Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-17, n. 202501253

TAR Roma
Ordinanza collegiale
18 dicembre 2020
CS
Parere definitivo
20 aprile 2023
CS
Ordinanza cautelare
19 aprile 2024
TAR Roma
Decreto decisorio
24 marzo 2020
TAR Roma
Ordinanza collegiale
7 settembre 2020
TAR Roma
Sentenza
4 gennaio 2019
CS
Accoglimento
Sentenza
19 gennaio 2024
CS
Decreto cautelare
4 maggio 2024
CS
Parere definitivo
24 ottobre 2022
TAR Roma
Sentenza
1 giugno 2021
CS
Ordinanza cautelare
31 maggio 2024
CS
Ordinanza cautelare
24 febbraio 2022
CS
Inammissibile
Sentenza
17 febbraio 2025
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Sentenza
4 gennaio 2019
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Decreto decisorio
24 marzo 2020
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Ordinanza collegiale
7 settembre 2020
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Ordinanza collegiale
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-17, n. 202501253
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501253
Data del deposito : 17 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2025

N. 01253/2025REG.PROV.COLL.

N. 02404/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Tor Sapienza s.r.l., anche quale capogruppo del Rti con A.S.D. Roma Soccer, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 00623/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Alberto Urso, si dà atto che l’avvocato Carlo Rienzi e l’avvocato Rodolfo Murra hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la A.S.D. Tor Sapienza s.r.l. ha chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 623 del 2024 di questo Consiglio di Stato che ha accolto l’appello principale ( sub r.g. n. 10619/2021) di Roma Capitale e respinto quello della stessa Tor Sapienza ( sub r.g. n. 155/2022, riunito al precedente) avverso la sentenza di primo grado con cui il Tar Lazio aveva accolto i terzi motivi aggiunti proposti dall’odierna ricorrente e conseguentemente annullato la d.d. con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di rideterminazione della durata della concessione di impianto sportivo sito in Roma, via Alberini, in favore della stessa Tor Sapienza.

Con la sentenza revocanda, dunque, in riforma della decisione di primo grado, l’intero ricorso della Tor Sapienza veniva respinto.

La ricorrente deduce, a fini revocatori:

I) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’assenza di eventuali abusi edilizi costituirebbe, in base all’art. 1, comma 3, del disciplinare di concessione, presupposto per il prolungamento della concessione quale corrispettivo dei lavori, realizzati dal concessionario, preventivamente autorizzati dall’amministrazione;

II) errore di fatto ex art. 395 Cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata sembra aver ritenuto che tutti i lavori realizzati dall’odierno ricorrente sarebbero abusivi;

III) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ., con riferimento all’ omessa pronunzia in cui è incorsa la sentenza impugnata, in relazione una parte della domanda di cui al secondo motivo dell’appello incidentale che era stato proposto dall’odierna ricorrente in revocazione;

IV) errore di fatto ex art. 395, n. 4), Cod. proc. civ., con riferimento alla domanda risarcitoria di cui al terzo motivo dell’appello incidentale.

2. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.

3. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Col primo motivo di ricorso, la Tor Sapienza deduce un vizio revocatorio consistente nell’errore di fatto commesso dal giudice d’appello nel non avvedersi che l’assenza di abusi edilizi non costituiva in realtà, a norma del pertinente disciplinare ( sub art. 1, comma 3), presupposto per il prolungamento della concessione, come invece ritenuto dal giudicante che su tale assunto perveniva alla riforma della sentenza del Tar.

Di qui l’erronea conclusione circa la legittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di prolungamento adottato da Roma Capitale.

In tale contesto, l’affermazione per cui l’assenza di abusi edilizi da parte del concessionario costituirebbe in base all’art. 1, comma 3, del disciplinare, una condizione per il prolungamento della concessione quale corrispettivo dei lavori realizzati dallo stesso concessionario risulterebbe inficiata da errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., atteso che il suddetto disciplinare non contiene alcuna previsione in tal senso. Il che parimenti varrebbe per l’art. 3 del disciplinare di concessione e per i pertinenti Regolamenti comunali, che non contengono alcuna previsione di tale tenore.

Il giudice d’appello sarebbe dunque incorso in un abbaglio dei sensi, ritenendo sussistente un necessario presupposto per il prolungamento della concessione in realtà inesistente e non emergente dagli atti di causa.

A fini rescissori, la ricorrente pone in risalto che, se non fosse incorso nel suddetto errore di fatto, il giudice d’appello avrebbe dovuto rigettare il gravame di Roma Capitale, in quanto la presenza di un eventuale abuso edilizio non impedirebbe in realtà il prolungamento della concessione.

Sotto altro profilo, la sentenza revocanda avrebbe ignorato che il Municipio IV, con nota del 12 marzo 2018, aveva già riconosciuto il prolungamento della concessione, a fronte dei lavori realizzati a proprie spese dalla Tor Sapienza.

Anche qui, in assenza dell’errore commesso, il giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto al prolungamento della concessione, e così respingere l’appello dell’amministrazione.

1.1. Col secondo motivo di ricorso, la Tor Sapienza si duole dell’errore in cui il giudice sarebbe incorso nel respingere il quinto motivo del terzo atto di motivi aggiunti, volto a ottenere, in caso di accoglimento dell’appello di Roma Capitale, la restituzione delle somme investite dalla ricorrente nella ristrutturazione dell’impianto sportivo.

Al riguardo, sembrerebbe che la sentenza sia incorsa in equivoco ritenendo che tutti i lavori effettuati dalla Tor Sapienza sarebbero abusivi, e come tali non darebbero diritto alla restituzione, quando in realtà i lavori posti alla base dell’istanza di prolungamento della concessione erano stati regolarmente autorizzati dal Comune.

In tale contesto, l’asserito abuso riguardava esclusivamente una parte degli spogliatoi, che non figuravano fra i lavori posti a base del Pef ai fini del prolungamento della concessione.

A fini rescissori, la ricorrente deduce che in assenza dell’errore occorso, il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere che i lavori funzionali al prolungamento della concessione erano stati regolarmente autorizzati dal Comune, così legittimando appunto la rideterminazione della durata della concessione, con rigetto dell’appello dell’amministrazione; inoltre, in relazione alla “colpa” della Tor Sapienza, la sentenza non considerava che lo stesso giudice penale, in relazione ai prospettati abusi, aveva evidenziato che le opere rispondevano a un effettivo interesse pubblico.

1.2. Col terzo motivo di ricorso, la Tor Sapienza deduce l’errore di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel non esaminare la domanda proposta con appello incidentale per la restituzione di somme, in relazione al mancato godimento dell’impianto per il residuo periodo di ammortamento rispetto a quello (coincidente col 2037) in cui sarebbe dovuta giungere a scadenza la

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