Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-30, n. 201802031

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-30, n. 201802031
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802031
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 02031/2018REG.PROV.COLL.

N. 08254/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D C, A D L, con domicilio eletto presso lo studio Santina Murano in Roma, via Pelagio I, 10;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati A D L e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame la società appellante chiede:

-- la riforma della sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’informativa antimafia del 9 dicembre 2009 e del conseguente provvedimento del Comune di -OMISSIS-con cui è stata disposta la risoluzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;

-- il risarcimento rispettivamente: del danno economico per la perdita dell’appalto;
del danno morale ed all’immagine, del danno esistenziale;
e del danni emergente per le spese sostenute.

L’appello è affidato a due motivi di gravame relativi rispettivamente:

1.) alla violazione dell’articolo 10, comma 7 lett c) del d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 in relazione agli articoli 3,27 e 41 della Costituzione:

2.) all’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

L’Avvocatura dello Stato, formalmente costituita in giudizio per il Ministero dell’Interno, ha eccepito che l'appello di controparte:

-- sarebbe stato erroneamente notificato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Catanzaro;

-- sarebbe comunque tardivo in quanto, non avendo il difensore del ricorrente eletto domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale adito (art. 25 c.p.a.), la sentenza impugnata – il gravame sarebbe stato notificato il 19.9.2012 presso la segreteria del TAR, con atto consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica il 21.11.2012.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della decisione.

Con memoria per la discussione l’appellante ha ulteriormente specificato e sottolineato le proprie argomentazioni, concludendo per il rigetto del gravame.

DIRITTO

1.§. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità dell’appello in relazione alla manifesta infondatezza del gravame.

2.§. Per esigenze di economia le due rubriche di gravame, che attengono ad un profilo di censura sostanzialmente unico, possono essere esaminate congiuntamente.

2.§.

1. Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità dell’interdittiva antimafia, che sarebbe fondata su semplici supposizioni che prescinderebbero da un oggettiva individuazione di un coerente quadro indiziario (Cons. Stato, Sezione III n. 2678/2012). Mancherebbero nel caso idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente rivelatori, di concrete connessioni e/o collegamenti con le associazioni mafiose.

Sarebbero state violate le regole tese ad imporre ai prefetti l’ossequio ai criteri di logicità e di congruità della valutazione ed il rispetto della necessità di assicurare il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27 della Cost. e, dall’altra, la libertà di impresa garantita dall’art. 41. In particolare, il paragrafo 9 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/LEG./240.517.8 del 18 dicembre 1998, avrebbe precisato che i Prefetti avrebbero dovuto prestare particolare attenzione alle risultanze degli accertamenti svolti, dai quali ricavare fattori di pericolo fondati su esigenze oggettive. Nel caso in esame, l’informativa sarebbe invece sfornita del necessario supporto motivazionale e la sentenza sarebbe illegittimamente limitata ad un’acritica conferma della succitata motivazione.

2.§.

2. La sentenza del Tar Calabria risulterebbe illogicamente avrebbe ritenuto legittima l’informativa adottata in carenza di uno specifico quadro indiziario. La Prefettura di Vibo Valentia si sarebbe limitata, in modo assolutamente generico, ad affermare:

-- che l’Amministratore Unico -OMISSIS--OMISSIS-della società ricorrente sarebbe gravato da “ numerosi pregiudizi ”, senza alcuna specifica del loro numero e dell’esatta natura;

-- che il predetto soggetto sarebbe stato controllato in passato con soggetti pregiudicati, senza che fosse specificato: il contesto, i soggetti, il tipo di controllo, le circostanze ed il periodo in cui sarebbero stati effettuati tali fantomatici controlli, i relativi precedenti penali, le indicazioni sulla loro pericolosità e sulla loro concreta capacità di condizionare l’attività dell’impresa;

--che il padre dello stesso sarebbe stato un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di P.S.: l’indicazione della sua convivenza con il padre pluripregiudicato sarebbe stata erronea in quanto all’epoca l’interessato sarebbe stato residente in un'altra frazione. Inoltre il padre non avrebbe posseduto alcuna quota della società ricorrente e comunque non avrebbe mai interferito nella relativa gestione.

Al contrario una più adeguata istruttoria avrebbe consentito di accertare che il predetto amministratore sarebbe stato privo di precedenti penali, non avrebbe alcun precedente di polizia;
non sarebbe mai stato sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata;
non sarebbe mai stato segnalato alle autorità competenti per l’applicazione di misure di prevenzione e mai avrebbe frequentato malavitosi. Non vi sarebbe alcuna prova della costanza e dell’attualità dell’affermazione della Prefettura per cui egli si assocerebbe con persone pregiudicate e socialmente pericolose.

Il sig. -OMISSIS-sarebbe invece stato destinatario solo di un provvedimento di avviso orale nel 1995 quando il predetto aveva diciott’anni, alla cui scadenza del triennio non era seguita alcuna misura di prevenzione. Di qui la grave carenza di motivazione dell’informativa prefettizia relativamente al profilo dell’amministratore della società ed alla dimostrazione della possibilità che egli potesse favorire l’infiltrazione dei predetti gruppi criminali.

Del resto il procedimento penale per concorso in tentata estorsione, danneggiamento, minacce e lesioni personali si sarebbe concluso con la richiesta del PM della Procura della Repubblica di Vibo Valentia di archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati.

Erroneamente la sentenza farebbe poi riferimento al trasferimento fittizio dell’intestazione della società in capo alla sig. -OMISSIS-, dato all’epoca dei fatti, l’amministratore unico della -OMISSIS-sarebbe stata proprio la predetta signora, a carico della quale non sarebbe risultata alcuna misura di prevenzione né tantomeno pregiudizi di polizia.

Se l’interessato fosse stato soggetto potenzialmente contiguo ad un’organizzazione criminale, non avrebbe certo preso la decisione di riassumere la carica di amministratore unico dell’-OMISSIS-s.r.l., essendogli, al 21 giugno 2009, già nota la pendenza del procedimento volto alla stipula del contratto con il Comune di -OMISSIS-.

2.§.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi