Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-22, n. 201406337
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Testo completo
N. 06337/2014REG.PROV.COLL.
N. 03611/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2014, proposto da:
CO EP in proprio e quale Legale rappresentante dell'omonima Impresa Edile, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
AT GI, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl); Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Angela Rita Semeraro, con domicilio eletto presso EP PE in Roma, Via della Scrofa Nr 64;
Regione Puglia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della PUGLIA – Sezione Staccata di Lecce - SEZIONE III n. 00983/2014, resa tra le parti, concernente permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AT GI e di Comune di Ginosa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Sticchi Damiani e Lenoci, per delega dell'Avv. Semeraro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Sede di Lecce – ha deciso, accogliendolo, il ricorso di primo grado proposto dalla odierna parte appellata, AT GI, volto ad ottenere l’annullamento - del permesso di costruire n. 99 del 25 ottobre 2011, rilasciato all’odierno appellante dal responsabile del VII settore del Comune di Ginosa e di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale e, in particolare, della delibera del C.C. di Ginosa n. 113 del 12 dicembre 2000- della tavola n. 19 allegata alla delibera appena citata, della delibera di G.R. n. 1606 del 5 novembre 2001,della relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ginosa del 19 ottobre 2011.
In punto di fatto l’odierna appellata aveva esposto di essere proprietaria di un suolo sul quale insisteva la casa di civile abitazione nella quale risiedeva ed era insorta –prospettando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere-avverso il permesso di costruire n. 99 del 25.10.2011, rilasciato al confinante per la realizzazione di un fabbricato sul presupposto che l'area sulla quale lo stesso doveva essere insediato avesse destinazione di zona "B3 - esistente di completamento" e, quindi, fosse edificabile.
Il Tar ha in primo luogo scrutinato l’eccezione articolata da parte appellata e volta a sostenere l’irricevibilità per tardività del mezzo: essa è stata respinta richiamando il principio per cui la conoscenza del permesso di costruire rilasciato al contro interessato si verifica (non con il mero inizio dei lavori, bensì) con la loro ultimazione, (solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera).
Posto che nel caso di specie erano stati solo avviati i lavori per la realizzazione del fabbricato, il mezzo doveva essere considerato tempestivo.
Parimenti è stata disattesa una ulteriore eccezione di inammissibilità del mezzo di primo grado.
Il Tar ha sul punto osservato che quanto all’eccezione di inammissibilità, il ricorso era stato notificato, oltre che all’originario proprietario, anche ai successivi aventi causa -a nome dei quali era stato definitivamente rilasciato il permesso gravato-, ed uno dei coniugi si era costituito nel giudizio, presentando documentate memorie difensive.
Irrilevante appariva la circostanza che in analogo ricorso, presentato dal figlio convivente dell’attuale ricorrente nonché comproprietario dell’immobile, fosse stata dichiarata l’irricevibilità della opposizione al decreto di perenzione, essendo tale giudizio privo di ogni effetto conformativo.
Nel merito, il Tar ha accolto il mezzo (con ciò rivedendo l’orientamento reiettivo espresso in sede cautelare) condividendo le censure dedotte in ordine alla non edificabilità dell’area interessata dal permesso di costruire gravato .
Ha in proposito ricostruito la normativa pianificatoria succedutasi, facendo presente che prima dell'entrata in vigore del vigente P.R.G., tale area risultava inclusa nel perimetro del Piano QU che, approvato in variante al previgente P. di F., la destinava a parcheggio pubblico, come si evinceva dalla planimetria illustrativa del ridetto piano (all. 5 del ricorso introduttivo);
con delibera n. 110 del 24.11.1994 il Consiglio comunale di Ginosa adottava il nuovo P.R.G. nel quale la suddetta area, benché graficizzata quale zona "B3 - esistente di completamento" (tavola n. 19), conservava la destinazione a parcheggio pubblico che le era stata attribuita dal suddetto Piano QU. Invero, a margine della tavola n. 19 del P.R.G. adottato (all. 7 del ricorso introduttivo) era precisato quanto segue: “ per le zone … B3 valgono le previsioni di viabilità e parcheggi contenuti nello "studio esecutivo delle maglie a 2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P. di F." ”, ovvero del citato Piano QU, - “nonché í piani di lottizzazione già approvati dal P. di F. e le opere urbanizzative già programmate dall'A.c.”;
con delibera n. 1389 del 30.10.2000, la Giunta regionale approvava il P.R.G. del Comune di Ginosa "per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione-parere del Comitato urbanistico ristretto espresso nella seduta del 20.12.1999 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento".
Con riferimento alla zona "B3 - esistente di completamento" graficizzata nella citata tavola n. 19 del P.R.G., in detta relazione-parere si era precisato che:
A) “Per le zone … B3 è vigente uno “Studio Esecutivo delle maglie A 2-1, A2-2, A/1, A3-1, A3-4 del P. di F." ”, (citato Piano QU) - “nonché i vari Piani Attuativi (P.d.L.). Alla tav. 19 del P.R.G. viene prescritto che le previsioni di viabilità e parcheggi dello "Studio Esecutivo" nonché dei Piani di Lottizzazione vigenti continuano ad avere efficacia, realizzando quindi una sovrapposizione del loro regime alle previsioni pianificatorie del P.R.G..” (all. 8 del ricorso introduttivo, pag. 8).
Ad avviso del Tar, era pertanto evidente che la volontà dell’Amministrazione regionale fosse quella di mantenere, quanto a viabilità e parcheggi, le prescrizioni sia del Piano QU (approvato in variante al previgente P. di F) che dei Piani Attuativi, di Lottizzazione.
Nella medesima relazione-parere era stato altresì stabilito che “è invece necessario che tali previsioni risultino evidenti e palesi negli elaborati scritto-grafici costituenti il P.R.G. stesso facendo rilevare la congruità di tali previsioni con l'intero corpo normativo-previsionale del P.R.G.”. (medesimo all. 8 del ricorso introduttivo, pag. 8).
Era altresì rimarchevole sottolineare che con delibera n. 113 del 12.12.2000 il Consiglio comunale di Ginosa, sanciva che “per le zone "B" del punto 4.2 della relazione-parere del C.U.R., al fine di evitare difficoltà interpretative potenzialmente rilevabili a seguito della sovrapposizione del regime previsionale dello studio esecutivo del P.Q. rispetto alla pianificazione del P.R.G., hanno validità le indicazioni di viabilità e parcheggi dei P. di L. vigenti e al di fuori di essi quelle del P.R.G.”. (punto 3).
Conseguentemente, a margine della nuova tavola n. 19 la precedente annotazione veniva sostituita con quella di cui al sopraesposto punto 3 della delibera C.C. n. 113 del 12.12.2000, con la precisazione “hanno validità le indicazioni di viabilità e parcheggi dei P.P. di L.L. vigenti (già riportate in tavola) e al di fuori di essi quelle del P.R.G.” (all. 10 del ricorso introduttivo).
Ad avviso del Tar, benché nella annotazione da ultimo inserita a margine della nuova tavola n. 19 -sulla scorta di quanto previsto dalla delibera dell'organo consiliare n. 113 del 12.12.2000- si fosse fatto riferimento alla validità delle indicazioni di viabilità e parcheggi dei soli P.P. di L.L. vigenti, doveva ritenersi confermata anche l’operatività delle analoghe previsioni contenute nel P.Q..
Infatti, contrariamente a quanto indicato nella stessa nota a margine (le indicazioni dei PP. di L.L. dovrebbero essere “già riportate in tavola”) nella nuova tavola n. 19 (all. 10 del ricorso introduttivo), non risultavano graficizzate né le previsioni, contestate, relative alla viabilità e ai parcheggi proprie del Piano QU né quelle rivenienti la propria disciplina nei P.P di L.L. vigenti, espressamente convalidate.
Il primo giudice ha quindi espresso il convincimento per cui sarebbe stato illogico che per posizioni sostanzialmente analoghe, ovvero con medesima graficizzazione (zona B3), vi fosse stata una interpretazione e, dunque, un trattamento differenziato (edilizia di completamento/viabilità e parcheggi) tra le zone destinate a viabilità e parcheggio in base al Piano QU (variante dell’originario P. di F.) e quelle con identica destinazione in base ai P.P. di L.L. attuativi.
Tale discrasia sarebbe stata tanto più grave ove si fosse considerato che nelle medesime previsioni di piano era espressamente evidenziata la necessità che tutte le prescrizioni risultassero palesi negli elaborati