Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-14, n. 202310791

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-14, n. 202310791
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310791
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 10791/2023REG.PROV.COLL.

N. 04388/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4388 del 2020, proposto da
B D, in proprio, e nella qualità di legale rappresentante della A.S.D. Alabarda Calcio, rappresentati e difesi dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca D'Orsi in Roma, via Cesare Fracassini n. 4;

contro

Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, A F e V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A F in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
Ministero della Difesa – Reggimento Piemonte Cavalleria e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 399/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e del Ministero della Difesa – Reggimento Piemonte Cavalleria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2023 il Cons. Annamaria Fasano e, uditi per le parti, gli avvocati Piergiovanni Cravera, in sostituzione dell'Avv. C P, e A F, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig.ra Barabara Dilemma, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della A.S.D. Alabarda Calcio, propone appello avverso la sentenza n. 399 del 2019 del T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. 28/58/2010, notificato in data 13.11.2017 dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Trieste.

2. L’Alabarda Calcio, associazione sportiva dilettantistica dedita all’attività calcistica in Trieste, dal 2014 al 2017 aveva ottenuto in comodato dal Ministero della Difesa l’utilizzo del Campo Sportivo Militare sito in Trieste sulla strada statale 202 di Opicina, con l’obbligo di mantenere l’immobile inalterato, senza possibilità di apportare variazioni volumetriche. In data 26.9.2017, il rapporto di comodato cessava, come da atto del 5.9.2017 del Comandante del Reggimento ‘Piemonte Cavalleria’.

3. L’Alabarda Calcio procedeva ad istallare, senza titolo edilizio, degli spogliatoi con docce ed una rimessa per il ricovero dell’attrezzatura sportiva. Per tale ragione, dopo il sopralluogo della Polizia Municipale, in data 05.07.2017, il Comune di Trieste notificava all’associazione il provvedimento P.G. 2017-0125727 prot. corr. 28/58-20/2010, con cui ingiungeva la demolizione dei seguenti manufatti abusivi:

“• rampa in cls (esecuzione Alabarda calcio nel 2014);

• edificio rettangolare di circa 17x5.90x2.90m in legno su platea in cls con un corpo sporgente di circa 2x3x2.90m sempre in legno e tre tettoie/porticati di circa 11.10x4.80, 6.60x7.40 e 11.70x2.80 ed una costruzione di circa 6.90x2.80x2.90 realizzata in lamiera (esecuzione Alabarda calcio anno 2015);

• 10 box prefabbricati metallici 2.40x8, 2.40x4.50, 2.40x5 (7 pz) e 2.40x6.00 ed un ulteriore fabbricato in legno (esecuzione Alabarda calcio tra il 2014 ed il 2016);

• 2 box metallici 4.10x2.40x2 (installati nel 2010) ed uno uso ciascuno alle due società sportive”.

In data 6.9.2017, l’Alabarda Calcio presentava una istanza di sanatoria edilizia per le suddette opere, qualificandole come funzionali all’esercizio del diritto d’uso del campo sportivo militare che le era stato concesso in comodato, e dichiarando di essere in possesso di una autorizzazione all’uso “ espressa oralmente ”.

Il Comune di Trieste, con nota di preavviso di diniego notificata il 25.09.2017, comunicava all’Associazione il difetto di idoneo titolo legittimante, rilevando, altresì, che l’intervento edilizio non risultava conforme alla normativa urbanistica vigente all’epoca della sua realizzazione.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica prot. 28/58/201, notificato il 17.11.2017, veniva respinta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

4. B D, in proprio, e nella qualità di legale rappresentante della A.S.D. Alabarda Calcio, impugnava il suddetto provvedimento, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente, in riassunzione, dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, a seguito di richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale formulata dal Comune di Trieste.

La ricorrente lamentava che il Comune le aveva impedito di chiarire la propria posizione, nonostante la produzione di una domanda corredata della documentazione richiesta dalla legge, atta a comprovare che le opere edilizie contestate, anche in assenza di idonea autorizzazione, non risultavano in contrasto con gli strumenti urbanistici, rientrando nella zona S5 del Piano regolatore – attrezzature per il verde e lo sport, e comunque da un punto di vista edilizio e dell’impatto ambientale non avevano alterato la situazione dei luoghi. L’A.S.D. Alabarda Calcio denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 47/85, dal momento che risultava provata la doppia conformità urbanistica dei manufatti, sia al momento della loro realizzazione (quando l’area ricadeva in zona U1-per servizi ed attrezzature pubbliche) che al momento della domanda di sanatoria (quando l’area era stata assoggettata a zona edificabile S5-attrezzarture per il verde, sport e spettacoli). Il Comune non aveva tenuto conto del fatto che la ricorrente era legittimata a proporre istanza di sanatoria in quanto titolare del diritto d’uso dell’area, concessole dall’Autorità militare sin dal 2014 in forza di regolare contratto di comodato d’uso. Inoltre, stante la risalenza nel tempo dell’opera rispetto al gravato provvedimento di diniego di sanatoria, l’Amministrazione non aveva affatto ponderato l’interesse pubblico con l’interesse del privato alla conservazione dei manufatti.

5. Con sentenza n. 399 del 2019 il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia respingeva il ricorso, assumendo che l’A.S.D. Alabarda Calcio era priva di un valido titolo a presentare l’istanza edilizia in sanatoria, essendo solo comodataria a tempo determinato, per un periodo di complessivi tre anni, peraltro cessato alla data di emanazione del gravato provvedimento, con il vincolo impostole dall’Autorità concedente di non apportare modifiche al bene concessole in uso.

Secondo il Collegio di primo grado, erano infondate le censure di violazione della legge 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione aveva correttamente adottato e comunicato il preavviso di diniego e svolto l’attività istruttoria in modo del tutto regolare.

6. Con il ricorso in appello, B D ha denunciato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 della L.R. 19/2009, art. 47 Regolamento Edilizio ed art. 11 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2011). Illogicità manifesta della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti e/o delle prove documentali prodotte in giudizio. Eccesso di potere per carenza di motivazione;
motivazione insufficiente e/o contraddittoria in relazione ai vizi di legittimità sopra indicati nonché per violazione del principio della doppia conformità urbanistica di cui alla legge n. 47/1985”.

7. Il Comune di Trieste si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello e, con memoria, ha eccepito la tardività della produzione documentale del 23.11.2017, citata a pag. 19 del ricorso, in quanto pervenuta all’Amministrazione successivamente al provvedimento di diniego e non entro i 10 giorni dalla notifica del preavviso di rigetto, come invece previsto dalla legge.

8. Il Ministero della Difesa – Reggimento Piemonte Cavalleria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio si sono costituiti chiedendo che l’avversario appello sia respinto.

9. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

10. Con l’unico mezzo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di comodato d’uso tra l’appellante ed il Ministero della Difesa, ha ritenuto non sussistente alcun titolo legittimante in capo alla ricorrente per richiedere il permesso di costruire in sanatoria.

Secondo l’appellante, l’assunto violerebbe l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 380/2001, norma che individua, infatti, tra i soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire, oltre al proprietario dell’immobile, “ chi abbia titolo per richiederlo ”, a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del titolo medesimo. Analogamente, l’art. 21 della L.R. 19/2009 riconosce la legittimazione a richiedere il permesso di costruire, oltre al proprietario dell’immobile, al “ titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge ”. Infine, l’art. 47 del Reg. Ed. Comunale, pur adottando una formulazione letterale non del tutto sovrapponibile, riconosce detta legittimazione al “ locatario ”, da intendersi in senso estensivo come titolare di un diritto personale di godimento (al pari del comodatario). Pertanto, secondo l’esponente, in termini generali, deve intendersi legittimato a richiedere il permesso di costruire chiunque dimostri di essere titolare di un diritto che consenta di realizzare un intervento edilizio.

La ricorrente deduce, inoltre, che non corrisponderebbe al vero una volontà oppositiva da parte del Ministero della Difesa, tenuto conto che i manufatti abusivi sarebbe stati realizzati all’inizio del rapporto di comodato, e in tale contesto sarebbe stata inverosimile una volontà impeditiva da parte dell’Amministrazione Militare, la quale avrebbe avuto titolo, se contraria alla realizzazione, a rientrare nel possesso del bene, in ragione del grave comportamento del comodatario.

11. Le critiche non possono trovare accoglimento.

11.1. Il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Paesaggio del Comune di Trieste ha negato il permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento di un fabbricato in legno su platea in cls con adiacente porticato, di due tettoie, di 10 box metallici e di una rampa in cls sul fondo p.c.n. 1966 del C.C. di Opicina, in quanto in capo alla A.S.D. Alabarda Calcio e alla sua legale rappresentante non poteva essere riconosciuta la legittimazione a presentare la suddetta domanda. Secondo l’Amministrazione, inoltre, l’intervento non era valutabile in base alla normativa urbanistica vigente all’epoca della realizzazione dei fabbricati, essendo stata necessaria la predisposizione di uno studio preliminare e planivolumetrico, oltre al fatto che mancava la documentazione necessaria per un corretto e dettagliato esame dell’intervento proposto.

Questa Sezione ravvisa la legittimità del provvedimento impugnato, tenuto conto che, come correttamente precisato dal T.A.R., la ricorrente era priva di un valido titolo a presentare l’istanza edilizia in sanatoria, essendo soltanto comodataria a tempo determinato, per un periodo solo annuale che era stato rinnovato per tre volte, in tutto per tre anni (2014/2015/2016), per di più con il vincolo impostole dell’Autorità concedente di non apportare modifiche al bene concessole in comodato.

Inoltre, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, l’A.S.D. Alabarda Calcio non era più comodataria in quanto, in data 26.9.2017, l’Amministrazione demaniale aveva reclamato la restituzione del campo sportivo.

Tale circostanza di fatto è idonea ad escludere la relazione stabile di detenzione che si instaura, a seguito del contratto di comodato, tra il proprietario dell’area ed il concessionario, oltre al fatto che, tenuto conto dell’incontestato divieto di apportare modifiche al bene, deve ritenersi stata implicitamente espressa la chiara opposizione del Ministero della Difesa (Cons. Stato, sez. IV, n. 4176 del 2015;
Cons. Stato, n. 648 del 2015). Stante l’opposizione dell’Autorità ad apportare cambiamenti alla struttura militare e, soprattutto, essendo scaduto il termine fissato per la durata del contratto di comodato al momento della presentazione dell’istanza, non può che convenirsi che la A.S.D. Alabarda Calcio versava in una condizione precaria che non le dava titolo per chiedere il permesso di costruire in sanatoria.

Di tale condizione la ricorrente era consapevole, tanto che, come espressamente dichiara in ricorso, aveva presentato al Tribunale di Trieste un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. perché venisse accertato e dichiarato a suo favore l’esistenza in atto del diritto di uso del campo in conformità al rapporto di diritto personale d’uso esistente dal 2014 con l’Autorità militare.

Da siffatti rilievi consegue che il Collegio di primo grado ha fatto buon governo delle risultante processuali e dei principi di diritto ad esse applicabili, concludendo per l’infondatezza del ricorso introduttivo, atteso che “ la ricorrente era perciò priva di un valido titolo a presentare l’istanza edilizia di sanatoria, essendo soltanto comodataria a tempo determinato, per un periodo solo annuale che è stato rinnovato per tre volte, in tutto per tre anni, per di più con il vincolo impostole dall’autorità concedente di non apportare modifiche al bene concessole in comodato”.

12. In definitiva, l’appello va respinto, per l’assorbente rilievo del difetto di legittimazione a proporre l’istanza in sanatoria della A.S.D. Alabarda Calcio, tenuto conto che l’eventuale esame di altre censure e deduzioni difensive prospettate dalle parti non determinerebbe una soluzione di segno contrario.

13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

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