Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-04-08, n. 202400453

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-04-08, n. 202400453
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400453
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="08b68203-02b1-526b-bd46-8202bd6a315f" href="/decisions/itcsosefjfl68q129mg">N. 00705/2023</a> AFFARE

Numero 00453/2024 e data 08/04/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2024




NUMERO AFFARE

00705/2023

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -O- contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del provvedimento M_D A8AB2E0 REG 2022 0075787, in data 30 agosto 2022, in materia di avanzamento.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. M_D AB05933 REG2023 0144439 09-03-2023 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C C.


Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. L’oggetto della controversia è costituito dalla deteminazione del Ministero della difesa M_D A8AB2E0 REG 2022 0075787, in data 30 agosto 2022, recante rigetto della proposta del Comando Forze operative Nord di avanzamento al grado superiore del tenente dell’Esercito italiano -O- mortaista delle truppe alpine, inquadrato nella riserva di complemento.

2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:

a) dallo stato di servizio sottoscritto dal responsabile della Scuola militare alpina di -O-, di cui al doc. n. 6 allegato al ricorso, risulta l’appartenenza dell’interessato, alla data del 21 marzo1997, al distretto di leva di-O-;
dall’oggetto della nota del Comando del 14° Reggimento Alpini della -O- in data 4 marzo1998, prot. n. 453/06AUC, risulta che il ricorrente, appartenente al 165° corso A.U.C., era transitato nella forza in congedo il 6 dicembre 1997;

b) il modello C “ Annotazioni ”, allegato al parere favorevole all’avanzamento in data 31 marzo 2021 del Comando forze operative nord (doc. n. 5 allegato al ricorso), reca la dichiarazione che l’interessato possedeva i requisiti per l’avanzamento di cui all’art. 1260, comma 1, lett. b) c.m. e che questi veniva proposto ai sensi dell’art. 1334 c.m. “ poiché in atto richiamato in servizio presso l’85°Reggimento addestramento volontari-O- ” (il ricorrente era stato richiamato in servizio nei periodi 18 gennaio 2016 - 17 giugno 2016 e 27 gennaio 2021-23 luglio 2021);

c) il ricorrente era transitato, per limiti di età, con il grado e l’anzianità posseduti, nella riserva di complemento a decorrere dal 26 gennaio 2014, in forza del decreto ministeriale in data 3 febbraio 2015;

d) l’atto impugnato reca la motivazione che il ricorrente “ in data 26 gennaio 2014, come da decreto dirigenziale datato 03.02.2015 è stato collocato nella riserva di complemento, categoria per la quale, a mente dell’art. 1246 d.lgs. 15 marzo2010, n. 66, non è previsto l’avanzamento al grado superiore ”.

e) il suddetto decreto ministeriale in data 3 febbraio 2015 non è stato impugnato dal ricorrente.

3. Nel corso del procedimento:

a) il Ministero ha depositato la relazione prot. M_D AB05933 REG2023 0144439 09-03-2023 con cui ha espresso l’avviso che il ricorso sia “ in parte inammissibile e, comunque, infondato nel merito ”;

b) con memoria in data 16 giugno 2023, l’interessato, cui l’Amministrazione ha trasmesso la relazione istruttoria, ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso;

c) in risposta alla nota presidenziale in data 18 ottobre 2023, con dichiarazione in data 31 ottobre 2023, il ricorrente ha rappresentato la permanenza dell’interesse alla decisione del gravame.

4. Il ricorso è basato sui seguenti motivi (estesi da pag. 2 a pag. 10 del gravame):

a) “ Eccesso di potere e carenza di istruttoria per diniego dell'avanzamento, appartenenza dell'Ufficiale alla riserva selezionata ” (svolto da pag. 2 a pag. 5);

b) “ Violazione di legge (art. 1076 co 2 COM) e carenza di motivazione in merito al diniego dell'avanzamento ” (svolto da pag. 5 a pag. 10).

5. All’adunanza del 27 marzo 2024, l’affare è stato trattenuto in decisione.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, preliminarmente si censura l’atto impugnato in relazione alla “ qualificazione del ruolo ” del ricorrente che “ appartiene - per la sua qualifica professionale di architetto - alla Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano ”, cui si riferiscono gli artt. 674 e 987 c.m., il cui personale “ acquisisce con il richiamo lo status giuridico di militare in servizio temporaneo ”;
secondo il ricorrente, lo stesso effetto discende dall’art. 874 s.s. c.m. e, per l’art. 988- bis c.m. “ sono estese le prerogative dell’Ufficiale di complemento allo stesso ufficiale appartenente alla riserva di complemento richiamato in servizio ”. In particolare, a seguito del secondo richiamo in servizio, egli era stato valutato idoneo all’avanzamento dal Comando forze operative nord che ne aveva fatto proposta.

Tale motivo è infondato per una pluralità di autonome ragioni.

5.1.1. Ai sensi dell’art. 674, comma 1, c.m., “ La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate ”. Inoltre, l’art. 987, comma 1, c.m., stabilisce che “ In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo ”.

Ebbene, dalla documentazione depositata in atti:

i) non risulta che il ricorrente sia stato destinatario della nomina di cui all’art. 674, comma 1, c.m. (e neppure delle corrispondenti disposizioni ratione temporis vigenti anteriormente al codice dell’ordinamento militare e riassettate nell’art. 674), né egli fornisce almeno un indizio di prova in proposito;

ii) piuttosto, dalla documentazione sopra richiamata al punto n. 2 lett. a), emerge che il ricorrente era stato reclutato in prima nomina, nel 1997, quale allievo ufficiale di complemento in adempimento degli obblighi di leva (reclutamento attualmente disciplinato dall’art. 676 c.m.).

5.1.2. In merito alle prerogative dell’ufficiale appartenente alla riserva di complemento richiamato in servizio - riserva nella quale l’interessato era stato collocato con il citato decreto ministeriale in data 3 febbraio 2015 - va notato che dagli artt. 987, 988 e 988- bis c.m. non si trae alcun diritto all’avanzamento o alla formazione del quadro di avanzamento.

Per consolidata giurisprudenza la posizione soggettiva del militare coinvolto in una procedura di avanzamento e promozione assume la consistenza dell’interesse legittimo.

Tanto premesso in linea generale, è dirimente, ai fini della risoluzione della contoversia, la norma sancita dall’art. 1246 (“ Categorie di ufficiali in congedo ”) - collocato nel capo XII (“ Avanzamento degli ufficiali in congedo ”) del titolo VII (“ Avanzamento ”) del libro IV del codice dell’ordinamento militare – nella parte in cui prevede che “ Nelle categorie degli ufficiali in congedo l’avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva” (comma 1) e che “ l’avanzamento ha luogo ad anzianità ” (comma 2).

Dunque, tale articolo non riconosce l’avanzamento degli ufficiali della riserva di complemento.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 1247 (“ Aliquote di ruolo per la valutazione ”) c.m., è il Ministro della difesa che “ determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento ”.

Alla luce di tale disciplina risultano non conferenti i riferimenti normativi posti a base della proposta del Comando forze operative nord (documento sopra richiamato al § 2 lett. b), concernenti:

i) le disposizioni circa i requisiti richiesti per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri (al quale non consta che il ricorrente appartenga) di cui all’art. 1260, comma 1, lett. b);

ii) la disposizione circa la possibilità, per gli ufficiali della riserva di complemento richiamati in servizio, di conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali di complemento, di cui all’art. 1334 c.m., trattandosi di disposizione speciale, inserita nel capo XVIII (“ Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ”), di cui non ricorrono nella fattispecie i presupposti.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’interessato asserisce di aver maturato il diritto all'avanzamento al grado di capitano alla data del 26 gennaio 2014 - nella quale era entrato nella riserva di complemento avendo compiuto 45 anni di età - in base all’art. 1076 (“ Promozioni in particolari situazioni degli ufficiali ”), comma 2, c.m. Tale articolo, abrogato dal 1 gennaio 2015 (per effetto dell’entrata in vigore della l. n. 190/2014), prevedeva che: “ Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione;
nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità
” (comma 1);
Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti ” (comma 2).

Tale motivo di ricorso è inammissibile.

5.2.1. Come rileva l’Amministrazione, tale censura non risulta pertinente al contenuto del provvedimento impugnato, poiché esso concerne la proposta di promozione nel complemento non già la promozione al momento del transito nella riserva di complemento, ai sensi del menzionato articolo 1076.

Comunque, il decreto ministeriale 3 febbraio 2015 aveva collocato il ricorrente, con il proprio grado di tenente, nella riserva di complemento a decorrere dal 26 gennaio 2014.

Perciò, per ottenere il beneficio previsto dall’art. 1076, comma 2, c.m. (c.d. “ promozione del giorno dopo ”), che avrebbe potuto essere effettivamente attribuito all’interessato fino al 31 dicembre 2014 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2019 n. 452;
19 novembre 2018, n. 2667), questi avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il decreto ministeriale 3 febbraio 2015, sicché ora non se ne potrebbe ottenere surrettiziamente la rimozione.

Detto decreto costituisce, infatti, un atto di natura autoritativa ormai definitivo - diretto a definire la posizione degli interessati nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione, in applicazione della disciplina di riferimento (art. 1000 c.m.) - che, in mancanza dell’esercizio del potere amministrativo di autotutela, non può essere disapplicato.

6. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

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