Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-09, n. 202305690
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Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 05690/2023REG.PROV.COLL.
N. 06215/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6215 del 2020, proposto da
M Z, P Z, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Romeno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Alta Val di Non Futuro Sostenibile, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Fegatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni N° 268/A;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00072/2020, resa tra le parti, avente ad oggetto l’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Romeno dd. 27.06.2019 prot. n. 1308 successivamente comunicata nonché tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso l'art. 45 bis delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con delibera della Giunta provinciale 2414 di data 29.12.2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romeno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati G P e Francesca Fegatelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA Trento gli odierni appellanti invocavano l’annullamento dell’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Romeno dd. 27.06.2019 prot. n. 1308 nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso l'art. 45 bis delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 dd. 29.12.2014.
I ricorrenti esponevano in fatto di essere proprietari delle particelle fondiarie (pp.ff.) 772/2 e 773/2 situate nel comune catastale (CC) Romeno, ricadenti all’interno delle nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale”, introdotte con il PRG del Comune di Romeno approvato dalla Giunta provinciale nel 2014, le cui norme di attuazione sanciscono il divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo” e realizzare “palificate di qualsiasi tipo e materiale” (art. 45 bis). Con nota del 21.09.2017, il signor M Z, dato atto di essere proprietario, insieme al fratello P, delle pp.ff. 772/2- 773/2- 798/1-800/2 di totali mq 4056 in località Castellazzo c.c. Romeno, ricadenti all’interno delle nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale”, dichiarava di essere intenzionato ad insediare su tali terreni “una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva”, a suo dire coerente con la qualità di tutela, necessitante però di pali di sostegno, e richiedeva all’Amministrazione comunale un’interpretazione dell’art. 45-bis delle Norme di attuazione, in particolare avuto riguardo ai previsti “divieti di palificazione”. L’amministrazione comunale con note del 04.10.2017 e del 30.01.2018 esprimeva parere negativo. Ciò nonostante, nei mesi seguenti sui terreni de quibus, in assenza di qualsivoglia domanda ed autorizzazione, i ricorrenti realizzavano un nuovo impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù, come accertato dagli Agenti di Polizia Locale con verbale di sopralluogo nr. 2/2018 del 18.09.2018. In seguito le dette canne di bambù venivano sostituite da pali in legno sporgenti dal terreno di circa cm 180 a cui erano fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno”. L’opera così realizzata veniva raggiunta dall’ordine di demolizione impugnato per contrasto con le disposizioni di cui all’art. 45-bis delle norme di attuazione del PRG.
2. Il giudice di prime cure, dopo aver disatteso l’eccezione formulata dalla difesa comunale che si doleva dell’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della variante al PRG posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, dai ricorrenti, respingeva il ricorso nel merito sulla base delle seguenti considerazioni.
Con riferimento alla lamentata illegittimità del potere esercitato basata sul fatto che non spetterebbe al PRG limitare in capo a soggetti professionalmente qualificati la coltivazione del fondo mediante il divieto di talune forme di coltivazione,