Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-27, n. 202311179

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-27, n. 202311179
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311179
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11179/2023REG.PROV.COLL.

N. 09333/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2023, proposto da
Società Agricola Borgo Ivano e Nevio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;



contro

Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00131/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. S L V;


FATTO E DIRITTO

1. La Società Agricola Borgo Ivano e Nevio s.s. impugna la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, in epigrafe indicata, che ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l’impugnazione della intimazione di pagamento del 7 ottobre 2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sollecitato l’adempimento della presupposta cartella di pagamento n. 30020150000008350000 riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. quote latte) relativo alle campagne lattiere del periodo 2005-2008 per l’importo complessivo di euro 605.701,28.

La sentenza di primo grado oggetto dell’odierna impugnazione è stata pronunciata a seguito di ricorso in riassunzione, proposto dall’odierno appellante, dopo che il Consiglio di Stato (sentenza 13 luglio 2022, n. 5943) aveva annullato, con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., la precedente sentenza di primo grado resa in forma semplificata (Tar Friuli Venezia Giulia, 6 dicembre 2021, n. 369) per violazione dell’articolo 60 c.p.a. sotto il profilo della carenza del requisito della completezza dell’istruttoria e della conseguente lesione del diritto di difesa delle parti resistenti.

2. L’atto di appello è affidato a sei motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo di appello la società deduce l’inammissibilità, ex art. 104 c.p.a., dei documenti depositati dalla difesa erariale davanti al Tar, in sede di rinvio, volti a provare l’intervenuta notifica della cartella di pagamento presupposta e, comunque, ritiene che possa essere “rescisso” il precedente giudicato formatosi sulla cartella di pagamento in quanto “illegittimo o incostituzionale” per violazione del diritto comunitario.

2.2. Con il secondo motivo l’appellante, con riferimento all’eccezione di prescrizione del credito erariale, contesta la sentenza di prime cure ritenendo che debba applicarsi il termine di prescrizione quadriennale ex art. 3, co. 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 e, in via gradata, ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.

2.3. Con il terzo motivo di appello (indicato nell’atto di appello come motivo n. 2), la società appellante contesta la sentenza anche laddove ha rigettato l’eccezione di prescrizione degli interessi essendo decorso, secondo la prospettazione del ricorrente in appello, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

2.4. Con il quarto motivo (indicato nell’atto di appello come motivo n. 3) l’appellante, richiamando alcune sentenze della Corte di Giustizia, contesta la sentenza gravata per violazione del diritto euro-unitario, dal momento che i prelievi applicati non garantirebbero un trattamento “paritetico ed equanime” “per essere state le quote inutilizzate redistribuite secondo criteri prioritari e di privilegio, anziché secondo i dogmatici criteri lineari e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi