Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-11-21, n. 201705408

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-11-21, n. 201705408
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705408
Data del deposito : 21 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2017

N. 05408/2017REG.PROV.COLL.

N. 05695/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5695 del 2017, proposto da:
B A, rappresentata e difesa dagli avvocati G R e M d G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, . 12;
Commissione giudicatrice, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 08951/2017, resa tra le parti e concernente: declinatoria di giurisdizione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017, il consigliere B L e uditi, per le parti, l’avvocato F P per delega dell’avvocato Rubino e l’avvocato dello Stato Saulino;


1. PREMESSO che l’odierna appellante B A impugna la sentenza in epigrafe, nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, l’azione di ottemperanza intentata dalla ricorrente nei confronti del M.i.u.r. per l’esecuzione del capo della sentenza n. 11532/2015 del T.a.r. per il Lazio – con il quale, in esito all’accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente avverso il giudizio di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia (settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, tornata 2012), l’Amministrazione resistente era stata condannata a rifondere alla ricorrente le spese di causa liquidate nell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge –, limitatamente alla parte, in cui la ricorrente in ottemperanza aveva agito per il recupero del contributo unificato da essa versato nell’ambito di quel giudizio (euro 325,00 per il ricorso introduttivo ed euro 325,00 per il ricorso per motivi aggiunti), sulla base dell’assunto che la richiesta di rimborso del contributo unificato avesse ad oggetto un’entrata di natura tributaria e rientrasse pertanto nell’ambito di giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992;

2. RITENUTA la manifesta fondatezza dell’appello proposto dall’originaria ricorrente avverso tale capo della sentenza di ottemperanza, in quanto:

- l’art. 13, comma 6- bis .1., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [inserito dall’art. 2, comma 35- bis , lettera e), d.-l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148], per quanto qui interessa, recita testualmente: «[…] L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove »;

- ai sensi della citata disposizione legislativa, gli importi del contributo unificato, pagati dalla parte ricorrente – che poi sia risultata vittoriosa – ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 112/2002, le devono essere rimborsati dalla parte soccombente, a prescindere dalla presenza o meno di un’esplicita statuizione al riguardo contenuta nella sentenza di accoglimento del ricorso e di condanna della parte resistente alla rifusione delle spese, trattandosi di effetto legale tipico della pronuncia giudiziale favorevole, discendente dalla citata disposizione normativa;

- la citata disposizione normativa inerisce esclusivamente al rapporto processuale intercorrente tra la parte vittoriosa e la parte soccombente, regolando il carico definitivo dell’onere economico sostenuta dalla prima con l’esborso dell’importo a titolo di contributo unificato, sul presupposto dell’intervenuto adempimento dell’onere tributario nei confronti dell’erario (attraverso il pagamento effettuato ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 112/2002), che contestualmente estingue l’obbligazione tributaria in sé considerata;

- contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., il giudizio di ottemperanza, nel quale la parte vittoriosa agisca nei confronti della parte soccombente, non involge alcuna questione di natura tributaria circa l’ an o il quantum del contributo unico dovuto all’erario (essendo la relativa obbligazione stata regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto), che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario;

- inconferente è, al riguardo, il richiamo del T.a.r. alla sentenza n. 5994/2012 delle Sezioni Unite, la quale riguarda una fattispecie di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa da Equitalia in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 d.P.R. n. 115 del 2002, involgendo direttamente il rapporto con l’Amministrazione finanziaria sulla debenza del contributo unificato non pagato e sulle relative modalità di riscossione, e dunque una fattispecie diversa da quella sub iudice ;

- l’azione di ottemperanza vòlta all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra pertanto nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo, con sequela di annullamento dell’impugnato capo di sentenza e rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.;

3.

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