Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406395

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406395
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406395
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 06395/2024REG.PROV.COLL.

N. 06487/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6487 del 2023, proposto dal Comune di Desenzano del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, n. -OMISSIS-del 14 aprile 2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024, il consigliere F F, udito l’avvocato I T per la parte appellata e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’avvocato D B per l’ente appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 giugno 2023 e in data 26 luglio 2023 – il Comune di Desenzano del Garda ha proposto appello avverso la sentenza segnata in epigrafe con cui è stato accolto il ricorso (n. 169 del 2021) del signor -OMISSIS- ed è stato conseguentemente annullato il provvedimento del predetto Comune di diniego di rimborso della somma versata a titolo di sanzione pecuniari in relazione ad abusi edilizi (prot. n. 1441/VI/III dell’11 gennaio 2021), condannando l’ente alla restituzione della somma di euro 89.053,26, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal versamento originario fino al saldo.

2. Il T.a.r. ha così sintetizzato i fatti di causa: « In data 7.6.2010, nell’ambito della pratica edilizia n. 304/2010, il sig. -OMISSIS- otteneva dal Comune di Desenzano del Garda il rilascio del permesso di costruire n. 14723/2010 per la realizzazione di opere di sopralzo, ai sensi della L.R. Lombardia n. 13/2009. Con ricorso R.G. n. 1580/2010, il sig. -OMISSIS-, quale proprietario di un immobile adiacente, impugnava detto titolo innanzi a questo Tribunale che, con sentenza 27 maggio 2011, n. 791, lo annullava. Preso atto di tale decisione, con ricorso R.G. n. 7600/2011, il sig. -OMISSIS- appellava la sopra citata sentenza n. 791/2011 innanzi al Consiglio di Stato presentando simultaneamente, al fine di sanare con riserva le pretese incongruenze edilizie, un’istanza con la quale: i) per una parte del sopralzo edificato, richiedeva il rilascio di un provvedimento di sanatoria edilizia, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
ii) per la parte restante, invece, l’applicazione dell’istituto della c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”, ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, e, cioè, la conversione della sanzione demolitoria nella sanzione pecuniaria commisurata al valore venale dell’immobile gravato dall’asserito abuso edilizio. Il Comune, una volta riscontrati i presupposti all’uopo necessari, accoglieva l’istanza composita, come supra descritta, e rilasciava al sig. -OMISSIS- il permesso di costruire in sanatoria n. 17915 del 24.11.2014. Con ricorso R.G. n. 1621/2014, il sig. -OMISSIS- impugnava anche questo secondo titolo edilizio sempre innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 218 del 9 febbraio 2016, lo annullava. A quel punto, con ricorso R.G. n. 7606/2016, il sig. -OMISSIS- proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato anche avverso questa seconda sentenza n. 218/2016, la cui esecutività veniva sospesa in sede cautelare, giusta ordinanza n. 3019 del 25.7.2016. Successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza 14 aprile 2020, n. 2419, previa riunione dei due appelli anzidetti (R.G. nn. 7600/2011 e 7606/2016), li accoglieva entrambi e, per quanto qui interessa, rilevava la piena legittimità sia dell’originario p.d.c. n. 14723/2010, sia del successivo p.d.c. in sanatoria n. 17915/2014. Conseguentemente, con nota del 16.11.2020, il sig. -OMISSIS- richiedeva al Comune il rimborso della somma complessiva di € 89.053,26 illo tempore versata con riferimento al rilascio del p.d.c. in sanatoria n. 17915/2014, ex artt. 36 e 38 del TUED, ritenendo essere venuta meno, per effetto della sentenza n. 2419/2020 del Consiglio di Stato, la ragione giustificatrice sottesa alla dazione della stessa. Il Comune di Desenzanio del Garda, con il provvedimento in epigrafe indicato, respingeva l’istanza di rimborso per le ragioni di seguito trascritte: “Preso atto delle argomentazioni e motivazioni contenute nella richiesta pervenuta riferite all’iter giudiziale della pratica oggetto di sentenze da parte del T.A.R. Lombardia Brescia e di sentenza finale del Consiglio di Stato si comunica che, seppur comprendendone le motivazioni, se ne deve contestare il fondamento e, quindi, con la presente rigettare la richiesta di rimborso per le seguenti circostanze:

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