Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-24, n. 201907242
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Pubblicato il 24/10/2019
N. 07242/2019REG.PROV.COLL.
N. 09202/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2008, proposto dal signor P F, rappresentato e difeso dagli avvocati N G e A C, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Lutezia, 8,
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A M, F D S e M A Lzio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Dora, 1,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione I, n. 2903 del 1° ottobre 2007, resa inter partes , concernente diniego di condono edilizio e conseguente ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la memoria del 1° ottobre 2019, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per l’appellante, gli avvocati A C e Giuseppe Pecorilla su delega dell’avv. N G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 395 del 1992, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, i signori P F e Giampaolo Speroni avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 45/22/47 del 18 febbraio 1992 con cui veniva denegata la domanda di condono edilizio e contestualmente disposta la demolizione delle opere abusive realizzate in agro del Comune di Firenze.
2. Parte ricorrente aveva dedotto le seguenti censure:
i) violazione dell’art. 1 legge 17 ottobre 1957 n. 983, per insussistenza del limite di 200 metri per le zone di rispetto;l’immobile sarebbe posto oltre il limite di 100 metri che i comuni possono adottare;
ii) violazione dell’art. 2 legge 17 ottobre 1957 n. 983, eccesso di potere per carenza di motivazione, per mancata applicazione della deroga prevista per i fabbricati esistenti o in costruzione al 31 ottobre 1956, trattandosi di costruzione anteriore;
iii) eccesso di potere per carenza di motivazione su un punto essenziale del provvedimento;violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, atteso che il parere dell’USL non sarebbe fondato su alcun accertamento né motiva in ordine alla mancata riduzione del limite;
iv) violazione dell’art. 9 legge n. 47 del 1985, per illegittima applicazione retroattiva della norma sanzionatoria, attesa l’anteriorità della costruzione dell’immobile.
3. Costituitasi l’Amministrazione comunale al fine di resistere, il Tribunale adìto, Sezione I, ha respinto il gravame, reputando infondate tutte le censure articolate, e condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 2.000,00).
5. Avverso tale pronuncia il signor P F ha interposto appello, notificato il 12 novembre 2008 e depositato il 24 novembre 2008, articolando quattro motivi di gravame (pagine 5-18), e chiedendo pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato.
6. In data 15 dicembre 2008 si è costituito il Comune di Firenze con atto di mero stile.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte ed, in particolare, l’appellato, con memoria del 19 settembre 2019, ha diffusamente argomentato nel senso della infondatezza dei motivi di gravame sollevati chiedendone il rigetto mentre l’appellante, con memoria di replica del 1° ottobre 2019, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del proposto gravame.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 22 ottobre 2019, è stato introitato in decisione.
9. Come esposto in punto di fatto, parte appellante ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del gravame siccome non assistito più dal necessario profilo d’interesse-
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014;sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, co. 5, 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione della parte costituisce evenienza che fa venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue che va dichiarata l’improcedibilità dell’appello in esame per sopravvenuta carenza d’interesse.
12. In considerazione del contegno della parte privata, ricorrono le condizioni, ex artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.