Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-03, n. 201600436
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Testo completo
N. 00436/2016REG.PROV.COLL.
N. 03303/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2015, proposto da:
Regione Puglia,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti S O d L e M G ed elettivamente domiciliata presso la Delegazione della Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36,
contro
- Casa di Cura Salus s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- SINT.EL. srl,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Casa di Cura prof. Brodetti spa – Villa Igea,
in persona del legale rappresentante p.t.;
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall’avv.to Giovanni Abbattista ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Arturo Sforza, in Roma, via Ettore Rolli, 23-C/11
nei confronti di
- ASL Provincia di BR,
in persona del DG pro tempore;
- ASL Provincia di LE,
in persona del DG pro tempore;
- ASL Provincia di FG,
in persona del DG pro tempore,
non costituitesi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE II n. 00215/2015, resa tra le parti, concernente approvazione schema tipo di accordo contrattuale per strutture sanitarie accreditate.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società appellata;
Visto che non si sono costituite in giudizio le ASL intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti M G per l’appellante e l’avv. Giovanni Abbattista per le appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Al fine di rendere uniformi sul territorio regionale le disposizioni relative all’attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni erogate in regime di ricovero, distinti per disciplina, la giunta Regionale della Regione Puglia, con deliberazione 7 settembre 2012, n. 1773, ha approvato « giusto quanto previsto dalla DGR 1494/2009, lo schema tipo di contratto … per l’acquisto da parte della ASL committente, delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero dal settore privato, già predefionite in termini di volume e di tipologie, in relazione al proprio fabbisogno » ( così il primo punto del dispositivo ).
Avverso detta deliberazione le odierne appellate, struttura che erogano prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, hanno proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, censurandone l’illegittimità sotto diversi profili riconducibili, in sintesi, alla violazione dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 anche in relazione alla precedente deliberazione di G.R. n. 1494/2009, ed all’eccesso di potere.
Con successivi motivi aggiunti esse hanno distintamente impugnato gli atti con i quali le competenti ASL hanno a loro volta disciplinato in dettaglio i singoli accordi ed i contratti nei loro confronti predisposti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. adìto ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la prima delle censure con esso articolate ( attinente alla lamentata mancata intesa con le organizzazioni rappresentative delle strutture accreditate ) e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di censura, con cui le ricorrenti hanno contestato il merito di singole prescrizioni contenute nello schema di contratto approvato.
Appella la Regione Puglia, che contrasta le conclusioni del T.A.R., ribadendo con articolato gravame la legittimità dell’impianto procedimentale in esame.
Resistono le originarie ricorrenti, che hanno depositato controricorso, anche ai fini della riproposizione in questo grado, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., delle censure dichiarate assorbite in prime cure.
Non si sono costituite in giudizio le ASL intimate.
Le parti hanno poi ribadito le rispettive tesi con memorie.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 17 dicembre 2015.
2. – Va, preliminarmente, rilevato che l’intervenuta sostituzione integrale della disciplina oggetto del giudizio ( prima con D.G.R. n. 1798 del 6/8/2014 e poi con D.G.R. n. 1365 del 5/6/2015 ), pur costituendo una indubbia modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’originario ricorso e pur rappresentando una chiara ridefinizione degli interessi in gioco, non vale a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza ( e dunque a supportare una declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado o dell’appello ), né per l’originaria ricorrente né per l’Amministrazione, permanendo l’interesse della prima alla declaratoria di illegittimità della delibera impugnata e della seconda alla “difesa” della propria attività provvedimentale, in relazione agli effetti comunque dalla stessa prodotti per il periodo 2012 – 2014.
3. – Ciò posto, l’appello è infondato.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il sistema dell'accreditamento non si sottrae al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che si qualifica di natura concessoria ed assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma - nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche - soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali ( Cons. St., III, 27 aprile 2015, n. 2143 ).
In tale sistema, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate sono regolati:
- da una fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione;
- da una fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle A.U.S.L., in assenza della quale le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate ( cfr. art.