Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-30, n. 202002766
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Pubblicato il 30/04/2020
N. 02766/2020REG.PROV.COLL.
N. 03876/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3876 del 2010, proposto dal
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M D L e L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
G R non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1050/2009, resa tra le parti, depositata il 16 giugno 2009.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'udienza pubblica telematica del giorno 28 aprile 2020 il Cons. Michele Pizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello notificato il 13 aprile 2010, il Comune di Pietrasanta ha impugnato la sentenza del Tar Toscana n. 1050/2009 indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Pietrasanta-Settore assetto del territorio prot. n. 22/8/724 del 6 marzo 1996, con il quale il predetto Comune aveva negato la concessione edilizia in sanatoria presentata dal sig. Michele De Lucia (deceduto nelle more del giudizio di primo grado), ordinando contestualmente la demolizione delle opere abusive, consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione in località Ajolo (fg. 20, mapp. 873/874).
Il gravato provvedimento comunale aveva rilevato che la domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata dall’originario ricorrente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 31 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994, non era accoglibile in quanto “ i lavori relativi alla costruzione del fabbricato sono iniziati presumibilmente nell’estate del ’94 questo è rilevabile dal rapporto n. 62 del 17-10-94 elevato dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Pietrasanta dal quale risulta che alla data del sopralluogo <perimetralmente i muri sono stati eretti;è stata stabilita la quota del capomonte e sono stati predisposti alcuni travetti per l’orditura del tetto> […].”.
Proseguito il giudizio di primo grado dalla sig.ra G R, in qualità di erede dell’originario ricorrente, il Tar Toscana ha accolto il ricorso ritenendo errato il presupposto fattuale posto a base del gravato provvedimento comunale (ovvero che il manufatto abusivo non fosse stato completato alla data del 31 dicembre 1993), ma che anzi, da quanto emerge dal verbale del 4 maggio 1996, l’immobile de quo – pur essendo privo di tetto – era comunque dotato di solaio dell’ultimo piano, con ciò dovendosi ritenere che il manufatto in questione, non compiutamente indicato nel gravato provvedimento di demolizione, fosse comunque provvisto di copertura ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985.
Il Comune di Pietrasanta, che non si era costituito nel giudizio di primo grado, ha impugnato la predetta sentenza lamentando la violazione dell’articolo 39 della legge n. 724/1994, degli articoli 7 e 31 della legge n. 47/1985, violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3357 del 30 luglio 1985, difetto di motivazione, illogicità manifesta, falsi presupposti, per aver erroneamente il Tar ritenuto che “ il Comune avrebbe negato la sanatoria del fabbricato de quo, sul presupposto che detto fabbricato, alla data del 31 dicembre 1993, seppur dotato di solaio sarebbe stato privo del tetto ”, non sussistendo alcun “ verbale ” del 4 maggio 1996 che potesse riscontrare tale affermazione e non risultando alcun documento da cui potesse emergere l’esistenza del solaio dell’ultimo piano alla data del 31 dicembre 1993, dal momento che il gravato provvedimento comunale era motivato sulla base del diverso presupposto fattuale concernente la data di inizio dell’intervento edilizio abusivo a partire dall’estate del 1994, come risulta dal verbale dei vigili urbani n. 62 del 17 ottobre 1994 richiamato nel provvedimento impugnato, da cui emergeva altresì che, alla data del 17 ottobre 1994 (e non alla precedente data del 31 dicembre 1993), “ i lavori sull’immobile erano giunti alla realizzazione del solaio dell’ultimo piano ”, considerato inoltre che il gravato provvedimento conteneva l’esatta indicazione dell’immobile abusivo da demolire.
La sig.ra G R non si è costituita nel presente giudizio.
All’udienza pubblica telematica del 28 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e merita accoglimento.
La domanda di concessione edilizia in sanatoria fu presentata nel gennaio del 1995 ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge n. 724/1994 “ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ”, ove si prevedeva che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (tra le quali anche la disposizione contenuta nell’articolo 31 della predetta legge n. 47/1985, concernente la sanatoria delle opere abusive) si applicavano, al ricorrere di ulteriori presupposti ivi indicati, “ alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 ”.
Nel caso di specie, premesso che il gravato diniego di concessione in sanatoria con contestuale ordine di demolizione indica chiaramente l’immobile da demolire, il Collegio rileva che, a differenza di quanto affermato dal Tar, dalla piana lettura della motivazione del provvedimento impugnato, emerge chiaramente come il diniego di concessione in sanatoria si sia basato sul presupposto fattuale concernente la data di inizio dei lavori di costruzione dell’immobile abusivo, (data di inizio indicata “ presumibilmente nell’estate del ‘94 ”) con richiamo per relationem a quanto accertato dagli agenti accertatori nel verbale del 17 ottobre 1994, considerato oltretutto che la realizzazione del solaio risulta esser stata compiuta “ alla data del sopralluogo ” (ovvero il 17 ottobre 1994), non esistendo agli atti di causa alcun documento da cui possa argomentarsi che il solaio fosse stato già ultimato alla data del 31 dicembre 1993, non essendo a ciò idoneo il documento prot. n. 10888 del 4 maggio 1996 (citato nella sentenza impugnata, all. 3 del fascicolo di primo grado), non contenendo tale documento alcuna affermazione (neppure implicita) circa lo stato di fatto esistente alla data del 31 dicembre 1993.
La fondatezza dell’appello, pertanto, si staglia evidente, conformemente alla consolidata giurisprudenza amministrativa – dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi- secondo cui ( ex aliis , ancora di recente Consiglio di Stato , sez. VI , 24/01/2020 , n. 588) “spetta a colui che ha commesso l'abuso, l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo;non può quest'ultimo limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione” e considerato che la parte appellata non ha assolto al proprio onere di provare con elementi indiziari non contestabili l’antecedente realizzazione del compendio immobiliare per cui è causa.
Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.