Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-11-04, n. 201105860
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N. 05860/2011REG.PROV.COLL.
N. 05161/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5161 del 2011, proposto da:
Ministero per i beni e le attivita' culturali in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
C L, V I;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione IV n. 00962/2011, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 741 del 30 luglio 2007 della Corte d’Appello di Milano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il consigliere R V, nessuno essendo presente per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dai signori Crapanzana e Volpe per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’Amministrazione ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad occupare due dei posti messi a concorso con il bando del 28 novembre 2002, per il passaggio dal profilo professionale di funzionario amministrativo economico finanziario (C1) a quello di direttore amministrativo economico finanziario (C2), in dipendenza della perdurante validità della graduatoria in cui erano inseriti e a decorrere dalla data del bando.
L’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, ma non anche per gli effetti economici;il TAR, con la decisione impugnata, ha condannato il Ministero a provvedere alla corresponsione delle competenze arretrate, a decorrere dalla medesima data del 28 novembre 2002.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Per consolidato e condiviso principio, più volte sottolineto da questo Consiglio di Stato, le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, con la conseguenza che, a meno di espressa diversa previsione, la retroattività della nomina o della promozione non comporta la retroattività dell’aumento economico corrispondente alla nuova qualifica (per tutte, Consiglio Stato, sez. VI, 25 maggio 2006 , n. 3124).
Ne consegue che, mediante la retrodatazione della nomina degli appellati ai soli fini giuridici alla data indicata, l’Amministrazione ha dato esatta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui è causa.
L’appello è conclusivamente fondato e va accolto, con consequenziale riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.