Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-02, n. 202210592
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Pubblicato il 02/12/2022
N. 10592/2022REG.PROV.COLL.
N. 02643/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2016, proposto dalla ditta “Albergo Gelsomino di Ratto Angelo e C.” s.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M G in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
contro
la ditta Filse s.p.a. - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E L, P P T e D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Roma, via del Serafico, n. 90;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 805 del 19 ottobre 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Filse S.p.A. - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il consigliere M C e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato la decisione sull’appello della ditta Albergo Gelsomino di Ratto Angelo e C. s.n.c. proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria del 19 ottobre 2015 n. 805.
2. Il 24 settembre 2013, la società ha presentato la domanda per ottenere l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’effettuazione di lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2.1. L’8 aprile 2014, la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE s.p.a., società incaricata di valutare le domande di concessione della sovvenzione, ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda.
2.2. L’8 maggio 2014, la società ha depositato una memoria a riscontro delle osservazioni contenute nel preavviso di rigetto comunicatole dalla società.
2.3. Il 19 giugno 2014, la FILSE ha rigettato la domanda con il provvedimento n. 20, rilevando che il progetto presentato, per la sua maggior parte, “ riguarda il ricorso a fonti rinnovabili e non la razionalizzazione energetica finalizzata alla riduzione dei consumi di energia primaria ”.
3. La società ha proposto ricorso innanzi al competente T.a.r..
3.1. Con il primo motivo di ricorso, la ditta ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, in quanto l’intervento presentato comparteciperebbe della medesima ratio di riduzione dei consumi di energia primaria previsto dalla tipologia di interventi ammessi dal bando.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ditta ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, in quanto “ non sarebbe stato specificato quali voci sarebbero ascrivibili alla tipologia ritenuta finanziabile ”.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ditta ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per l’erronea valutazione dei presupposti di fatto, in quanto il progetto presentato determinerebbe una riduzione del consumo di energia.
3.4. Si è costituita in giudizio la FILSE, resistendo al ricorso e domandandone il rigetto.
4. Con la sentenza n. 805/2015, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.
4.1. Segnatamente, il T.a.r.:
a) ha respinto il primo motivo, affermando che “ il tenore letterale del bando ammetteva all’incentivo solo gli interventi che fossero finalizzati al risparmio energetico, come espresso dal punto n.