Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402871

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402871
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402871
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 02871/2024REG.PROV.COLL.

N. 06624/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6624 del 2021, proposto da
G M nonché da A P, A D C e F D C, in qualità di coeredi di P D C, originario ricorrente, rappresentati e difesi dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 3856 del 31 marzo 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024, il Cons. R Caponigro e udito per la parte appellante l’avvocato R S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Tarquinia, con l’ordinanza n. 8941 del 9 settembre 2014, ha ordinato ai signori P D C e G M la riduzione in pristino e la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l’immobile sito in loc. San Giorgio snc in Tarquinia, così descritte:

- bagno di 2,40 x 5,65 mt circa e altezza 2,37 mt circa;

- ripostiglio di 2,60 x 2,60 con veranda di 3,30 x 2,60 mt circa e tettoia uso doccia di 1,90 x 2,80 mt circa;

- tettoia di 21,00 x 6,20 mt circa con altezza di 3,50 mt circa sotto la quale sono posizionate due roulotte rispettivamente una di 5,30 x 2,10 mt circa ed una di 4,50 x 2,10 mt circa;

- casa in legno di 4,00 x 3,00 mt circa posizionata su piancito in cemento di 5,00 x 5,00 mt circa,

- roulotte di 5,85 x 2,20 mt circa sopra la quale è installata una tettoia di 7,50 x 4,95 mt circa;

- casa in legno di 8,40 x 6,35 mt circa con altezza di 3,20 mt circa poggiante su piancito di 8,80 x 6,75 mt circa,

- locale tecnico per acqua di 3,10 x 1,50 mt circa;

- pozzo realizzato all’interno del lotto.

Il ricorso proposto dagli interessati avverso tale atto è stato respinto dal Tar per il Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 3856 del 31 marzo 2021, sicché il signor G M ed i coeredi del signor P D C hanno interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:

Erronea applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ai manufatti edilizi rilevati sul fondo dei ricorrenti, in virtù della giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello ius novum.

In forza del mutamento urbanistico in essere, troverebbe applicazione la giurisprudenza del Consiglio di Stato

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