Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-15, n. 202201122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-15, n. 202201122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201122
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2022

N. 01122/2022REG.PROV.COLL.

N. 09185/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2021, proposto da M C C, rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1995/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La dr.ssa Maria Casale ha partecipato alla sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetta secondo le speciali modalità previste dal decreto legge n. 31/2021, convertito nella l. 50/2021 e consistenti nell’articolazione dell’esame in una doppia prova orale, la prima ad opera di una sottocommissione di altro distretto giudiziario, la seconda, in caso di superamento della prima, presso una sottocommissione della Corte di Appello del candidato.

1.1. La ricorrente ha sostenuto la prima prova orale presso la Corte di Appello di Salerno, alla presenza del Segretario, il 15 luglio 2021, dove ha scelto la busta n. 3 contenente un quesito sulla base del quale dopo 30 minuti avrebbe dovuto riferire.

Come riferito nel mezzo qui in rilievo, la dettatura del quesito e la sua rilettura sono terminate alle ore 10.27 ed alle ore 10.57 l’appellante ha iniziato ad illustrare la soluzione del quesito postole.

La Commissione ha dichiarato terminata la prova alle ore 11.12 e si è ritirata in camera di consiglio, decretando all’esito il mancato superamento della prova avendo la candidata conseguito il voto complessivo di 15/30 (5+5+5), laddove il minimo era di 18/30 punti.

1.2. La dr.ssa Casale ha, dunque, impugnato con ricorso al TAR il verbale del 15 luglio 2021 della IX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze, sessione 2020.

2. All’esito del giudizio di primo grado, definito in forma semplificata, il TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza qui appellata, n. 1995 del 24.9.2021, ha respinto il ricorso ritenendo che la prova sostenuta dalla ricorrente fosse, nel suo complesso, non irrispettosa di quanto stabilito dalle Linee guida, concretandosi nella disamina di un caso specifico concernente, tra l’altro, senza dubbio fattispecie contemplate anche a livello codicistico (cfr., ad es., artt. 306 e 600 bis c.p.).

2.1. Il giudice di prime cure soggiungeva, inoltre, che la minore durata della prova rispetto al termine massimo di trenta minuti era circostanza di per sé neutra siccome inidonea a determinare l’insorgere, in assenza di elementi sintomatici di deficit funzionali, di alcun vizio del giudizio reso dalla Commissione. Opponeva, quindi, sotto il profilo della sufficienza del corredo motivazionale, la piena valenza del voto numerico.

3. Avverso tale sentenza, l’appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:

a) il TAR non avrebbe tenuto conto del fatto che, in aperta violazione delle regole che governavano la selezione in argomento, all’appellante è stato sottoposto un quesito dalla IX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Firenze, la cui soluzione presupponeva la

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