Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2020-01-23, n. 202000189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2020-01-23, n. 202000189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000189
Data del deposito : 23 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="f5fc793f-67c3-5a5b-85c1-b6f939b6d63a" href="/decisions/itcsgkenuar46jrdre">N. 01206/2019</a> AFFARE

Numero 00189/2020 e data 23/01/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2020




NUMERO AFFARE

01206/2019

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29658 del 23 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori V N e M P;


Premesso e considerato:

1. Con nota prot. n. 29658 del 23 luglio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, per il parere di questo Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Questo Consiglio di Stato, con precedente parere 18 ottobre 2017, n. 2162, si è già pronunciato sullo schema del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 “ Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ”.

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 1 della legge delega n. 167/2015 ha previsto la possibilità per il Governo di adottare, nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (termine successivamente modificato in trenta mesi a seguito della novella disposta dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2019, n. 84), “ uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi ”, con la precisazione che il decreto legislativo correttivo deve comunque essere adottato “ nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo ”.

Lo schema di decreto legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2019, ha appunto la funzione di apportare modifiche ed integrazioni, ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, della legge delega n. 167/2015, al precedente decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, di riforma del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Con la medesima nota del 23 luglio 2019 indicata in epigrafe, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, oltre al testo dello schema di decreto legislativo correttivo in esame, la relazione sottoscritta dal Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

2. Con parere interlocutorio n. 2536 del 1° ottobre 2019, la Sezione – ai fini della formulazione del parere richiesto - ha invitato il Ministero riferente a trasmettere “ il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal momento che entrambi i suddetti atti sono richiamati nel preambolo dello schema di decreto legislativo in esame.

Inoltre, poiché il comma 5 dell’articolo 1 della menzionata legge n. 167/2015, nel delegare il Governo alla adozione di uno o più decreti legislativi correttivi, impone comunque il rispetto delle “modalità di cui al presente articolo”, ha invitato < il Ministero riferente a trasmettere il concerto espresso dai “Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell’economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo”, come richiesto dal comma 1 del medesimo articolo 1 della suddetta legge delega ”>.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 47418 del 4 dicembre 2019, ha trasmesso l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2019, il parere reso sullo schema di decreto legislativo in oggetto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. n. 33676 del 3 ottobre 2019, nonché i “ concerti resi dalle altre Amministrazioni ”, ovvero: 1) la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-Ufficio legislativo prot. n. 193807 dell’8 novembre 2019;
2) la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ufficio legislativo prot. n. 22316 del 7 ottobre 2019;
3) la nota del Ministero per gli affari europei-Ufficio legislativo prot. n. 340 del 22 novembre 2019;
4) la nota del Ministero dell’economia e delle finanze-Ufficio del coordinamento legislativo prot. n. 11256 del 9 ottobre 2019;
5) la nota del Ministero della Salute-Ufficio legislativo prot. n. 6467 del 3 dicembre 2019;
6) la nota del Ministero per la pubblica amministrazione-Ufficio legislativo prot. n. 2315 del 5 novembre 2019;
7) la nota del Ministero della giustizia-Ufficio legislativo prot. n. 8005 del 19 luglio 2019;
8) la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Ufficio legislativo prot. n. 4193 del 19 luglio 2019;
9) la nota del Ministero dello sviluppo economico-Ufficio legislativo prot. n. 15953 del 12 luglio 2019;
10) la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo-Ufficio legislativo prot. n. 7688 del 18 luglio 2019;
11) la p.e.c. del 19 luglio 2019 inviata da “ La Segreteria ” su indicazione del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In data 6 dicembre 2019 è pervenuta, inoltre, alla Sezione la nota del 5 dicembre 2019 della UCINA-Confindustria nautica, recante osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame.

4. Esaminata la documentazione trasmessa dal Ministero riferente con la menzionata nota del 4 dicembre 2019, la Sezione rileva, in primo luogo, che le molteplici note sopra indicate, provenienti dai diversi Dicasteri che debbono rilasciare il concerto ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 1 della legge n. 167/2015, non possono essere qualificate quali “concerti” in senso proprio, essendo il “concerto” un atto politico che deve essere rilasciato e sottoscritto dal Ministro o da un soggetto delegato “ d’ordine del Ministro ”.

In relazione allo schema di decreto in oggetto, solo la nota del Ministero dell’economia e delle finanze-Ufficio del coordinamento legislativo prot. n. 11256 del 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta dal Capo del suddetto Ufficio “ d’ordine del Ministro ”;
in tutti gli altri casi, al contrario, gli asseriti “concerti” sono stati sottoscritti dai Capi degli Uffici legislativi dei diversi Ministeri, senza la dicitura “ d’ordine del Ministro ”;
peraltro, per quanto riguarda la posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stata unicamente inviata una semplice p.e.c. a firma de “ La Segreteria ”.

Si invita, pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a richiedere a tutti i Dicasteri che devono esprimere il concerto – ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze – il rilascio del prescritto “concerto” a firma del Ministro o di un soggetto delegato “ d’ordine del Ministro ”.

In secondo luogo la Sezione rileva che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 1° agosto 2019, ha suggerito modifiche agli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo in esame (trasmesso dal Ministero riferente con precedente nota prot. n. 29658 del 23 luglio 2019). Va rilevato altresì che sia il parere del Garante per la protezione dei dati personali-Servizio affari legislativi e istituzionali prot. n. 33676 del 3 ottobre 2019, sia la nota del Ministero della salute-Ufficio legislativo prot. n. 6467 del 3 dicembre 2019 contengono numerose osservazioni di merito al testo dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Conseguentemente è necessario che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta il testo aggiornato dello schema di decreto legislativo, corredato nuovamente della documentazione necessaria (relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR e ATN) che dia conto delle modifiche eventualmente apportate o delle ragioni a sostegno del mancato recepimento di tutte o di parte delle osservazioni stesse.

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