Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-17, n. 202501268
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
Sentenza
26 ottobre 2020
Sentenza
26 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2025
N. 01268/2025REG.PROV.COLL.
N. 04892/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2021, proposto da G.S.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e GU DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano d'Ischia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Elettrovit s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione sesta) n. 4771 del 26 ottobre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per la parte appellante l’avv. Leonardo Mennella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall'ordinanza di demolizione n. 9 emessa dal Comune di Barano d'Ischia in data 21 gennaio 2015 in relazione ad una serie di opere abusive realizzate in un immobile adibito a supermercato, sito sul territorio comunale.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. Campania dalla DI s.r.l. - società che svolgeva attività commerciale all’interno della struttura di vendita ed era conduttrice del piano terra, occupato dal supermercato, e di una parte del seminterrato, utilizzato come deposito, sulla base dei seguenti motivi: violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost, e d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di legittimazione passiva della ricorrente in ordine alle opere contestate nei punti n. 1 e 2 del provvedimento impugnato, violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 32 comma 25 del d.l. n. 269/2003, degli artt. 27, 31, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 comma 1 lett.b) e dell’art. 6 comma 2 lett. a) ed e- bis ), nonché dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 42/2004 e al PTP dell’Isola di Ischia e delle norme contenute nel d.l. n. 133/2014 e nel d.l. n. 83/2012, violazione del principio del legittimo affidamento del privato, sviamento, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 della legge n. 241/1990, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, impossibilità materiale di porre in essere l’ordine di demolizione.
3. Con la sentenza n. 4771 del 26 ottobre 2020 il T.a.r. per la Campania ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, in relazione all’ordine di demolizione delle opere nel frattempo condonate, e lo ha rigettato per il resto, compensando le spese di lite.
4. La società G.S.I. s.r.l., avente causa dalla DI s.r.l., e il sig. GU DI, proprietario dell’immobile, hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta sentenza, nella parte per essi pregiudizievole, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I – error in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 9- bis , comma 1- bis , del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 35, comma 3, della l.n. 47/85. La documentazione fornita dal privato costituisce quantomeno principio di prova in ordine alla legittimità dei locali per cui è causa, difetto di motivazione, mal governo dell’onere della prova, erronea valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente ha fornito ampia prova della legittimità edilizia dei locali;
II – error in iudicando, violazione artt. 3 e 97 Costituzione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di motivazione, motivazione insufficiente.
5. Il Comune di Barano