Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002137

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002137
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002137
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09476/2007 REG.RIC.

N. 02137/2010REG.SEN.

N. 09476/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 9476 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 114/B;



contro

Università degli Studi di Napoli "Federico II", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania – Napoli, Sezione VI, n. -OMISSIS-/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il consigliere di Stato M A e udito per le parti l'avvocato dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, i sigg.ri -OMISSIS- chiedevano il riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni derivanti dal decreto n. 005505 in data 31/1/2000 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli aveva disposto il rifiuto dei fondi regionali per il finanziamento di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, annullata dal Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione II, con sentenza n. 392/02, e dalla mancata esecuzione delle ordinanze della stessa Sezione n 2224/00 e 4435/00

Riferivano che solo a seguito dell’intervento delle predette ordinanze l’Università degli Studi “Federico II” aveva accettato i fondi messi a sua disposizione dalla Giunta Regionale della Campania quale finanziamento di borse di studio aggiuntive e, di conseguenza, solo in data 16/3/2001 l’Università aveva provveduto alla loro immatricolazione.

Chiedevano quindi la condanna della stessa Università al risarcimento dei danni subiti, quantificati per il dottor -OMISSIS- in € 59.120,00 per danno emergente ed € 65.000,00 per lucro cessante; per la dottoressa -OMISSIS- € 29.900,00 per danno emergente ed € 65.000,00 per lucro cessante; ovvero, per entrambi, la somma minore o maggiore che il giudice riterrà di liquidare.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorgono i signori -OMISSIS- chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli in

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