Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-05, n. 202305477

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-05, n. 202305477
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305477
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 05477/2023REG.PROV.COLL.

N. 01903/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2023, proposto dalla -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio, nonché,



nei confronti

cointeressata -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Galbiati, Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



per la riforma

della sentenza della Sezione terza del Consiglio di Stato 25 agosto 2022, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della salute e dalla Agenzia Italiana del Farmaco annullando la sentenza del Tar Lazio, sez. III quater , 1° giugno 2016, n. -OMISSIS-che, in accoglimento del ricorso di -OMISSIS-s.r.l., aveva annullato il parere del Direttore Generale dalla Agenzia Italiana del Farmaco 28 aprile 2014, prot. n. -OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art. 15, comma 11 ter, d.l. n. 95 del 2012.

Visto l’appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Vista la memoria depositata dal Ministero della Salute e dalla Agenzia Italiana del Farmaco in data 8 maggio 2023;

Vista la memoria depositata dalla -OMISSIS- in data 16 maggio 2023;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato con ricorso per revocazione, notificato in data 24 febbraio 2023 e depositato il successivo 28 febbraio, la sentenza della Sezione terza del Consiglio di Stato 25 agosto 2022, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della salute e dalla Agenzia Italiana del Farmaco annullando la sentenza del Tar Lazio, sez. III quater , 1° giugno 2016, n. -OMISSIS-che, in accoglimento del ricorso di -OMISSIS-s.r.l., aveva annullato il parere del Direttore Generale dalla Agenzia Italiana del Farmaco 28 aprile 2014, prot. n. -OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art. 15, comma 11 ter , d.l. n. 95 del 2012.

Quanto alla fase rescindente, ad avviso della ricorrente, la citata sentenza n. -OMISSIS- del 2022 è inficiata da diversi errori di fatto revocatori non avendo pronunciato: a) sull’estinzione dell’appello, proposto dal Ministero della salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco per l’annullamento della sentenza del Tar Lazio, sez. III quater , 1° giugno 2016, n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.; b) sull’appello incidentale proposto dalla stessa -OMISSIS-; c) sui motivi dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti in appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a..

In particolare, il giudice di secondo grado non ha esaminato l’eccezione, sollevata sia dalla -OMISSIS--OMISSIS- che dalla -OMISSIS-, di estinzione del giudizio, proposto dal Ministero della salute e dalla Agenzia Italiana del Farmaco, per intervenuta perenzione, nonostante tale eccezione fosse ribadita in sede di discussione orale durante la pubblica udienza. Ha aggiunto la ricorrente che analogo appello – proposto dal Ministero della salute e dalla Agenzia Italiana del Farmaco per la riforma della sentenza del Tar Lazio, sez. III quater , 1° giugno 2016, n. 6419 – era stato dichiarato perento con decreto presidenziale, non opposto, 20 ottobre 2022, n. 2001.

Parimenti la sentenza non ha affrontato i motivi dell’appello incidentale, notificato il 21 dicembre 2016 dalla -OMISSIS--OMISSIS-, e quelli riproposti, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., con atto notificato in data 19 dicembre 2016 dalla stessa -OMISSIS-.

Per l’ipotesi in cui la fase rescindente fosse accolta, la ricorrente -OMISSIS-ha riproposto le eccezioni ed i motivi non esaminati dal giudice di primo grado.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco, che hanno “rimesso ogni decisione alla giustizia del Collegio, nel doveroso rispetto della correttezza processuale, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio”.

3. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-, che ha sostenuto la fondatezza, nel merito, del ricorso per revocazione proposto dalla -OMISSIS-.

4. La Regione Veneto non si è costituita in giudizio.

5. La -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 1° giugno 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, con ricorso per revocazione -OMISSIS--OMISSIS- (d’ora in poi, -OMISSIS-) ha dedotto l’erroneità della sentenza della Sezione terza del Consiglio di Stato 25 agosto 2022, n. -OMISSIS- per non aver pronunciato: a) sull’estinzione dell’appello, proposto dal Ministero della salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco, per l’annullamento della sentenza del Tar Lazio, sez. III quater , 1° giugno 2016, n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.; b) sull’appello incidentale proposto dalla stessa -OMISSIS-; c) sui motivi dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti in appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a..

Preliminarmente, giova ricostruire l’ambito di operatività del rimedio revocatorio per errore di fatto, evidenziando in quali ipotesi il ricorso ex