Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-24, n. 202310089
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 10089/2023REG.PROV.COLL.
N. 05483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2022, proposto dal Consorzio Mortacino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e J Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47;
contro
Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 554/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Alfredo Zaza d'Ausilio e l’avvocato Paolo De Persis, per delega dell'avvocato C D T.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Mortacino ha agito per l'annullamento dell’atto amministrativo prot. n. 33790 del 5 ottobre 2020, con il quale la Provincia di Latina ha disposto la “ decadenza della concessione demaniale n. 82126 del 9/12/2009, ai sensi dell’art. 26 del reg. regionale n. 10/2014 ”.
2. Il Tar Latina ha respinto il ricorso, tuttavia compensando le spese del giudizio.
3. L’appello consta di tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo si contesta la decisione del Tar nella parte in cui ha ritenuto di poter fondare la propria pronuncia sull’applicazione dell’art. 26, comma 1, lett. e), del Regolamento regionale n. 10/2014.
Con il secondo motivo, si contesta la medesima pronuncia laddove ha ritenuto che i contratti stipulati dal Consorzio Mortacino con i propri soci, o con i familiari dei suddetti, non rappresenterebbero una mera ripartizione interna al Consorzio dei compiti ad esso riconducibili, ma sarebbero stati posti in essere per consentire il godimento o l’uso dei beni ai soci, in contrasto con il principio fiduciario che assiste le concessioni demaniali. Nell’ambito di questo motivo si contestano, altresì, la non proporzionalità della misura disposta dalla Provincia, pure vagliata come legittima da parte del Tar Latina, oltre al vizio di motivazione da cui è affetta la sentenza medesima.
Infine, con il terzo motivo, si ripropone la censura, avanzata in primo grado e non esaminata dal Tar, relativa alla nullità dei contratti posti in essere tra quest’ultimo e i consorziati, per come stipulati in violazione di legge in relazione al combinato degli artt. 822, 823 c.c. nonché dell’art.1421 c.c..
4. Si è costituita la Provincia di Latina, difendendo la legittimità del proprio operato.
5. Si è pure costituita la Regione Lazio, anch’essa insistendo per la reiezione dell’appello.
6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica.
7. All’udienza pubblica del 19 settembre 2023, la causa è passata in decisione.
8. I primi due motivi di appello sono infondati. Il terzo motivo di appello è