Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202405696

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202405696
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405696
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 05696/2024REG.PROV.COLL.

N. 02219/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2018, proposto dal Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F G L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

i signori G G, A G, B G, L G, F G, I G, R G, L G, D G, rappresentati e difesi dagli avvocati N R e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G S in Roma, via Tommaso Gulli, 11;
i signori N R, Donato Rotondo, Maria Luigia Rotondo, Gaetano Rotondo, Claudio G, Sandra G, rappresentati e difesi dagli avvocati N R e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G S in Roma, via della Giuliana, 80;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, n. 41/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori G G, A G, B G, L G, F G, I G, R G, L G, D G, N R, Donato Rotondo, Maria Luigia Rotondo, Gaetano Rotondo, Claudio G, Sandra G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 339 del 2017, proposto davanti al Tar della Puglia, i signori G G, A G, B G, L G, F G e I G hanno chiesto:

a) accertarsi l'illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Monopoli per la mancata conclusione del procedimento espropriativo sui fondi di loro proprietà, occupati d’urgenza il 20 maggio 1989 e dichiarati di pubblica utilità con la deliberazione di giunta comunale n. 577 del 18 maggio 1990, ma mai divenuti oggetto né di un formale atto di cessione volontaria, né di un formale decreto di espropriazione;

b) condannarsi la medesima Amministrazione comunale alla restituzione dei fondi detenuti sine titulo , nonché al risarcimento dei danni a causa dell’illegittima occupazione (i fondi sono stati utilizzati per realizzare l’edificio scolastico “Melvin Jones”, con l’annessa palestra sportiva, e la scuola dell’infanzia “Il piccolo principe”).

2. Il Tar Bari, con sentenza 11 gennaio 2018, n. 41:

- ha dato atto dell’assenza dell’atto di cessione volontaria delle aree e di un valido ed efficace decreto di esproprio;

- ha affermato la persistente proprietà dei suoli da parte dei ricorrenti e il diritto di questi ultimi alla restituzione dei beni, previa loro rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione, salva l’emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del Testo unico espropri;

- ha condannato il Comune intimato alla refusione delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

3. Il Comune di Monopoli ha appellato la sentenza.

L’ente afferma che, soltanto successivamente alla pubblicazione della decisione (in data 11 gennaio 2018), è stata scoperta (in data 16 gennaio 2018) l’esistenza di una copia dell'atto di cessione volontaria delle aree da parte dei signori G (sottoscritto il 18 maggio 1990). Tale documento, assente per ignote ragioni dagli archivi comunali (il Comune ipotizza una possibile sottrazione ad opera di terzi soggetti rimasti sconosciuti), è stato consegnato presso gli uffici comunali da un professionista esterno, al tempo incaricato dal Comune di compiere un’attività di ricognizione della vicenda che ha interessato i fondi in questione.

4. Si sono costituti, per resistere, i signori G i quali:

- hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello (i) per avere il Comune di Monopoli dedotto eccezioni nuove, mai sollevate nel primo grado del giudizio (art. 104, comma 1, del cod. proc. amm.);
(ii) l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali (art. 104, comma 2, del cod. proc. amm.;

- hanno disconosciuto (i) la copia dell’atto di cessione volontaria prodotta per la prima volta in appello, sotto il profilo della sua conformità rispetto all’originale (cd. efficacia rappresentativa della copia);
(ii) la venuta ad esistenza della scrittura privata;
(iii) l’autenticità delle sottoscrizioni alla medesima apposte;

- hanno contestato la validità e l’efficacia dell’attestazione di conformità apposta sulla copia dell’atto di cessione volontaria prodotta in vista dell’udienza pubblica, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 15/1968 e, in subordine, nell’ipotesi in cui il giudice dovesse invece riconoscere a questo documento l’efficacia di cui all’art. 2715 c.c., hanno domandato la fissazione di un termine, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., entro il quale proporre la querela di falso.

5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, ai sensi dell’art. 73, cod. proc. amm.

6. All’udienza pubblica del 9 maggio 2019, la causa è stata discussa dalle parti e il Collegio l’ha trattenuta per la decisione.

7. Con ordinanza collegiale n. 839 del 3 febbraio 2020 – resa all’esito delle camere di consiglio 9 maggio 2019, 30 maggio 2019 e 18 dicembre 2019 – la Sezione ha ritenuto indispensabile ai fini del decidere: “ai sensi degli artt. 63 e 104 del c.p.a., acquisire al procedimento la documentazione menzionata o risultante dagli atti processuali e dai documenti di causa, ma non prodotta o prodotta solo parzialmente dalle parti”. In particolare, ha ordinato “alle parti in causa, ciascuna sotto la propria responsabilità e nei limiti della propria disponibilità secondo il principio di prossimità della prova, di depositare in giudizio: a) gli originali dei mandati di pagamento elencati nell’attestazione del 29 marzo 2018 del Dirigente delle Attività Finanziarie del Comune di Monopoli;
b) le ricevute di accettazione, di quietanza o di saldo sottoscritte dalle parti;
c) la documentazione in possesso della Cassa depositi e prestiti (la richiesta di erogazione del mutuo;
l’atto di mutuo;
la documentazione giustificativa di spesa;
i mandati di pagamento dai quali risultano le causali di pagamento, il titolo giuridico dell’obbligazione e le sottoscrizioni;
d) una relazione da cui risulti lo stato del giudizio civile pendente tra le parti ed avente ad oggetto la domanda di usucapione dell’area da parte del Comune di Monopoli”, assegnando, infine, termine per il “deposito degli atti e di memorie sulla questione (rilevabile anche d’ufficio perché risultante dagli atti processuali e dai documenti di causa) relativa al possibile avvenuto riconoscimento in via stragiudiziale della scrittura privata avente ad oggetto la cessione delle aree, ai sensi del disposto di cui agli artt. 2702, 2732 e 2735 del cod. civ. …”.

8. Le parti, successivamente alla suindicata ordinanza e in adempimento degli incombenti istruttori, hanno depositato documenti, tra cui i certificati di avvenuto decesso dei signori I G e A G.

9. In date 6 e 8 maggio 2023, il Comune e parte appellata hanno depositato memorie.

9.1. Si sono costituiti in giudizio i signori: a) N R, Donato Rotondo, Maria Luigia Rotondo, Gaetano Rotondo, in qualità di eredi della Sig.ra I G, deceduta nel corso del giudizio d’appello;
b) G Rosa, G Claudio, G Sandra, in qualità di eredi di G Angelo, deceduto nel corso del giudizio d’appello;
c) G Rosa, G Luigi, G Domenico, in qualità di eredi del sig. G Gaetano, deceduto nel corso del giudizio d’appello.

10. Il Comune di Monopoli - in considerazione delle istanze di “disconoscimento” dell’atto di cessione avanzate da tutte le parti appellate, intendendo avvalersi del relativo documento (originale della copia conforme dell’atto di cessione volontaria sottoscritto dagli appellati, trasmesso a suo tempo dal Comune alla Cassa depositi e prestiti nell’ambito della pratica di mutuo per il finanziamento dell’opera pubblica e dall’Istituto non rilasciato in esecuzione dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 839 del 3 febbraio 2020) – chiedeva e insisteva affinché il collegio ne ordinasse, in via istruttoria, l'esibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 c.p.a.

10.1. Parte appellata ravvisava, dal suo canto, “l’impossibilità di ipotizzare un riconoscimento stragiudiziale della

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