Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-10-07, n. 200906142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-10-07, n. 200906142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200906142
Data del deposito : 7 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00498/2005 REG.RIC.

N. 06142/2009 REG.DEC.

N. 00498/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 498/2005, proposto da:
Arciconfraternita Recitanti il Ss. Rosario in Donnaromita, rappresentata e difesa dagli avv.ti E M e M R S, con domicilio eletto presso Sandulli 2, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. E B, G T, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma:

della sentenza breve del T.a.r. Campania – Napoli, sezione IV, n. 10036/2004, resa tra le parti, concernente IL PAGAMENTO DI SOMME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23-bis, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

Relatore, nell'udienza pubblica del 3 luglio 2009, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

L’Arciconfraternita attuale appellante impugnava, dinanzi al T.a.r. Campania, gli atti pertinenti all’imposto pagamento di somme per la costruzione e la manutenzione di loculi cimiteriali, prospettando varie censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il comune di Napoli, intimato, si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva poi respinto con sentenza breve prontamente impugnata dalla parte soccombente in prime cure, che deduceva: errore di giudizio e carente motivazione della pronuncia gravata, non potendosi far decorrere il termine per la notificazione del ricorso dalla data della pubblicazione del regolamento all’albo pretorio comunale, in rapporto ai destinatari direttamente contemplati nel provvedimento in questione e meritevoli di una personalizzata notificazione dell’atto stesso (non potendosi applicare retroattivamente l’art. 21, legge n. 1034/1971, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, legge n. 205/2000);
violazione dell’art. 7, comma 2, lett. e) ed f), d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogante l’art. 85, comma 2, d.P.R. n. 285/1990, per cui i rifiuti cimiteriali, già appartenenti a quelli speciali, sarebbero divenuti rifiuti urbani;
violazione dell’art. 49, d.lgs. n. 22/1997, e dell’art. 3, legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per omessa istruttoria, essendosi passati da una ta.r.s.u. ad una tariffa rapportata al costo del servizio ed alla quantità di rifiuti: del che il comune di Napoli non avrebbe tenuto alcun conto, imponendo un’immotivata quota di tributo;
eccesso di potere per illogicità, genericità, indeterminatezza dei parametri di riferimento (numero di loculi realizzati), disparità di trattamento ed errata individuazione del legittimato passivo, in presenza di molti loculi rimasti abbandonati o inutilizzati da lungo tempo e, dunque, non più idonei a produrre rifiuti, quanto meno da porre a carico delle Confraternite, mere concessionarie dei suoli che dovrebbero considerarsi surrogate dagli utenti dei loculi o dai loro eredi o aventi causa, incomprensibilmente rimanendo esenti dalla tariffa solo i loculi di pertinenza comunale;
violazione dell’art. 49, comma 15, d.lgs. n. 22/1997, e della normativa contabile degli enti locali;
violazione dell’art. 92, d.P.R. n. 285/1990, ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed illogicità, trattandosi di enti di culto di irrisoria consistenza economica, posti di fronte ad esborsi per tumulazioni implicanti la revocabilità delle relative concessioni dopo 50 anni;
violazione dell’art. 57, d.lgs. n. 22/1997, ed ancora eccesso di potere, in presenza di rifiuti cimiteriali qualificati come speciali, salva assimilazione a quelli urbani, mai espressamente posta in essere dal comune, se non per gli aspetti tecnici legati alla loro raccolta, alla luce dell’estrema genericità della norma di cui all’art. 284, regolamento di polizia mortuaria.

Il comune di Napoli si costituiva in giudizio e resisteva all’appello.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere l’impugnata pronuncia per i motivi che seguono.

I)- L’art. 284 del regolamento di polizia mortuaria del comune di Napoli, in relazione ai servizi di giardinaggio e di nettezza nei cimiteri comunali, imponeva agli enti, associazioni, arciconfraternite e soggetti privati il pagamento della somma di £. 10.000 annue per ogni loculo realizzato nel rispettivo complesso funerario.

Detto regolamento era stato approvato con delib. C.c. n. 291 del 3 ottobre 1993, per cui il ricorso di primo grado, notificato solo in data 24 marzo 1998, doveva ritenersi manifestamente tardivo ed irricevibile, in relazione al termine perentorio di 60 giorni che l’art. 21, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (novellato dall’art. 1, comma 1, legge 21 luglio 2000 n. 205) fa decorrere dalla scadenza del termine della pubblicazione degli atti che, come quello in esame, sono sottoposti, in base a disposizioni di legge o di regolamento, a tale adempimento (disciplinato da una norma di carattere procedurale di immediata applicazione pure alle vicende ancora in corso).

Il che non veniva meno per la natura regolamentare dell’atto impugnato, in quanto la chiara disposizione contestata, per la precisione dell’adempimento richiesto (con l’indicazione, addirittura, del capitolo 9350 del bilancio comunale, su cui effettuare il versamento), appariva immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti concessionari di aree ospitanti costruzioni funebri.

Era, dunque, esclusa la necessità dell’intermediazione di un atto applicativo, dovendo ritenersi, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.S., sez. IV, dec. 14 gennaio 1999 n. 33;
sez. V, dec. 13 marzo 2001 n. 1437), non ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione dell'adozione di un atto esecutivo, meramente attuativo, essendo invece onere della parte interessata impugnare, nell'ordinario termine di decadenza, la disposizione regolamentare citata.

Non poteva che risultare, quindi, inammissibile l’impugnazione della nota 3 febbraio 1998, con la quale il comune di Napoli, constatato il mancato versamento, aveva invitato e diffidato la Confraternita a provvedere al pagamento della predetta somma annua di £. 10.000, stante la sua natura meramente consequenziale rispetto alla suddetta deliberazione presupposta (diffida di natura non provvedimentale: cfr. Commissione tributaria regionale di Napoli, sentenza 21 novembre 2000 n. 365, emessa in fattispecie analoga alla presente).

II)- Le considerazioni che precedono esonerano il collegio dal dover esaminare le censure di merito ulteriormente dedotte, circa le quali può comunque sinteticamente osservarsi, ad abundantiam, che la catalogazione dei rifiuti cimiteriali tra quelli speciali o urbani costituisce oggetto di una scelta tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, in assenza di palesi e macroscopiche irrazionalità (nella specie non riscontrabili);
che l’importo minimo di cui alla nuova tariffa non postulava alcuna necessaria qualificazione giuridica preventiva (la cui individuazione appartiene piuttosto alla competente dottrina);
che il comune non poteva ritenersi tenuto ad individuare i loculi abbandonati o inutilizzati, senza la pertinente collaborazione dei privati interessati;
che le Confraternite concessionarie erano le naturali destinatarie del prelievo in questione, salvo eventuale regresso nei confronti dei privati, secondo le singole convenzioni (ove esistenti);
che sarebbe stato del tutto ultroneo per il comune pretendere da se medesimo il pagamento della discussa tariffa per i loculi di sua diretta pertinenza;
che la mancata indicazione del metodo di versamento non escludeva la possibilità di effettuarlo con normale bollettino postale recante la relativa causale, sul conto corrente del comune beneficiario (tranquillamente scaricabile da Internet);
che l’eventuale incapienza del patrimonio della Confratenità risultava, nella specie, del tutto ininfluente, salva la possibilità di rinunciare alla concessione (per il futuro);
che non vi era motivo per credere che l’equiparazione dei rifiuti cimiteriali a quelli urbani, in senso tecnico, non fosse sufficiente per l’applicazione della discussa tariffa.

Conclusivamente, l’appello va dunque respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, a spese ed onorari del presente grado di giudizio per giusti motivi integralmente compensati tra le parti in causa, tenuto anche conto della natura della controversia.

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