proposto eccezioni analoghe a quelle dell’Amministrazione.

Con la memoria di 27 gennaio 2016 il ricorrente - dopo aver avuto accesso alla richiamata memoria dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “ Friuli Centrale ” - ha ribadito l’illegittimità del provvedimento impugnato ed ha chiesto “ l’archiviazione dell’infrazione ” a lui contestata.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, presentata dal Ministero riferente e dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “ Friuli Centrale ”, risulti fondata.

Rileva, infatti, la Sezione che la controversia in esame concerne, così come emerge dal contenuto del ricorso, la legittimità dell’ordinanza n. 14714 del 15 ottobre 2014, con cui l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “ Medio Friuli ” ha ingiunto al ricorrente di provvedere al pagamento di euro 7.013,20 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Orbene, tale essendo il petitum del ricorso, il medesimo risulta inammissibile in quanto ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, comma 1 della legge n. 689 del 1981, “ contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento … gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria .

Quanto precede risulta, peraltro, confermato sia da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, in base al quale “ è devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative, salva diversa e specifica previsione di legge ” ( ex multis : Cons. di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 2645 e Sez. V, 27 giugno 2013 n. 3786) sia dallo stesso provvedimento impugnato, il quale esplicita che avverso il medesimo “ è ammessa opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione …”.

Da quanto esposto deriva, quindi, che la presente controversia deve ritenersi di competenza del Giudice Ordinario, con la conseguenza che il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8 del cod. proc. amm., il quale dispone che “ il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ”.

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