Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-04, n. 202501803
Accoglimento
Sentenza
4 marzo 2025
Sentenza
31 maggio 2023
Ordinanza cautelare
17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale
26 aprile 2024
Ordinanza cautelare
22 dicembre 2023
Ordinanza collegiale
22 ottobre 2024
Ordinanza cautelare
17 gennaio 2022
Sentenza
31 maggio 2023
Ordinanza cautelare
22 dicembre 2023
Ordinanza collegiale
26 aprile 2024
Ordinanza collegiale
22 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza
4 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2025
N. 01803/2025REG.PROV.COLL.
N. 09578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2023, proposto da AG Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AD-Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società OL TE e AN soc. sempl., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione terza) n. 745/2023, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società OL TE e AN soc. sempl.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze nn. 5142/2023 e 3789/2024 e 8445/2024;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 l’avv. E. Vergine, in sostituzione dell’avv. C. Tapparo, per la parte appellata; nessuno presente per le parti appellanti;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado dalla società agricola OL TE e AN soc. sempl. erano le intimazioni di pagamento nn. 12220219000989615000,12220219000983850000,12220219000991938000, 2220219000992645000, notificate il 14 ottobre 2021, a titolo di « recupero crediti-interessi » e « prelievo latte sulle consegne », in esecuzione di precedenti cartelle di pagamento ivi espressamente indicate.
2.1.- A sostegno della domanda caducatoria la ricorrente in prime cure deduceva vizi così compendiabili:
- difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento in mancanza di allegazione delle cartelle (primo motivo);
- illegittima richiesta di interessi, calcolati senza indicazione delle modalità di conteggio, sotto il duplice profilo del dies a quo della decorrenza e dei tassi applicati;
- prescrizione del credito per maturazione del termine quadriennale e quinquennale;
- violazione delle statuizioni delle sentenze della Corte di giustizia UE del 27 giugno 2019 e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019, nonché di tutti gli ulteriori successivi arresti del Consiglio di Stato;
- impossibilità di conoscere se gli importi posti in riscossione fossero comprensivi dei pagamenti già effettuati, anche in relazione alle (asserite, già intervenute) compensazioni.
2.2.- AG e AD- Agenzia delle entrate riscossione, costituitesi in giudizio, depositavano documenti.
3.1.- Con sentenza n. 745 del 2023, il T.a.r. per il Veneto, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impugnati sulla base del seguente iter argomentativo:
« È dirimente, ai fini della decisione , […] sottolineare come fosse onere dell’Amministrazione resistente dare adeguata prova della avvenuta notifica delle cartelle, delle quali le intimazioni impugnate costituiscono “riattivazione”.
A tal proposito, nonostante quanto richiesto anche dall’intestato TAR con l’ordinanza n. 161 del 2022, AD non ha fornito adeguata prova in ordine all’avvenuta notifica della cartella.
Parimenti, a fronte di cartelle asseritamente notificate nel 2008, 2011 e nel 2015, risulta che le relative intimazioni contestate siano state notificate nel 2021, quindi, oltre i cinque anni di efficacia delle predette cartelle, sì che AD non avrebbe potuto limitarsi alla riattivazione delle pregresse cartelle, ma avrebbe dovuto procedere alla notifica di “nuove cartelle”».
3.2.- Il T.a.r. assorbiva le ulteriori doglianze.
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello AG ed AD le quali ne hanno chiesto la riforma sulla base delle istanze e censure di seguito esposte:
1) Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a.; erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il T.a.r. ritenuto mancante la notifica degli atti presupposti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio. Hanno evidenziato le appellanti che:
a) quanto all’ intimazione di pagamento n. 12220219000989615000 per l’importo di euro 644.677,92: a1) essa sarebbe derivata dal mancato pagamento della cartella n. 12220110018962255000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207280249347000), relativa alle campagne lattiere 2004/05, 2006/07 e 2007/08;
a2) avverso la predetta cartella il produttore avrebbe promosso impugnazione dinanzi al T.a.r. per il Lazio, ricorso che poi sarebbe stato dichiarato estinto con decreto n. 2245/18;
a3) con riferimento anche alle suddette campagne lattiere, prima dell’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata ritualmente notificata al produttore l’intimazione ex L. 33/09 n. AG.AGA.2009.33034 in data 20 luglio 2009, cui non sarebbe seguita istanza di rateizzazione;
a4) con riferimento alle medesime campagne lattiere ed alla cartella di pagamento del 2011, sarebbe stata inviata da AG l’intimazione di pagamento n. 54702201900000287000, notificata in data 29 gennaio 2019;
a5) le prodromiche comunicazioni di prelievo supplementare per le annualità 2004/05 e 2006/07 non sarebbero state impugnate;
a6) il ricorso avverso l’intimazione di pagamento del 13 giugno 2008 sarebbe stato dichiarato inammissibile con sentenza T.a.r. per il Veneto n. 502 del 2011;
b) quanto all’intimazione di pagamento n. 12220219000983850000 per l’importo di Euro 1.162.895,94:
b1) essa muoverebbe dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 30020150000008571000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207150127181000) riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte campagne 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2005/06 e 2008/09;
b2) anteriormente all’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata notificata al produttore l’intimazione ex l. 33/09 n. AG.dirgen.2013.1480 del 11.06.2018, in data 28 giugno 2013, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
b3) sarebbe stata ritualmente notificata al produttore l’intimazione ex L. 33/09 n. AG.AGA.2010.33010 datata 8 luglio 2010, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
b4) con riferimento alle medesime campagne lattiere ed alla cartella di pagamento del 2015, sarebbero state inviate da AG: l’intimazione di pagamento n. 54702201700000262000, notificata in data 19 ottobre 2017; l’intimazione di pagamento n. 54702201900000946000, notificata in data 26 febbraio 2019;
b5) per le campagne lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio e il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 10087/2011;
b6) per la campagna lattiera 2001/02, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio e il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 9027/2011;
b7) per le campagne lattiere 1997/98 e