Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2018-03-30, n. 201802029

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2018-03-30, n. 201802029
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802029
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 02029/2018REG.PROV.COLL.

N. 01467/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2018, proposto da:
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., Commissione per gli esami di avvocato, sessione 2015, presso la Corte d’Appello di Napoli, Commissione per gli esami di avvocato, sessione 2015, presso la Corte d’Appello di Milano, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G M, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Gandolfi, 6;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 4609 del 2017,

DEPOSITATA IL

3/10/2017 E NON NOTIFICATA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G M;

Vista la memoria di costituzione della parte appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 il Cons. Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati G B e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;


1. L’odierno appellato, impugnava innanzi al TAR Campania i provvedimenti di cui al verbale del 3.3.2016, relativamente alla busta n. 4026, in particolare quanto alla terza prova, con cui la XIV sottocommissione distrettuale per gli esami, presso la Corte di Appello di Milano, per la sessione 2015, aveva valutato insufficiente l’elaborato, attribuendo il punteggio di 26 e il totale di 86, e quindi determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali.

Il giudizio di insufficienza aveva riguardato l’atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile (cui era stato assegnato il voto di 26), mentre erano stati invece giudicati sufficienti il parere motivato di diritto penale (voto 30) e il parere motivato in materia di diritto civile (cui è stato pure assegnato il voto di 30), cosicché al candidato in parola era stato attribuito un voto complessivo di 86.

In particolare, l’attribuzione del suddetto voto di 26 alla prova scritta in materia di diritto e procedura civile non era stata corredata da alcuna motivazione atta a spiegare le ragioni della insufficienza del compito, anche se dall’esame dell’elaborato emergeva che, in alcuni punti di esso, erano stati apposti – in sede di correzione – segni grafici, che in tre casi erano stati accompagnati da diciture evidentemente utili a chiarire le ragioni di ognuno di quegli effettuati negativi rilievi (nella seconda pagina è scritto “post 1^ udienza”;
nella terza “non spiega perché”;
nella quinta “e la provvisoria esecuzione?”).

2. Il TAR esaminava i motivi di gravame secondo la graduazione espressamente operata dall’originario ricorrente, odierno appellato.

R in primo luogo infondato il primo motivo di ricorso poiché il “mescolamento” delle buste risultava essere avvenuto presso la Corte d’Appello di Napoli sicché non era stato in alcun modo pregiudicato l’anonimato della correzione dei lavori.

R invece fondato il secondo dei motivi articolati in ricorso, in quanto effettivamente, a differenza dell’affermazione apposta quale correzione sull’atto giudiziario in materia civile e procedura civile (a pag. 5), in realtà non vi era stata, da parte del candidato M, omissione della richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, come del resto risultava ammesso nella relazione del Presidente della XIV Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano sui fatti di causa prodotta dalla difesa erariale in data 3 settembre 2016.

Il TAR opinava quindi che l’attività di correzione fosse palesemente viziata e che conseguentemente, tale erroneo modus operandi avesse negativamente inciso sulla valutazione complessiva (sia della singola prova che – conseguentemente - del complesso delle prove scritte) operata dalla sottocommissione, vieppiù considerando che solo in detta prova è stata riscontrata una insufficienza, peraltro di soli quattro punti.

Trattavasi quindi di errore rilevabile ictu oculi e anche ammesso dall’amministrazione operante, come tale, suscettibile di consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Il TAR annullava gli atti impugnati, precisando che da tale decisione scaturiva la necessità di riformulare il tratto di azione amministrativa rimasto eliso, mediante nuova correzione di tutti e tre gli elaborati del ricorrente in situazione di contestualità, ad opera di una sottocommissione in composizione completamente diversa da quella che aveva precedentemente operato, e con le prescrizioni dallo stesso giudice precisate.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, e la espressa graduazione, ad opera del ricorrente delle censure articolate comportava altresì l’assorbimento dei i motivi di ricorso ulteriori e graduati in modo poziore.

3. La sentenza è appellata dal Ministero della Giustizia, il quale formula un unico complesso mezzo di gravame così rubricato:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, nonché dell’art. 22 del R.D.L. 27.11.1033 n. 1578, come sostituito, da ultimo, dall’art.

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