Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-18, n. 202208855

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-18, n. 202208855
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208855
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 08855/2022REG.PROV.COLL.

N. 08895/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2018, proposto da F P e R P, rappresentati e difesi dagli avvocati L M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Eustachio Manfredi 5;



contro

Comune di Castelrotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, n. 33;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 00235/2018, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Sindaco del Comune di Castelrotto del 26.05.2017, prot. n. 0010481, con cui ai ricorrenti è stata inibita la prosecuzione dell’attività di affittacamere intrapresa nel fabbricato “ Misalt Schweige ” sito sull’Alpe di Siusi, Saltria n. 31, e di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, consequenziale e comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto, ivi compreso del parere legale richiamato nel provvedimento suddetto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati L M e Gaia Stivali per delega dell’avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 187 del 2017, proposto da F P e R P avverso il provvedimento del sindaco del Comune di Castelrotto del 26.5.2017 con il quale veniva inibita la prosecuzione dell’attività di affitto di appartamenti per ferie nell’edificio “ Misalt Schweige ” sull’Alpe di Siusi.

1.1. R P, è proprietario di un compendio agricolo sull’Alpe di Siusi nel territorio comunale di Castelrotto, catastalmente identificato con la p.ed. 2565 del C.C. Castelrotto, appartenente al maso chiuso “ Misalt ”. Tale fabbricato era stato ricostruito da suo padre all’inizio degli anni 1970, sulla base di un progetto approvato dal Comune di Castelrotto e prevedeva la realizzazione di una stalla al piano terra e di un fienile al primo piano. Al posto della stalla realizzava invece un appartamento, che è stato oggetto di un ordine di demolizione da parte del Comune. Il provvedimento repressorio veniva impugnato tramite ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, che con delibera del 15.4.1977, n. 2294 lo accoglieva parzialmente e disponeva la conversione dell’ordine di ripristino in una sanzione pecuniaria.

1.2. Nel 2016 il sig. F P, figlio di R, comunicava al Comune di Castelrotto l’avvio dell’attività di affitto dell’appartamento per ferie ai sensi dell’art. 2 della L.P. n. 12/1995. Ma il Comune di Castelrotto, con il provvedimento del 17.10.2016 inibiva al sig. P la prosecuzione dell’attività. In seguito ad un ricorso contro tale provvedimento dinnanzi al TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, lo stesso è stato annullato dal Giudice amministrativo di Bolzano con sentenza n. 145/2017 per difetto di motivazione.

1.3. Il Comune di Castelrotto si era pertanto nuovamente determinato, con la nota del 26.5.2017 che era oggetto del ricorso di primo grado. Il provvedimento impugnato considerava i seguenti motivi ostativi all’esercizio dell’attività:

- mancanza dei presupposti previsti dall’art. 3 della L.P. n. 12/1995;

- l’attività di affittacamere poteva esercitarsi solo in locali con destinazione d’uso di “abitazione”;

- la normativa paesaggistica (sia in vigore al momento della realizzazione dell’appartamento che quella oggi in vigore) ammetterebbe il mutamento della destinazione d’uso degli edifici ricadenti nella zona soggetta a tutela paesaggistica, che, in ogni modo, sarebbe soggetta a specifica autorizzazione paesaggistica, mai stata rilasciata per tale intervento;

- il mutamento della destinazione d’uso non sarebbe contenuto nell’atto che accoglieva parzialmente il ricorso gerarchico del 1977, avendo disposto solamente la conversione dell’ordine di demolizione in una sanzione pecuniaria;

- il fabbricato continuerebbe ad avere la destinazione d’uso agricola, senza i presupposti per l’esercizio dell’attività di affittacamere;

- mancherebbe l’iscrizione dell’istante nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano.

1.4. In particolare, il TRGA adìto, con la sentenza in epigrafe, riteneva infondata la censura che nel caso in esame il termine per esercitare il potere di verifica non sarebbe stato quello di 30 giorni di cui all’art. 3 L.P. n. 12/1995, ma quello di 60 giorni di cui all’art. 21- bis L.P. n. 17/1993, sostenendo che il termine di 30 giorni di cui all’art. 3 L.P. n. 12/1995 non troverebbe applicazione con riferimento alle SCIA per le quali ai sensi dell’art. 21- bis L.P. 17/1993 il termine di controllo sarebbe invece di 60 giorni. Il TRGA ha inoltre osservato che il termine di controllo sarebbe stato interrotto e avrebbe ricominciato a decorrere ex novo e per intero a seguito del deposito della sentenza del TRGA di Bolzano n. 145/2017 e pertanto anche il secondo provvedimento inibitorio, adottato il 26.5.2017, sarebbe stato emesso tempestivamente.

1.5. A prosieguo, il primo Giudice ha accertato che l’appartamento degli odierni appellanti ricadrebbe in zona soggetta al piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi che ammetterebbe solo un uso a fini agricoli degli edifici siti all’interno della zona di tutela, ad eccezione degli edifici ad uso ricettivo espressamente individuati e che il fabbricato degli appellanti, siccome appartenente al maso chiuso “ Misalt ”, costituirebbe un bene strumentale dell’azienda agricola, con la conseguenza che l’attività di affitto dell’appartamento per ferie non sarebbe ammesso anche in forza del disposto dell’art. 1 della L.P. n. 12/1995.

1.6. Rigettando il terzo motivo di ricorso in primo grado, il TRGA accertava che la destinazione urbanistica dell’appartamento era agricola e la ricostruzione della baita nel 1975 era possibile per l’impegno di mantenere tale destinazione d’uso; quindi i vani al pianterreno sono da considerarsi abitabili soltanto da persone ai fini dell’attività agricola e non da ospiti a scopo di ferie. Per l’abitazione era quindi stato semplicemente permesso

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