Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-25, n. 202202411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-25, n. 202202411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202411
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 01116/2022 REG.RIC.

N. 02411/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01116/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2022, proposto da


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Avv. La Malfa Ribolla in Roma, via Trionfale 166;

per la riforma

dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. 00-OMISSIS-/2022, resa tra le parti, concernente l’accoglimento della richiesta di accesso agli atti richiesti con istanza del 6.09.2021 e relativi al giudizio di inidoneità psicoattitudinale espresso dalla commissione di concorso per l’assunzione di 1350 allievi agenti VFP della Polizia di Stato;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso proposto dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il Cons. C A e udito per l’appellante l’Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;


Considerato che in data 9 febbraio 2022 il Ministero appellante ha consentito l’ostensione del documento nella forma della presa visione;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso in appello, avendo l’amministrazione già consentito alla parte appellata la visione della documentazione della cui riservatezza si discute;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.

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