Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200666
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00666/2022REG.PROV.COLL.
N. 05541/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5541 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
sigg.ri T A, T D D, G L, T A, V L, N D, A M, F F, C C e M C, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F e L A e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 8
sig. M F, non costituito in giudizio
sig. A M, non costituito in giudizio
nei confronti
sig. D F Roberto, non costituito in giudizio
sig. Spano Maurizio, non costituito in giudizio
sig. Campanella Pasquale, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 5422/2015 del 14 aprile 2015, resa tra le parti, attraverso cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 15287/2014, proposto per l’annullamento del bando del 18 agosto 2014 del concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione di n. 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale (2015-2016), nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione della sentenza appellata, proposta in via incidentale dal Ministero della Difesa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri Alfredo Torelli, Davide Donato Todisco, Leonardo Grita, Alessandro Tagliaferro, Lorenzo Valdarnotti, Damiano Nardulli, Marcellino Aliperti, Filippo Falco, Cosimo Cirocco e Carmine Maturo;
Viste la memoria difensiva degli appellati;
Vista l’ordinanza della Quarta Sezione n. 3141/2015 del 15 luglio 2015, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare;
Vista la memoria finale degli appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli e l’avv. L A;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 5422/2015 del 14 aprile 2015, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso di un gruppo di appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, i quali avevano partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione al 10° corso annuale di n. 210 Allievi Marescialli del ruolo degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, classificandosi come idonei non vincitori nell’ambito della graduatoria approvata il 15 giugno 2012.
1.2. I ricorrenti hanno lamentato che il Ministero della Difesa, al fine di coprire gli ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria in cui essi risultavano idonei, ha indetto un nuovo identico concorso per l’ammissione di n. 210 Allievi Marescialli del ruolo degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale (2015-2016).
1.3. Per l’effetto, i ricorrenti hanno impugnato il bando del suddetto nuovo concorso, unitamente agli atti presupposti e connessi, innanzi al T.A.R. Lazio – sede di Roma.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di appello, ha accolto l’impugnazione, annullando il bando di concorso nei limiti dell’interesse fatto valere nel ricorso in ordine alla copertura dei posti da ricoprire a mezzo dello scorrimento della graduatoria in un numero di posti corrispondente al numero dei ricorrenti stessi.
2.1. In sintesi, il primo giudice ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011 secondo cui, qualora la P.A. al fine di coprire posti resisi vacanti opti per l’indizione di un nuovo concorso, invece dello scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, deve fornire una motivazione specifica a supporto di tale scelta: motivazione che ad avviso del T.A.R. nel caso di specie è totalmente assente, non recando il decreto di indizione del concorso alcuna menzione delle ragioni idonee a giustificare il mancato scorrimento della graduatoria in cui i ricorrenti risultavano idonei.
2.1.1. Il giudice di prime cure ha, inoltre, escluso che la fattispecie esaminata rientrasse in una delle ipotesi particolari, in presenza delle quali l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che fosse giustificabile la scelta della P.A. di bandire un nuovo concorso, con conseguente attenuazione dell’obbligo della P.A. stessa di esternare la motivazione di tale scelta.
2.2. Nell’appello il Ministero della Difesa propone specifiche censure avverso la sentenza impugnata, pur senza formalizzarle in appositi motivi, sostenendo che, al contrario di quanto in essa affermato, vi sarebbero molteplici ragioni che giustificherebbero il mancato scorrimento, nel caso ora in esame, della preesistente graduatoria.
2.2.1. In particolare, tali ragioni andrebbero individuate:
I) nella specialità del reclutamento del personale delle Forze Armate e della Polizia, che si evince da plurime disposizioni (artt. 3 del d.lgs. n. 165/2001; 51, comma 8, della l. n. 388/2000; 625, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010; 19 del d.lgs. n. 183/2010) e che renderebbe inapplicabile la normativa generale in materia di scorrimento delle graduatorie. Quest’ultimo sarebbe un istituto che nell’ambito militare troverebbe una disciplina organica e compiuta, dettata dagli artt. 643, 688 e 708 del d.lgs. n. 66/2010 (v. infra );
II) nella pianificazione pluriennale dei reclutamenti e in quella annuale degli avanzamenti in carriera (come nel caso di specie), che comporterebbero una cadenza periodica dei concorsi, allo scopo di non tagliare fuori dalla partecipazione ai concorsi chi abbia progressivamente maturato e poi mantenuto i requisiti specifici di efficienza fisica e psicoattitudinale;
III) nel fatto che per i militari l’ultrattività delle graduatorie incontrerebbe limiti specifici fissati dalla legge (l’art. 643 del d.lgs. n. 66/2010 indica l’aliquota di un decimo dei posti per gli ufficiali e di un quinto per gli altri) e sarebbe prevista ai soli fini dell’alimentazione del Corso di formazione ed entro il ristretto arco temporale stabilito per l’utile frequentazione di questo;
IV) nel dato normativo evincibile dagli artt. 666, comma 2, e 678, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, i quali confermerebbero la specialità della disciplina di settore relativa al reclutamento del personale militare, stabilendo espressamente che i concorsi per l’immissione nel ruolo speciale debbano essere banditi con cadenza annuale.
2.3. Una volta accertato il carattere periodico delle procedure concorsuali per il reclutamento degli ufficiali e, in generale, del personale militare, la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso deve – osserva la difesa erariale – considerarsi in re ipsa , trattandosi dell’adempimento di un obbligo imposto dallo stesso Legislatore: ne deriverebbe l’assenza di violazioni dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990 in merito alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso, invece dello scorrimento della graduatoria. Il T.A.R. avrebbe quindi errato nel non considerare che, rispetto alla regola dello scorrimento sono configurabili – come riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria n. 14 cit. – diverse deroghe e che nel caso di specie si verserebbe in una di queste deroghe (quella relativa alla sussistenza di una normativa speciale di settore del personale militare ed alla codificata cadenza periodica delle procedure concorsuali).
2.4. Da ultimo, la difesa erariale sottolinea che, anche a non voler seguire il suesposto orientamento giurisprudenziale per il quale in casi come quello ora in esame la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso è in re ipsa , il bando di concorso qui impugnato richiamerebbe nelle sue premesse la normativa del d.lgs. n. 66/2010 e ciò dovrebbe far ritenere comunque adempiuto, per relationem , l’obbligo di motivazione (tramite, appunto, il rinvio a detta normativa).
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati sigg.ri Alfredo Torelli, Donato Davide Todisco, Leonardo Grita, Alessandro Tagliaferro, Lorenzo Valdarnotti, Damiano Nardulli, Marcellino Aliperti, Filippo Falco, Cosimo Cirocco e Carmine Maturo, depositando successivamente memoria e concludendo per la reiezione dell’appello, previa reiezione dell’istanza cautelare.
3.1. I sigg.ri Francesco M e Marco A, che erano stati tra i ricorrenti in primo grado, pur evocati nel giudizio d’appello, non si sono in esso costituiti.
3.1.1. I sigg.ri Roberto D F, M S e P C, che erano stati evocati in primo grado dai ricorrenti come controinteressati e non si erano costituiti, sebbene evocati anche nel