Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-08, n. 202302482
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 02482/2023REG.PROV.COLL.
N. 04596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2022, proposto da
Ministero della Cultura, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01045/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Roberta Ravasio e udita per le parti l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Grandi Stazioni S.p.a. (oggi Grandi Stazioni Immobiliare S.p.a.), con atto di compravendita del 29 marzo 2001 ha acquistato da Ferrovie dello Stato S.p.A. l’immobile facente parte del compendio "Stazione ferroviaria di Genova Principe" denominato “Palazzo ex Compartimentale F.S.”.
2. Prima di perfezionare l’acquisto la Società ha richiesto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, ai fini dell’art. 55 del D. L.vo 490/99, se l’immobile fosse soggetto a tutela, e la Soprintendenza, con nota n. 8617 del 13 ottobre 2000, ha evaso la richiesta dando atto che l’immobile “ non risulta compreso nell’elenco degli immobili sottoposti a disposizioni di tutela del D.L.vo 490/99 ”, soggiungendo che “ Tuttavia, dal momento che il sopralluogo eseguito il 13/09/2000 da parte dell’arch. Gianni Bozzo, funzionario di zona di questa Soprintendenza, ha evidenziato che l’immobile in oggetto, limitatamente al vano scala, ad alcuni ambienti del piano nobile ed alla totalità dei fronti esterni su via Andrea Doria presenta dei requisiti di interesse previsti dall’art. 2 D. L.VO 490/99 e considerato che l’immobile avrebbe potuto essere considerato sottoposto alle disposizioni di tutela ex art. 4 L. 1089/39 in quanto precedentemente di proprietà di Ente pubblico, si informa che l’Ufficio scrivente procederà nei tempi e nei modi compatibili con la dotazione di questo Ufficio a predisporre l’istruttoria di vincolo ai sensi del D. L.vo 490/99 ”.
3. Con nota del 28 ottobre 2013 la Soprintendenza ha comunicato alla Società l’avvio del procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale relativamente all’immobile Stazione Ferroviaria di Genova Porta Principe, censito al locale Catasto Urbano Al Foglio 76, mapp. 60, 6, 54 e 55, “ distinguendo le porzioni dell’edificio viaggiatori di rilevanza storico artistica da altri manufatti di minore rilevanza architettonica ”; contestualmente ha chiesto alla Società di trasmettere gli elaboratori catastali del compendio oggetto di verifica.
4. La Società appellante con nota del 7 aprile 2015 ha trasmesso documentazione catastale ed altro materiale, contestualmente richiedendo alla Soprintendenza se l’immobile sito nel Comune di Genova Via Andrea Doria civ. 5, catastalmente individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 60 sub. 25 e sub. 25, risultasse sottoposto alle disposizioni di tutela del D. L.vo 42/2004.
5. La Soprintendenza, con nota n. prot. 12484 del 13 maggio 2015, ha risposto che “… al momento attuale il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela in virtù del combinato disposto degli artt. 10-12 del D. L.vo 42/2004” , citando giurisprudenza a supporto di tale affermazione; inoltre, richiamata la nota del 28 ottobre 2013 ha precisato che “.. ad oggi questa Soprintendenza non possiede strumenti adeguati per procedere all’avvio della verifica d’ufficio sull’intero compendio, che rimane pertanto interamente sottoposto (per le porzioni risalenti ad oltre settant’anni) alle disposizioni di tutela del D. L.vo n. 42/2004 in virtù dei già citati artt. 10 e 12. Si invita pertanto la Proprietà ad attivare le previste procedure di verifica dell’interesse per messo del sistemza www.beniambientali.it, così come già intrapreso da altre società del gruppo per altri immobili presenti sul territorio .”.
6. Su ricorso della Società l’indicato provvedimento è stato annullato dal TAR per la Liguria, con la sentenza del cui appello si tratta.
6.1. Il TAR , respinta l’accezione della Amministrazione secondo cui la Società appellante avrebbe prestato acquiescenza riconoscendo l’esistenza del vincolo, ha ritenuto fondata la censura secondo cui sarebbero inapplicabili al caso di specie gli artt. 10 e 12 del D. L.vo 42/2004: tanto per la ragione che la Società ha acquistato la proprietà dell’immobile non per successione dall’Ente pubblico che ne era proprietario, cioè Ferrovie dello Stato, ma per acquisto a titolo particolare, ragione per cui il vincolo non potrebbe più ritenersi sussistente sul bene in applicazione dell’art. 12, comma 9 del D. L.vo 42/2004, “ che regola l’ipotesi di mutazione della natura giuridica (da pubblica a privata) del soggetto proprietario del bene culturale (o presunto tale fino a verifica contraria) e non quella – evidentemente diversa - di bene legittimamente acquistato da soggetto privato e così definitivamente sottratto, per assenza del presupposto della proprietà pubblica, alla “presunzione ” di interesse culturale dettata dall’art. 12, comma 1, del D.Lg.vo n. 42/2004 ”, e non potendosi invocarsi alcuna retroattività, che riguarderebbe solo l’applicabilità dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai beni già appartenenti ad enti pubblici economici trasformati in società di capitali di diritto privato.
7. Avverso l’indicata decisione ha proposto appello il Ministero per la Cultura.
8. La Società Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A. si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
9. Alla camera di consiglio del 30 giugno 2022, con ordinanza n. 3634/2022, il Collegio ha accolto la domanda cautelare presentata dall’Amministrazione, sospendendo gli effetti della appellata sentenza.
10. La causa è stata chiamata, infine, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione: in vista di tale udienza la società Grandi Stazioni Immobiliari S.p.A. ha prodotto il decreto del Presidente della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Liguria n. 48 del 2 settembre 2022 che ha dichiarato l’interesse culturale dell’edificio facente parte della Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe, sito in via Andrea Doria 5, censito all’NCEU al Foglio GEA n. 76, mapp. 60, sub. 139.
DIRITTO
11. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dalla Società appellata con memoria ex art. 73 c.p.a., ove si sostiene il sopravvenuto difetto di interesse all’appello in relazione alla ultimazione del procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’immobile oggetto dell’atto impugnato, con provvedimento del Presidente della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Liguria n. 48 del 2 settembre 2022.
11.1. Il Collegio ritiene l’eccezione infondata. L’interesse del Ministero a coltivare il giudizio, e ad ottenere una riforma della decisione appellata, deriva