Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-21, n. 202205111

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-21, n. 202205111
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205111
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 05111/2022REG.PROV.COLL.

N. 10198/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10198 del 2018, proposto da
V V, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza quater ) n. 08594/2018, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto all’inserimento nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione Coatta Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il Cons. Carmelina Addesso, udito per l’appellante l’Avv. Luca Strazzullo in sostituzione dell’Avv. G T e vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il signor V V ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione terza quater , n. 8594 del 1 agosto 2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso volto all’accertamento del suo diritto ad essere inserito nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, previo accertamento dell’illegittimo mancato scorrimento in suo favore della graduatoria di cui al provvedimento n. 165 del 20 luglio 2016 nonché volto, in via subordinata, al risarcimento del danno patrimoniale.

1.1 Deduce l’appellante di aver prestato servizio per oltre venti anni nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e di aver partecipato alla selezione per la formazione del contingente di complessivi n. 300 posti di personale militare in servizio attivo, previsto dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, all’esito della quale risultava idoneo, ma non utilmente inserito nella graduatoria.

1.2 Nonostante le numerose vacanze in organico evidenziatesi all’esito della prima chiamata del personale che avrebbe dovuto formare il contingente, il Presidente Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana non ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, precludendo all’interessato l’incorporazione con conseguente trattamento economico e il successivo transito nell’ambito del personale civile dell’ente.

1.3 Per tale ragione, il signor V proponeva ricorso al TAR per l’accertamento del diritto ad essere inserito nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Il giudice adito, con sentenza n. 8594/2018, dichiarava inammissibile il gravame per la mancata impugnazione del provvedimento n. 67 del 25 settembre 2017 che ha disposto la soppressione del contingente militare e, al contempo, ha individuato il personale da inserire nel ruolo civile ad esaurimento dell’ente medesimo.

2. Con ricorso in appello notificato in data 30 novembre 2018 e depositato in data 14 dicembre 2018 il signor V chiede la riforma della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a, riproponendo i motivi di primo grado non esaminati dal TAR e la domanda risarcitoria, formulata in via subordinata.

3. Si è costituito l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa che, in data 29 gennaio 2019, ha depositato memoria, istando per la reiezione dell’appello.

4. All’udienza del 14 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con un unico motivo di appello l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento n. 67 del 25 settembre 2017, con cui è stata conclusa la procedura di definizione del contingente militare, nella parte in cui non ha ricompreso il nominativo del ricorrente tra quelli inseriti nel contingente stesso e da trasferire, successivamente, nel ruolo civile ad esaurimento. Deduce che la domanda giudiziale proposta in primo grado era stata qualificata come una domanda di accertamento e di condanna fondata sul diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria;
che l’appellante non aveva alcun interesse ad impugnare la determina n. 67/2017, vantando l’interesse ad acquisire quella stessa posizione che l’avrebbe legittimato a fruire dei vantaggi concessi con tale provvedimento;
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, quanto meno, riqualificare la domanda come rivolta contro il silenzio inadempimento, rispetto al quale era certamente tempestivamente proposta.

6. Il motivo è manifestamente infondato.

7. L’art. 5, comma 6, d lgs 178/12 prevedeva la costituzione di un contingente provvisorio, destinato ad assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, da sopprimere non oltre il 31.12.2017 con conseguente transito nel ruolo civile ad esaurimento dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

7.1 La costituzione del contingente provvisorio è avvenuta con provvedimento definitivo n. 67 del 25.9.2017 che non contempla il signor Visoni tra il personale destinato al transito.

7.2 A fronte di siffatto provvedimento, la posizione del ricorrente non è di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, sicché era onere dello stesso procedere alla tempestiva impugnazione.

7.3 L’omessa impugnazione ha determinato l’inoppugnabilità del provvedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.

7.4 L’appellante, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non vantava alcun diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria e all’assunzione, in quanto era nella discrezionalità dell’amministrazione determinare la concreta consistenza numerica del contingente provvisorio, fermo restando il limite massimo delle 300 unità previsto dall’art. 5 comma 6 d. lgs 178/2012.

7.5 Per tale ragione, è infondato anche l’assunto difensivo volto alla riqualificazione del ricorso come proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di scorrimento della graduatoria, sollecitata da ultimo dall’interessato con mail del 28.09.2017 (pag. 5 ricorso in appello), non sussistendo alcun obbligo di scorrimento, né sulla base della legge né sulla base del bando (nemmeno con riferimento all’art. 8) e, anzi, risultando la scelta di mancato scorrimento ragionevole in considerazione della prevista soppressione del contingente di lì a pochi mesi dalla data della richiesta (31.12.2017).

7.6 Quanto sopra a prescindere dall’evidente contraddittorietà tra la pretesa riqualificazione della domanda come azione avverso il silenzio ex art 31 e 117 c.p.a. e l’asserita natura di diritto soggettivo della posizione dell’appellante.

8. Per le ragioni sopra indicate il ricorso è infondato e deve essere respinto.

9. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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