Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-21, n. 202103213
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2021
N. 03213/2021REG.PROV.COLL.
N. 03527/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3527 del 2018, proposto da
NA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, Rosanna Rovere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Notaristefani Di Vastogirar in Roma, Lungotevere dei Mellini 44;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10909/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Veneto - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Verona e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Giovanni Orsini e udita per le parti l’ avv. Rosanna Rovere, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante ha ottenuto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento in Romania nel 1989. Il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo è avvenuto nel 2010, a seguito anche del conseguimento (nel 2009) dell’idoneità linguistica.
Il Tar, con la sentenza appellata indicata in epigrafe ha dichiarato in parte irricevibile e inammissibile e in parte ha respinto il ricorso presentato per ottenere: l) Ia