Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201201041

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201201041
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201041
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04855/2009 REG.RIC.

N. 01041/2012REG.PROV.COLL.

N. 04855/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2009, proposto da:
Comune di Rivisondoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. W P, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Scuola Italiana Sci Rivisondoli Montepratello, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L, M O, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, piazza della Liberta', 20;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00089/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE EDILIZIA..


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scuola Italiana Sci Rivisondoli Montepratello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi in sostituzione di W P, Roberto Sciullo in sostituzione di M L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Rivisondoli in data 20 agosto 1997 rilasciava alla Scuola Sci Rivisondoli Monte Pratello la concessione edilizia n.32/07 per l’installazione di un manufatto di legno ( baita ) da adibire a sede della Scola Sci sull’area identificata in catasto al foglio 21 , particella 72.

Successivamente a seguito di segnalazione ad opera del Corpo Forestale dello Stato circa una erronea ubicazione del manufatto in questione, il predetto Comune attivava le relative verifiche e inviava al riguardo alla Scuola Sci avviso ex art.7 della legge n.241/90 di avvio di un procedimento di revoca della concessione di che trattasi.

Dopo aver acquisito le osservazioni fatte pervenire dalla Ditta interessata l’Amministrazione comunale con ordinanza n.04 del 29/2/2008, integrata dall’atto di correzione e conferma del 20 marzo 2008 disponeva la revoca/annullamento della concessione edilizia n.32/97 perché illegittima, in quanto rilasciata in relazione ad un’area rivelatasi gravata da uso civico, come tale non nella disponibilità della richiedente il titolo edilizio.

La Scuola Sci impugnava innanzi al Tar per l’Abruzzo i suindicati atti comunali emanati sfavorevolmente nei suoi confronti, deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tribunale con sentenza.89/2009 accoglieva il proposto ricorso, non ravvisando gli estremi per procedere da parte del Comune al disposto ritiro dell’atto autorizzativo a suo tempo rilasciato.

Il Comune di Rivisondoli ha impugnato tale sentenza ritenendola errata ed ingiusta: secondo parte appellante l’Amministrazione ha compiutamente accertato l’erronea ubicazione del manufatto su un’area che non poteva essere utilizzata ad ospitare la baita ( e sulla quale ancora insiste) e tale situazione contra legem costituisce condizione sufficiente per giustificare il disposto annullamento, in autotutela, del permesso di costruire, senza che al riguardo possa configurarsi, anche in relazione al tempo trascorso ( dieci anni ) quale che sia affidamento in capo alla Società beneficiaria a mantenere il titolo de quo.

Si è costituita in giudizio la Scuola Sci che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.

All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve occuparsi dell’eccezione di nullità dell’appello per difetto di notifica sollevata in limine litis dalla difesa della parte appellata.

L’eccezione è infondata.

IL d.l.28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 all’art.5, comma 10, ha previsto che le notifiche degli atti giudiziari avvengano presso un presidio, come costituito ai sensi del precedente comma 9, nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila e tanto fino al 31 luglio 2009 .

Trattasi di una norma volta a fronteggiare nell’ambito di una disciplina processuale di carattere eccezionale la gravissima situazione determinatasi nei territori abruzzesi colpiti dal sisma onde assicurare lo svolgimento dei giudizi civili, penali e amministrativi.

Al riguardo è d’uopo qui richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale la quale, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale del citato art.5, con sentenza n.367 del 15/12/2010 ha ritenuto la norma compatibile con le garanzie processuali accordate dall’ordinamento giuridico, senza che si possa ravvisare quale che sia violazione dei diritti di difesa di cui agli artt.24 e 111 della Costituzione.

Tanto precisato, nella specie la notifica dell’atto di appello è avvenuto nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative in rassegna e tanto vale ad evidenziare come la vocatio ad iudicem nei confronti della parte interessata sia correttamente avvenuta, tenuto conto che non risulta dimostrata l’impossibilità da parte della destinataria della notifica a ricevere l’atto di gravame.

Un tanto esime peraltro la Sezione dalla facoltà di disporre la rinnovazione della notifica, giacchè appunto, non è provata la mancanza di una effettiva conoscenza dell’atto giudiziario.

Per non dire poi che la Scuola Sci Rivisondoli Montepratello originaria ricorrente, si è costituita regolarmente in giudizio dove ha adeguatamente svolto le sue difese.

Ciò detto, l’appello oltrechè ammissibile si appalesa fondato, rivelandosi le statuizioni rese con l’impugnata sentenza meritevoli di integrale riforma.

Il Tar ha ritenuto che il Comune di Rivisondoli abbia non correttamente esercitato con l’adozione dell’ordinanza n.4/08 ( come confermata e corretta con l’atto del 20 marzo 2008) il potere di autotutela , ma un tale divisamento si rivela errato , dovendosi dare atto, come qui di seguito si va ad illustrare, che l’Amministrazione ha fatto buon governo delle regulae iuris dettate in materia, come da preciso orientamento giurisprudenziale più volte espresso da questo Consesso.

L’istituto dell’autotutela trae la sua esistenza, com’è noto, dai seguenti presupposti, costituiti rispettivamente, dall’accertata illegittimità di una determinazione in precedenza assunta, ritenuto illegittimamente adottato e dall’esistenza di un interesse pubblico alla rimozione dal mondo giuridico dell’atto stesso : orbene, tali condizioni di fatto e di diritto nella specie appaiono sussistenti.

Invero, in relazione al primo dei suddetti elementi qualificativi, intorno al quale ruota tutta la vicenda oggetto di controversia, è accaduto che nell’agosto del 1997 la Scuola Sci è stata autorizzata ad installare una baita da adibire a sede della stessa Scuola su una porzione di territorio contrassegnata dalla particella n.72, ma l’area da utilizzarsi per l’installazione della struttura di legno, come identificata dai dati catastali ( e la circostanza è risultata pacificamente ammessa in quanto evincibile per tabulas ) non avrebbe potuto e dovuto ospitare il manufatto in questione dal momento che essa si qualifica come area demaniale ad uso civico, per ciò stesso , non nella disponibilità della Scuola Sci.

Appare decisivo sul punto quanto emerge dal documento costituito dalla scrittura privata del 30 settembre 1996 di comodato gratuito intercorso tra la Società Montepratello e la Scuola Sci con cui la predetta Società cede in comodato gratuito alla scuola sci l’area contrassegnata dalle particelle nn71-73, lì dove per effetto di tale contratto l’appellata ha potuto dimostrare la sua legittimazione ( un’area posta nella sua reale disponibilità ) a richiedere il titolo ad aedificandum;
nondimeno la “costruzione” è stata allocata non sulla porzione di terreno oggetto dell’accordo intercorso tra le parti , bensì su altra area, catastalmente diversificata ( particela 72 ) e soprattutto diversamente qualificata, come area demaniale, non suscettibile di utilizzazione edificatoria .

Vero è, in punto di individuazione dell’area de qua, che nella concessione viene indicata la partita 520 che comprende tra le altre anche la particella n.72, ma ciò non vale a far venir meno il fatto che l’area de qua comunque sia assoggettata ad un regime giuridico diverso da quello previsto per le altre particelle comprese in detta partita catastale.

Deve allora dedursi che nella specie si è inverata una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi sulla scorta della quale il titolo edilizio è stato rilasciato: come ciò poi sia accaduto e a chi sia addebitale l’errore di aver assentito un manufatto su suolo non edificabile non è dato esattamente appurare, a fronte delle reciproche contestazioni ed “accuse” che le parti contrapposte si scambiano, anche se è ragionevole ritenere che entrambi i soggetti che contendono abbiano concorso “a diverso titolo e in varia misura” alla situazione che ha condotto all’adozione degli atti gravati.

Ciò che rileva, in ogni caso, ai fini del legittimo esercizio del potere di autotutela è l’accertata presenza nel rapporto giuridico in rilievo dell’errore in questione che ha comportato una situazione contra legem ravvisabile nella non conformità urbanistico- edilizia dell’opera e tale circostanza unitamente all’esistenza dell’interesse pubblico al ripristino dello stato di legalità violato giustifica legittimamente l’adozione di misure volte alla rimozione dal mondo giuridico dell’atto originariamente illegittimo ( cfr Cons. Stato Sez. VI , 31 marzo 2006 n.1023;
idem, 4 aprile 2008 n.1414) con la precisazione che del primo dei due elementi in rassegna vi è puntuale riscontro negli atti qui in discussione, mentre la sussistenza del requisito del pubblico interesse è da ritenersi, avuto riguardo all’entità dell’errore rilevato, sicuramente in re ipsa

Il giudice di primo grado ha poi posto in evidenza un preteso affidamento della Scuola Sci in ragione del decennio trascorso dal momento del rilasciato titolo, ma l’argomento non appare convincente .

Invero, la pubblica amministrazione non incontra limiti temporali nell’esercizio del potere di riconsiderazione dell’assetto di determinate situazioni giuridiche ( in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002 n.3714), a meno che la situazione irregolare che si intende rimuovere sia molto risalente nel tempo , ma non è questo il caso che ci occupa.

Neppure è rinvenibile nella specie una quale che sia forma di affidamento in capo alla parte appellata, dal momento che in tema di costruzioni realizzate , come nella specie, in virtù di titoli non conformi alla vigente normativa si è in presenza di un illecito di tipo permanente a fronte del quale non vale la buona fede del destinatario dell’atto abilitativo in origine al medesimo favorevolmente rilasciato .

Va peraltro rilevato, nella comparazione degli interessi coinvolti, che a fronte della opportunità di “emendare” il permesso di costruire dall’errore di fatto e di diritto accertato, non pare possa dedursi una situazione di irreversibile danno per la Scuola Sci potendo la baita in questione essere eventualmente allocata in altra viciniore area in disponibilità della parte interessata, ferma restando, beninteso, la verifica della compatibilità urbanistico- edilizia del sito e dell’erigendo manufatto.

Deriva dalle suesposte considerazioni la fondatezza dei profili di doglianza posti alla base del proposto gravame, il che rende erronee le statuizioni contenute nella sentenza de qua, che va perciò riformata.

Le spese e competenze del doppio grado del giudizio vanno poste a carico della parte qui soccombente e liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi