Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-20, n. 201705363

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-20, n. 201705363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705363
Data del deposito : 20 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2017

N. 05363/2017REG.PROV.COLL.

N. 04103/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4103 del 2017, proposto da:
M R, rappresentata e difesa dall'avvocato M C G, con domicilio eletto presso lo studio Rosita Cirillo in Roma, piazza Annibaliano 23;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE II, n. 487/2017, resa tra le parti, concernente ricorso per ottemperanza della sentenza n. 9328/2013 del Tribunale di Lecce, sezione previdenza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Monica Mazzenga su delega di M C G e l'Avvocato dello Stato Isabella Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 9328/2013 il Tribunale di Lecce accertava il diritto della sig.ra Rizzo Maria all’indennizzo ex legge 210/92 con iscrizione della patologia alla VII categoria tab A allegata al dPR 834/81, e per l’effetto condannava il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite.

Tale sentenza veniva ritualmente notificata all’amministrazione resistente il 20 febbraio 2014.

In data 11 febbraio 2015 la ricorrente intimava, mediante notifica di precetto, il pagamento dei ratei maturati dal 1 febbraio 2006 al 28 febbraio 2015. Con ordinanza del 22 ottobre 2015, il Tribunale di Roma Sezione Esecuzioni Mobiliari, in esito al procedimento avente RGE 621/2014 liquidava alla ricorrente, a parziale soddisfo, la somma di euro 53.474,47, nonché la somma di euro 3.118,14 a titolo di spese legali.

Poiché il Ministero resistente non provvedeva al pagamento della restante somma, la ricorrente proponeva ricorso al TAR Puglia – sez. Lecce - per l’ottemperanza al giudicato.

Definitivamente decidendo sul ricorso, il TAR ha affermato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione al suddetto titolo giudiziale e di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle restanti somme, ossia dei ratei maturati quali indennizzo ex 1egge 210/92, dal 1° marzo 2015, oltre interessi al soddisfo, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96. Ha invece respinto la richiesta di astreintes, ex art. 114 c.p.a., tenuto conto delle peculiari condizioni in cui versa l’Amministrazione e delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio nonché all’attuale stato della finanza pubblica.

Avverso la sentenza la sig.ra Rizzo ha interposto appello. La medesima ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di ordinare all’amministrazione l’emanazione del decreto di riconoscimento dell’indennizzo. Ingiusto sarebbe poi il diniego di astrenteis .

Nel giudizio si è costituito il Ministero della Salute.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 ottobre 2017.

Ritiene il Collegio che l’appello sia solo in parte fondato.

Ciò che l’appellante chiede, al fine di evitare di adire il giudice in relazione ad ogni rateo, è il completamento della procedura amministrativa di attribuzione dell’indennizzo, in conseguenza della sentenza n. 9328/2013 che ne ha riconosciuto il diritto.

E’ noto al Collegio che con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210/92 sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dal Ministero della Salute, alle Regioni, e che dunque a queste ultime spetta liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi.

In particolare il DPCM del 26 maggio 2000 ha previsto, per quanto qui specificatamente rileva, che “ a norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all'I.N.P.S. negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998 ”.

Già al tempo della sentenza, dunque, obbligata al pagamento era la Regione e non il Ministero.

La condanna tuttavia è stata unicamente disposta nei confronti del Ministero della Salute.

Questa è probabilmente anche la ragione per la quale l’appellante ha notificato il ricorso per ottemperanza (nonché l’odierno appello), unicamente al Ministero.

Il problema, legato alla genesi giudiziaria del titolo, ormai passato in giudicato, può essere risolto - stante l’impossibilità del giudice dell’ottemperanza di estendere soggettivamente l’ambito del giudicato anche alla Regione oggi ma anche allora passivamente legittimata - attraverso la leale cooperazione fra le due amministrazioni: Il Ministero della Salute, formalmente condannato, deve farsi carico di chiedere alla Regione l’emissione del decreto di riconoscimento, in forza del vigente quadro normativo, se del caso attivando poteri sostitutivi.

Dagli atti di causa emerge, del resto, che l’odierno appellante ha a suo tempo diffidato in data 17/7/2015 (anche) la Regione Puglia a predisporre di decreto di riconoscimento dell’indennizzo. Tuttavia quest’ultima si è limitata ad inoltrare la domanda al Ministero della Salute con missiva n. 11152 del 18/8/215. Il Ministero della Salute non ha dato riscontro.

Come sopra ricordato il principio di leale cooperazione tra amministrazioni impone invece una risposta ed una collaborazione fattiva, stante l’indiscutibile diritto dell’appellante fondato su una sentenza passata in giudicato.

Allo stato il Collegio non può andare oltre, pena la fuoriuscita dai limiti del giudicato.

Quanto sopra porta inoltre alla reiezione della richiesta astreintes. Non essendo il Ministero attualmente competente a concludere il procedimento di riconoscimento non può certo essere destinatario di penalità di mora.

Avuto riguardo alla peculiarità della questione le spese della presente fase possono essere compensate.

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