Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-12-05, n. 201406025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-12-05, n. 201406025
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406025
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05186/2009 REG.RIC.

N. 06025/2014REG.PROV.COLL.

N. 05186/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5186 del 2009, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall’Avv. F P, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Valsecchi in Roma, via Cesare Beccaria, n. 84;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Ivan Castelli, Francesco Cuciti, Michelangelo Bellamacina, Daniele De Vardo, Salvatore Prestipino, Antonino Cambria, controinteressati non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 05646/2008, resa tra le parti, concernente la graduatoria del concorso a 11 posti di Vigili del fuoco riservati al personale volontario in servizio presso l’isola di Lipari


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pagano e l’Avvocato dello Stato Barbieri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con D.M. 2061/40VVF del 13.7.2004 il Ministero dell’Interno, in attuazione del d.l. 30.1.2004, n. 24, conv. con modificazioni in l. 87/2004, ha bandito un concorso pubblico a 40 posti nel profilo di vigile del fuoco, settore operativo-area funzionale B, posizione economica B1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario presso le sedi di Lampedusa, Lipari e Pantelleria.

2. Al termine della procedura concorsuale rimanevano vacanti 11 posti, riservati ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari, sicché, con successivo bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7.3.2006, il Ministero dell’Interno bandiva un nuovo concorso a 11 posti di vigile del fuoco, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso l’isola di Lipari ”.

3. In particolare l’art. 2, punto 1, del bando prevedeva, per l’ammissione al concorso, “ l’iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso la sede di Lipari ”.

4. L’odierno appellante partecipava al concorso indetto con il bando del 2006, conseguendo il punteggio complessivo di 44,96, ma poco prima della formazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale apprendeva di essere stato escluso con D.M. 8410 del 25.10.2006 per non essere in possesso del requisito previsto dall’art. 2, punto 1, del bando di concorso e, cioè, per non aver svolto il servizio presso l’isola di Lipari.

5. Il decreto veniva impugnato dall’interessato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 16.2.2007, e trasferito avanti al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’opposizione manifestata dal controinteressato M C ai sensi dell’art. 10, comma primo, del d.P.R. 1199/1971.

6. Il T.A.R. siciliano, con ordinanza n. 476/2006, investiva questo Consiglio in ordine alla questione della propria competenza territoriale.

7. Questo Consiglio, con decisione n. 768/2008, accertava e dichiarava che la cognizione della controversia spettasse al T.A.R. Lazio, dinanzi al quale essa era tempestivamente riassunta dall’interessato.

8. Si costituiva avanti al T.A.R. capitolino il Ministero, resistendo all’avversario ricorso.

9. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 5646 del 9.6.2008, respingeva il ricorso.

10. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e, nel lamentarne l’erroneità, ne ha chiesto la riforma.

11. Si è costituito il Ministero appellato per resistere all’avversario gravame.

12. Nella memoria depositata il 17.9.2014 il Ministero ha altresì eccepito l’improcedibilità dell’appello per l’intervenuta approvazione di una nuova graduatoria non impugnata dall’odierno appellante.

13. Questi, nella successiva memoria del 2.10.2014, ha nondimeno insistito per l’accoglimento dell’appello.

14. Nella pubblica udienza del 23.10.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

15. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

16. L’odierno appellante non ha più alcun vantaggio ad ottenere la pronuncia di questo Consiglio in ordine alla propria esclusione dalla graduatoria dal concorso, poiché la graduatoria di cui ha chiesto in parte qua l’annullamento, in questo giudizio, è stata integralmente sostituita dalla nuova graduatoria predisposta dal Ministero appellato, all’esito di un lungo e complesso giudizio, in esecuzione del giudicato formatosi con la sentenza n. 1481/2010 del C.G.A.

17. Sull’intera vicenda, relativa all’approvazione della nuova graduatoria, si è pronunciato ancora lo stesso C.G.A. nella sentenza n. 738/2013.

18. Non risulta che l’odierno appellante abbia impugnato, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, la nuova graduatoria né lo stesso, nemmeno nella memoria depositata da ultimo il 2.10.2014, ha dedotto di averla impugnata, sicché l’eventuale accoglimento del gravame e, con esso, del ricorso originario non gli recherebbe alcuna utilità a fronte della nuova graduatoria rimasta inoppugnata e definitivamente consolidatasi.

19. Discende da quanto esposto, pertanto, l’improcedibilità dell’appello proposto in questa sede.

20. E ciò a tacere, comunque, del rilievo che le questioni sollevate dall’odierno appellante e respinte dal T.A.R., nella sentenza qui impugnata, sono state ripetutamente disattese sia da questo Consiglio nella sentenza della sez. VI, 11.3.2010, n. 1433, che dallo stesso C.G.A. nella sentenza n. 738 del 27.8.2013 (e già prima nella sentenza n. 1481 del 2010), laddove entrambi hanno correttamente sottolineato, come del resto ha fatto il T.A.R. nella sentenza impugnata, il carattere non irragionevole né discriminatorio della prevista limitazione dei partecipanti ai soggetti iscritti negli elenchi “ del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso la sede di Lipari ”, in relazione al peculiare scopo di interesse pubblico da raggiungere, essendo detta previsione funzionale ad una esigenza reale, che è quella di garantire la continuità del servizio antincendio in un territorio indubbiamente svantaggiato come quello dell’arcipelago delle Eolie.

21. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la sopravvenienza della nuova graduatoria e la complessità dell’intera vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

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