Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102353

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102353
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102353
Data del deposito : 18 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05258/2005 REG.RIC.

N. 02353/2011REG.PROV.COLL.

N. 05258/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2005, proposto da:
Ares Line s.r.l., in proprio e in qualità di designata capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con “Upper s.p.a.” e “R Pcchioli s.r.l.”,
Upper s.p.a., in proprio e in qualità di designata mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con “Ares Line s.r.l.” e “R Pcchioli s.r.l.”,
R Pcchioli s.r.l., in proprio e in qualità di designata mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con “Ares Line s.r.l.” e “Upper s.p.a.”,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Annalisa Lauteri in Roma, via Panama, 12;

contro

Università degli studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, e Ministero dell'istruzione, università e ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione prima, 20 aprile 2005, n. 1759, resa tra le parti, con la quale era stato respinto il ricorso per l’annullamento:

- del provvedimento di ammissione dell’impresa C s.p.a. alla gara bandita dall’Università degli studi di Firenze avente ad oggetto: “G 157 - Fornitura e posa in opera (FPO) di arredi per gli uffici e le aule per il Complesso didattico polifunzionale di viale G.B. M nr.40 - Firenze" di cui ai verbali delle sedute del 22 ottobre e 4 novembre 2004;

- del provvedimento di aggiudicazione della medesima gara a favore dell’impresa C s.p.a.(decreto del dirigente della divisione servizi patrimoniali n. 24130 (104) del 15 marzo 2005;
nonché delle ulteriori richieste contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Lauteri per delega dell'avv.to Viciconte, l'avv.to dello Stato Carla Colelli e l'avv.to Gobbi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Università degli studi di Firenze ha bandito una gara d’appalto avente ad oggetto: “G157 – fornitura e posa in opera (FPO) di arredi per gli uffici e le aule per il Complesso didattico polifunzioanale di viale G.B. M, n. 40 in Firenze”.

Il bando di gara prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base di tre diversi parametri, tra i quali la “qualità”, alla quale sarebbero stati assegnati 60 punti su 100.

Per partecipare alla gara i concorrenti avrebbero dovuto far pervenire un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente sigillato a pena di esclusione entro il 21 ottobre 2004.

Il suddetto plico avrebbe dovuto contenere, a sua volta, quattro distinti plichi, anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione, contraddistinti dalle seguenti diciture:

Plico “B”: qualità:

Il suddetto plico avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, due distinti plichi “B1” e “B2”.

Successivamente, in seduta riservata la commissione avrebbe proceduto all’esame ed alla valutazione del contenuto del plico “B” qualità, sulla base della campionatura presentata.

In una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noto i risultati della valutazione effettuata fino a quel momento, la commissione avrebbe proceduto all’apertura dei plichi “C” e “D” ed assegnando i relativi punteggi, così determinando la graduatoria finale – ancorché provvisoria – della gara.

Dunque l’unica fase di valutazione riservata e discrezionale, in quanto avente ad oggetto parametri qualitativi, era quella relativa all’esame ed alla valutazione del plico “B”, ed in particolare del contenuto dei due distinti sotto-plichi presenti al suo interno: B1) e B2). (…).

Durante lo svolgimento di tali operazioni emergeva che i plichi “B1” e “B2” non erano affatto “due plichi” sigillati, bensì due raccoglitori aperti.

La società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura precisata in epigrafe, denunciando la violazione della lex specialis di gara in relazione alla omessa chiusura dei plichi B1 e B2 contenuti nel plico B e recanti la documentazione illustrante gli aspetti qualitativi dell’offerta della società contro interessata.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che:

- l’art.

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