Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201403592

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201403592
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403592
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05127/2013 REG.RIC.

N. 03592/2014REG.PROV.COLL.

N. 05127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5127 del 2013, proposto da:
Impresa individuale A M, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G S e L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
I E Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Cantelli e Adriano Giuffre', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffre' in Roma, via dei Gracchi, n. 39;
Transcoop Soc.Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n. 00209/2013, resa tra le parti, concernente l’estromissione dell’impresa appellante dal servizio di igiene ambientale a seguito di informativa antimafia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, nonché di

IREN EMILIA

Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati Saporito, Giuffrè Francesca su delega di Giuffrè Adriano e l’avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con determinazione n. 7660 del 16 aprile 2012, l’Amministratore delegato di

IREN EMILIA

Spa, avendo ricevuto dalla Prefettura di Parma l’informativa atipica del 29 marzo 2012, ha ordinato a TRANSCOOP, aggiudicataria dell’appalto n. 3261 riguardante servizi di ritiro e trasporto rifiuti nella zona montana e pedecollinare dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, di estromettere la ditta Autotrasporti M A dal servizio.

Con nota di n. 194 dell’8 maggio 2012, TRANSCOOP ha estromesso la ditta.

Ritenendo illegittima la richiesta di

IREN

Emilia Spa, nonché l’estromissione e l’informativa ad essa presupposta, la ditta M ha impugnato entrambi i provvedimenti, chiedendone l’annullamento, unitamente al presupposto Protocollo di Legalità.

2. -A seguito di ordinanza cautelare n. 139 del 5 luglio 2012, con determinazione n. 11867 del 25 luglio 2012, l’Amministratore Delegato di

IREN EMILIA

Spa ha rivalutato la posizione della ricorrente, concludendo con la conferma della precedente determinazione n. 102/2012.

Anche il nuovo atto è stato impugnato con motivi aggiunti.

3. -La ricorrente deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 6 del Protocollo di Legalità in quanto la richiesta di estromissione formulata da IREN sarebbe stata adottata recependo le informazioni prefettizie senza alcuna autonoma valutazione, nonostante che avesse superato tutte le verifiche di idoneità al momento dell’aggiudicazione.

Inoltre, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1, 7, 8 e 9 L. 241/90, in quanto non sarebbero state rispettate le regole del giusto procedimento.

4. - Nei motivi aggiunti, oltre che per illegittimità derivata, censurava il nuovo atto per violazione dell’art. 3 L. 241/90 e per difetto di istruttoria, in quanto

IREN EMILIA

Spa , nel rivalutare la propria posizione come imposto dall’ordinanza cautelare, non avrebbe motivato adeguatamente, incorrendo nello stesso vizio dell’atto revocato, essendosi limitata a valutare, come sintomo di pericolo di contiguità mafiosa del titolare della ditta, l’unico episodio della partecipazione dello stesso al funerale dei f G, uccisi in un agguato di matrice mafiosa, ritenuti dagli organi di polizia soggetti di alto spessore criminale e originari, al pari del ricorrente, del paese di Cutro (KR).

5. -Nel resistere al gravame,

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