Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-01-31, n. 202200156
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Testo completo
Numero 00156/2022 e data 31/01/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 novembre 2021
NUMERO AFFARE 00685/2021
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da P M e contro il Comune di San Giugliano in Campania (RS/16/2020) avverso l'ordinanza con la quale si ordina di cessare immediatamente la vendita di merci ingombranti (materiali edili);
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 17.11.2020;
Vista la relazione ministeriale trasmessa con nota del 22.1.2021 con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede a questo Consiglio di Stato il parere sull’affare consultivo in oggetto;
Viste le osservazioni di parte ricorrente in data 17.3.2021;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso:
La P M e s.r.l. propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento dell'ordinanza n.21 del 14.5.2020 emessa dal Settore assetto del territorio ed attività produttive del Comune di Giugliano in Campania (NA), con la quale si dispone la immediata cessazione dell’esercizio dell'attività di vendita di merci ingombranti (materiali edili) nei locali ubicati in Giugliano (NA) alla via Domitiana Km. 46, in assenza di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, in violazione dell'art. 16, comma 1, e con gli effetti di cui al successivo art. 57, comma 2, legge reg. Campania n.1/2014.
Il ricorrente deduce:
1.violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n.241/90; eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, perché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e per l’omessa specificazione delle ragioni di urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo;
2.violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, perché il verbale n.18/2020 con cui la Polizia locale accertava nei locali siti in Giugliano in Campania alla via Domitiana km. 46 l'apertura dell'attività di vendita di merci ingombranti (materiali edili) in assenza di autorizzazione amministrativa, citato nell’ordinanza impugnata, non è stato allegato all'ordinanza, in violazione dell'art. 1 e dell'art. 3, comma 3, della l. n.241/90;
3.eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n.1/2014; violazione del decreto dirigenziale n.997 del 30.10.2014 avente ad oggetto "Circolare esplicativa della L.R. della Campania 9 gennaio 2014, n.1, secondo la quale "[...] l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita di merci ingombranti può essere effettuata, alternativamente, anche utilizzando gli ordinari titoli amministrativi per esercizi di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita, in ragione della diversa superficie di vendita [...]";
4.violazione e falsa applicazione dell'art.7 del d.lsg.n.114/98; violazione del giusto procedimento, perché, nell'ipotesi in cui con l'ordinanza contestata si sia voluto censurare non l'esercizio di vendita di merci ingombranti, bensì il commercio all'ingrosso, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto a comunicazione di esercizio di vicinato ovvero a SCIA, ma unicamente all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e all'iscrizione nel registro tenuto dalle Camera di Commercio.
L’Amministrazione, nel ribadire la legittimità dell’atto avversato, riferisce che:
-il ricorrente detiene in locazione un locale di 312