Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-10, n. 201604167

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-10, n. 201604167
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604167
Data del deposito : 10 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2016

N. 04167/2016REG.PROV.COLL.

N. 06570/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6570 del 2015, proposto dalla s.r.l. Vigili dell'Ordine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E S (C.F. SRDLBT75S62D969G) e G C (C.F. CRBGNN67C01H501E), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, Via Cicerone, n. 44;

contro

La s.r.l. Sts - Soluzioni Tecnologiche per la Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S G (C.F. GQNSST46E28B963Y) e Tiziano Maria Giaquinto (C.F. GQNTNM70A16L359Y), con domicilio eletto presso il signor Mauro Giuliano Giaquinto in Roma, Via Filippo Corridoni, n. 23;

nei confronti di

L’Azienda Sanitaria Locale N. 2 Savonese, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III, n. 6375/2014, resa tra le parti, al fine di far dichiarare l’obbligo della s.r.l. S.T.S. di rimborsare alla ricorrente l’importo di euro 6.000,00, corrispondente al contributo unificato versato dalla medesima ricorrente per l’appello incidentale proposto nel giudizio conclusosi con la sentenza in epigrafe.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. STS - Soluzioni Tecnologiche per la Sicurezza;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati G C e Tiziano Maria Giaquinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 984 del 2014, il TAR Liguria, nell’accogliere il ricorso proposto dalla s.r.l. Vigili dell’Ordine (con sede a Genova), annullava l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di vigilanza e sorveglianza, disposta a favore della soc. S.T. S. sr. (con sede in Savona) dalla ASL 2 Savonese con la deliberazione n.13161/2014, condannando le controparti (soc. S.T.S srl originaria aggiudicataria e stazione appaltante), in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa, compreso il contributo unificato.

La s.r.l. Vigili dell’Ordine,, ricorrente vittoriosa, notificava la sentenza alle controparti in data 27 giugno 2014.

Proposto appello da parte della s.r.l. S.T.S. per la riforma della sentenza di primo grado, si costituiva in giudizio la s.r.l. Vigili dell’Ordine, che preliminarmente eccepiva la tardività dell’appello (dato alla notifica il 5 agosto 2014, cioè oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata) e nel merito ne chiedeva il rigetto.

Successivamente, vista la motivazione dell’ordinanza con cui questa Sezione aveva respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, la stessa appellata, in data 7 ottobre 2014, notificava, altresì, un appello incidentale (ai sensi dell’art. 96, comma 4, cpa) avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui questa aveva respinto i primi due motivi di ricorso, provvedendo, quindi, a versare il corrispondente contributo unificato dell’importo di euro 6.000,00.

L’ASL 2 Savonese non si è costituita nel corso del giudizio di appello.

1.1. Con la sentenza n. 6375 del 2014 (pubblicata il 23 dicembre 2014), questa Sezione Terza, accogliendo l’eccezione dell’appellata, dichiarava irricevibile l’appello principale ed improcedibile l’appello incidentale, condannando l’appellante principale al pagamento a favore dell’appellata s.r.l. Vigili dell’Ordine delle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, cui ha aggiunto (stante l’evidente infondatezza dell’appello principale) un pari importo ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, c p a (come modificato dall’art.41 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), comminando nei confronti della medesima anche la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., per un importo di 12.000,00.

1.2. Passata in giudicato la sentenza n. 6375 del 2014, la s.r.l. Vigili dell’Ordine, dopo aver sollecitato con più note (a partire dall’8 gennaio 2015) il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, riceveva le somme liquidate nelle due sentenze, eccetto il rimborso del contributo di euro 6.000,00, versato dalla appellata per le proposizione dell’appello incidentale.

Pertanto la s.r.l. Vigili dell’Ordine ha proposto il ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, affinché questo Consiglio dichiari l’obbligo della s.r.l. S.T.S. di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6375 del 2014, mediante il rimborso, nel termine di giorni quindici, dell’importo del contributo unificato, pari ad euro 6.000,00 (versato per proporre l’appello incidentale), oltre gli interessi legali decorrenti dall’8 gennaio 2015 (data del primo sollecito di pagamento), fino al soddisfo.

In caso di persistente inerzia della controparte, oltre il termine indicato (oppure in altro ritenuto congruo dal Collegio), la ricorrente per l’ottemperanza chiede, altresì, che sia nominato un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, con vittoria delle spese e degli onorari.

1.3. Si è costituita in giudizio la s.r.l. S.T.S., che ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Consiglio di Stato adito, deducendo che, poiché la sentenza di secondo grado non ha modificato la pronuncia di primo grado, per ogni questione circa l’ottemperanza della sentenza di appello dovrebbe essere competente il TAR Liguria, giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 113, comma 1, c.p.a.

Infatti, la s.r.l. S.T.S. ha osservato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6375 del 2014 non ha deciso l’appello nel merito, ma si è soffermata su un profilo di rito, cioè la tardività, per cui ha dichiarato irricevibile l’appello principale ed improcedibile l’appello incidentale.

1.3.1. Nel merito, la s.r.l. S.T.S., in via principale, ha chiesto che (in conformità alla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato) il ricorso sia respinto, dichiarando irripetibile l’importo versato dalla s.r.l. Vigili dell’Ordine quale contributo unificato, in quanto l’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile, mentre, in via gradata, ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione nella presente fase dell’ottemperanza, ai sensi dell’art 114, comma 6, c.p.a.

1.4. Con memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, la ricorrente ha replicato all’eccezione di incompetenza del Consiglio di Stato (quale giudice adito per la dedotta inottemperanza della sentenza di appello n. 6375 del 2014), rappresentando che, nel caso di specie, non si tratta di una statuizione presa dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di secondo grado, ma di un obbligo di rimborso del contributo unificato (versato per l’appello incidentale), sorto solo con la pronuncia di secondo grado;
nel merito, poi, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, deducendo che l’improcedibilità dell’appello incidentale «non rende la stessa parte soccombente, in quanto tale circostanza è una mera conseguenza processuale del rigetto dell’appello principale. Quindi controparte rimane l’unica soccombente».

Pertanto, la ricorrente conclude nel senso che la s.r.l. S. T.S. (appellante principale soccombente), in applicazione dell’art.13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115 del 2002 sarebbe obbligata a rimborsare alla s.r.l. Vigili dell’Ordine (appellante incidentale e ricorrente in primo grado vittoriosa) il contributo unificato versato (per l’appello incidentale).

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, uditi per le parti i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, con il ricorso in epigrafe la ricorrente, parte appellata e vittoriosa in primo grado, chiede che sia dichiarato l’obbligo della s.r.l. S.T.S. (appellante principale soccombente) di rimborsarle l’importo di 6.000,00 euro per il contributo unificato versato per proporre l’appello incidentale, il quale è stato dichiarato improcedibile in conseguenza della irricevibilità dell’appello principale.

In via preliminare, la s.r.l. S.TS. eccepisce l’incompetenza del Consiglio di Stato nei sensi sopra esposti.

L’eccezione non è condivisibile.

Infatti, il Consiglio di Stato è competente a pronunciarsi sul ricorso per l’integrale ottemperanza della sentenza di appello n. 6573 del 2014, in quanto la situazione processuale dell’appello incidentale e del corrispondente regime del rimborso del contributo unificato è sorta e si è perfezionata nel grado di appello;
analogamente, è la sentenza di appello che ha dichiarato tardivo l’appello principale ed improcedibile l’appello incidentale e, quindi, ha dettato l’articolato regime delle spese dello stesso grado di appello, prevedendo anche l’applicazione a carico dell’appellante principale della sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a.

2.1. Pertanto, risulta evidente che, in questo caso, non trova applicazione l’art.113, comma 1, ultimo periodo, c.p.a., che, per incardinare il giudizio di ottemperanza, individua la competenza nel giudice di primo grado anche ove l’ottemperanza concerna « provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado ».

2.2. Nel merito, il ricorso per l’ottemperanza non risulta fondato.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 6 bis, l’importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente» come obbligo ex lege , cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio.

In particolare il suddetto art.13, comma 6 bis, dispone che l’onere del pagamento dei suddetti contributi sia posto a carico della parte soccombente “in ogni caso”, cioè (prosegue la norma) “anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.

Al riguardo, ad avviso delCollegio, il legislatore con l’espressione “in ogni caso”, da un lato, si riferisce alla circostanza che l’obbligo del rinborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, per cui, sul punto, non è necessaria l’inserimento di una specifca statuizione della sentenza, mentre, dall’altro, stabilisce, altresì, che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio (cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Nei sensi illustrati, quindi, ad avviso del Collegio, va intesa la portata della prescrizione che impone a carico della parte soccombente l’onere di rimborsare l’importo del contributo unificato alla parte vittoriosa “in ogni caso”, cioè anche ove sia stata disposta la compensazione giudiziale delle spese e anche se la parte soccombente non si è costituita in giudizio.

2.3. Premesso quanto sopra in via di principio, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo di rimborso del contributo in questione a favore della ricorrente per l’ottemperanza.

Infatti la s.r.l. Vigili dell’Ordine, in realtà, non è parte vittoriosa nel giudizio di appello in cui ha proposto appello incidentale, in quanto la sentenza n.6375 del 2014, avendo dichiarato l’appello principale tardivo (su eccezione della parte appellata e appellante incidentale), non ha potuto far altro che dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale, trattandosi di impugnazione proposta dalla stessa ricorrente vittoriosa in primo grado (ai sensi dell’art.96, comma 4, cpa) per chiedere (ove fosse accolto l’appello principale) la riforma della sentenza del giudice di primo grado limitatamente alla parte in cui aveva respinto i primi due motivi di ricorso.

In questo caso, quindi, poiché la parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha scelto di proporre un appello incidentale ai sensi dell’art .96, comma 4, cpa (c.d. dipendente), cioè volto soltanto a mantenere inalterato l’assetto degli interessi delineato dalla sentenza di primo grado e, quindi, legato alla sorte dell’appello principale, è evidente che la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello incidentale non è equiparabile ad una pronuncia di accoglimento .

Peraltro la parte appellata, nella veste di appellante incidentale, era ben consapevole della tardività dell’appello principale, avendo essa stessa sollevato la corrispondente eccezione di irricevibilità, che, poi, era stata accolta con la sentenza di questa Sezione Terza n. 6375 del 2014.

2.4. Quindi (a differenza di quanto asserito dalla ricorrente per l’ottemperanza) nel giudizio di appello la società appellante principale non è l’unica soccombente, in quanto la stessa improcedibilità dell’appello incidentale, pur essendo una “mera conseguenza processuale” (vedi memoria della ricorrente) della tardività dell’appello principale, comunque, sotto il profilo sostanziale ha impedito al giudice di esaminare nel merito l’appello incidentale, che chiedeva la riforma della sentenza TAR nella parte in cui aveva respinto i primi due motivi formulati nel ricorso innanzi al giudice di primo grado.

2.5. Né si potrebbe sostenere che tale iter logico sia censurabile per contrasto con i principi della parità delle armi nell’esercizio del diritto di difesa, atteso che la società in questione, in qualità di parte appellata, avrebbe potuto raggiungere lo stesso obiettivo difensivo mediante la riproposizione dei motivi dedotti in primo grado secondo le modalità e termini indicati dall’art.101, comma 2, cpa.

Nel caso di specie, quindi, si è trattato di una scelta processuale che, per la sua dipendenza dall’esito dell’appello principale (ex art.96, comma 4, cpa), comportava il rischio che l’impugnazione incidentale non fosse decisa nel merito con le connesse conseguenze sul regime delle spese di giudizio e del rimborso del contributo unificato.

3. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, preliminarmente respinta l’eccezione di incompetenza di questo Consiglio di Stato a pronunciarsi sul ricorso per l’integrale ottemperanza della sentenza di appello n.6375 del 2014, nel merito il ricorso per l’ottemperanza in epigrafe va respinto .

Considerata la peculiarità della fattispecie in punto di diritto, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti costituite.

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