Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-08, n. 202005974

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-08, n. 202005974
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005974
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2020

N. 05974/2020REG.PROV.COLL.

N. 04526/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4526 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G T e dall’avvocato G L ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Orazio n. 12;



contro

- Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto, in persona del Comandante pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana (Sezione I) -OMISSIS-, con la quale sono stati respinti il ricorso N.R.G. -OMISSIS-e il successivo ricorso per motivi aggiunti, promossi dall’odierno appellante, avverso – rispettivamente – il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21 luglio 2006 ed il provvedimento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-marzo 2008;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il Cons. R P; nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. della Toscana, il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21 luglio 2006, con il quale il Comandante in Seconda determinava di sospenderlo “precauzionalmente dall'impiego, a titolo discrezionale, a decorrere dal 22 luglio 2006”.

A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti profili di censura:

- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 20 della legge n. 599/1954, come coordinato con l'art. 117 del D.P.R. n. 3/1957, nonché eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, per illogicità ed ingiustizia manifesta (l’illegittimità dell’atto conseguirebbe alla natura preventiva attribuita dalla legge alla sospensione precauzionale, avuto riguardo al fatto che la determinazione era stata emessa a distanza di quasi due anni dalla richiesta della Procura della Repubblica di Firenze di rinvio a giudizio);

- violazione dei principi costituzionali di non colpevolezza (sino alla condanna definitiva) e del diritto di difesa di cui agli artt. 27 e 24 della Costituzione (dal momento che l'Amministrazione si era limitata a richiamare, nel provvedimento impugnato, i reati per i quali vi era stata richiesta di rinvio a giudizio);

- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza assoluta di adeguata motivazione.

Nelle more del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R., il procedimento penale giungeva a conclusione con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Firenze, che dichiarava il non luogo a procedere, per insussistenza del fatto, in relazione al capo F della imputazione (ossia per i reati di cui agli art. 648 c.p., con l’aggravante ex art. 61 n. 9 c.p., e 326 c.p.), capo che costituiva il presupposto delle altre imputazioni.

La nuova istanza cautelare dalla parte proposta dinanzi all’adito T.A.R. veniva da quest’ultimo respinta.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato, con provvedimento in data 14 marzo 2008, rigettava l’istanza di revoca in autotutela del provvedimento di sospensione, confermando la sospensione precauzionale del Maresciallo -OMISSIS-.

Tale atto veniva dall’interessato gravato con motivi aggiunti, recanti articolazione di censure riproduttiva di quanto esposto con l’atto introduttivo del giudizio.

L’istanza cautelare incidentalmente proposta con il mezzo di tutela da ultimo indicato, veniva respinta dall’adito Tribunale, con ordinanza confermata, poi, da questo Consiglio.

2. Costituitasi l’Amministrazione intimata, il giudizio veniva definito con sentenza n. -OMISSIS- del 22 marzo 2010, con la quale venivano respinti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00, oltre oneri accessori come per legge.

3. Avverso tale pronuncia, il signor -OMISSIS- ha interposto appello, sostenendo che l’avversata pronunzia sia inficiata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un profilo di diritto dedotto dal ricorrente, relativo alla necessaria sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957; limitandosi, piuttosto, a statuire che la qualità di imputato si acquisisce soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 60 c.p.p., con conseguente irrilevanza di quanto disposto dall’Amministrazione prima di tale momento (dimostrandosi, per l’effetto, legittimo il provvedimento di sospensione precauzionale).

Secondo la parte, posto che l’azione penale deve intendersi promossa con la richiesta di rinvio a giudizio di cui all’art. 416 c.p.p., tale da fare assumere alla persona, prima indagata, la qualità di imputato, l’Amministrazione non avrebbe dovuto e potuto adottare il provvedimento di sospensione precauzionale de quo , dal momento che il procedimento disciplinare non poteva essere definito fino a che non fosse giunto a conclusione quello penale.

La sentenza gravata sarebbe, altresì, erronea, laddove ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di sospensione, sul presupposto che le gravi imputazioni, ove dimostrate, avrebbero portato alla perdita del grado.

Nell’osservare come, quanto al caso in esame, ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 20 della legge n. 599/1954 (e, quindi, l’adozione di un provvedimento di sospensione, essendo facoltativa, rivelandosi espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, che, come tale, presuppone una specifica motivazione che ne giustifichi l’esercizio), assume parte appellante l’insufficienza del mero riferimento ai reati per i

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