Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-20, n. 202100593

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-20, n. 202100593
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100593
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2021

N. 00593/2021REG.PROV.COLL.

N. 02361/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2361 del 2020, proposto da
Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Glarch s.r.l. in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con S.I.E. di Laico Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. da Palestrina n.47;



nei confronti

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari, non costituita in giudizio;
Matarrese Costruzioni S.r.l., Consorzio Krea S.r.l., non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, 3 dicembre 2019, n. 1581, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Glarch S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giorgio Manca e preso atto della richiesta di passaggio in decisione presentata dagli avvocati Lancieri e Cozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – La società Glarch s.r.l. ha partecipato, in raggruppamento temporaneo di imprese con la S.I.E. di Laico Giuseppe, alla procedura aperta indetta dal Comune di Noicattaro per l’affidamento dell’appalto per i lavori dello «Stralcio funzionale del progetto di ampliamento e riqualificazione del parco comunale – Stralcio A» nell’ambito del bando “Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo – DPCM 6.12.2016 – Programma Agorà Sicure” .

All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, il raggruppamento con mandataria la Glarch s.r.l. risultava primo classificato, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 97,663; al secondo posto si classificava la Matarrese Costruzioni S.r.l. , con il punteggio di 83,370.

2. - Sull’offerta della Glarch veniva avviata la verifica dell’anomalia, conclusasi con la decisione del R.U.P. di dichiarare la incongruità della detta offerta, con conseguente esclusione del raggruppamento dalla procedura di gara. Con la determinazione dirigenziale del 4 febbraio 2019, n. 68, il Comune di

Noicattaro aggiudicava l’appalto alla società Matarrese Costruzioni s.r.l.

3. - La Glarch impugnava tale determinazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, deducendo essenzialmente l’illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sotto diversi profili.

4. - Il Tribunale amministrativo, sul presupposto che la verifica di anomalia fosse stata svolta «in modo parziale e non esaustivo» , accoglieva la domanda cautelare ai soli fini del riesame e ordinava al R.U.P. di «provvedere al completamento della verifica […] prendendo posizione onnicomprensiva su ciascuna voce del computo metrico, anche alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni offerte dalla società Glarch S.r.l. nel ricorso introduttivo» . All’esito della nuova valutazione, il R.U.P. confermava il giudizio di incongruità e inattendibilità dell’offerta, con la conseguente esclusione dell’associazione di imprese.

Con motivi aggiunti, la Glarch impugnava anche la nuova esclusione.

5. - Con sentenza 3 dicembre 2019, n. 1581, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo fondata la censura di illegittimità della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, per la violazione del principio del necessario contraddittorio procedimentale tra offerente e stazione appaltante, che deve necessariamente precedere la valutazione finale sull’anomalia dell’offerta. Nel caso di specie, secondo il primo giudice, l’Amministrazione comunale, constatata l’insufficienza della documentazione presentata dalla società ricorrente dopo la prima richiesta di giustificazioni, invece di procedere all’automatica esclusione della stessa dalla gara, avrebbe dovuto esperire «ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale – come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente» .

In secondo luogo, il primo giudice ha ritenuto viziata la verifica dell’anomalia in quanto la valutazione della congruità delle voci dell’offerta sarebbe stata condotta utilizzando prezziari diversi ed eterogenei rispetto a quelli utilizzati per predisporre il computo metrico estimativo posto a base di gara; omettendo, inoltre, di motivare specificamente sulla scelta dei medesimi. Si sottolinea, inoltre, che la stazione appaltante avrebbe dovuto quantomeno rendere noto il parametro di valutazione prescelto, motivando adeguatamente la volontà di discostarsi dagli standards tecnici cristallizzati nella lex specialis di gara.

6. - Il Comune di Noicattaro ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

7. - Resiste in giudizio la società Glarch s.r.l. , concludendo per la reiezione dell’appello.

8. - All’udienza dell’8 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. -

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