Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-04, n. 201101412

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-04, n. 201101412
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101412
Data del deposito : 4 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01459/2006 REG.RIC.

N. 01412/2011REG.PROV.COLL.

N. 01459/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 1459 del 2006, proposto da P &
C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. P C, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Nomentana n. 303;

contro

ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M S, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 8993 del 18 ottobre 2005;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati P C, M S e l’avvocato dello Stato Alessandra Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1459 del 2006, la P &
C. s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 8993 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto

contro

RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a. e ANAS s.p.a. per l’accertamento del diritto dell’Impresa P &
C. S.p.A. a vedersi riconosciuta la revisione dei prezzi relativamente ai lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 17 maggio 1989 tra essa Impresa e la Concessionaria R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. ed avente ad oggetto la costruzione del corpo autostradale dell’Autostrada Sarre – Traforo del Monte Bianco – Tratta Sarre - Morgex – Lotto n. 13 ed in subordine, per la declaratoria di illegittimità della omessa pronuncia da parte della suindicata Concessionaria sulla istanza inoltrata dall’Impresa P &
C. S.p.A. relativamente al riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali, e per la conseguente affermazione dell’obbligo della concessionaria medesima di pronunciarsi formalmente su detta istanza.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione del prezzo complessivo dei lavori eseguiti per il contratto d’appalto stipulato il 17 maggio 1989 con la controinteressata RAV (società concessionaria del Raccordo Autostradale Valle d’Aosta s.p.a.) per la realizzazione di una tratta dell’autostrada Sarre – Traforo del Monte Bianco;
in subordine, veniva altresì invocata declaratoria di illegittimità della omessa pronuncia da parte della suindicata concessionaria sulla istanza di revisione e per la conseguente affermazione del relativo obbligo.

Questi i motivi di ricorso:

1. - Violazione dell’art. 33 legge n. 41 del 1986 e dell’art. 2 legge n. 37 del 1973. Nullità delle pattuizioni contrattuali derogatorie.

Affermava il ricorrente che le condizioni contrattuali d’appalto sono illegittime perché derogatorie rispetto alla disposizione dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986 nella parte in cui prevedono la facoltà di procedere a revisione del prezzo per gli appalti di durata ultrannuale a partire dal secondo anno successivo. Dette condizioni pattizie, contrariamente alle disposizioni di legge, determinerebbero l’alea contrattuale includendo nell’importo da assoggettare a revisione anche i lavori eseguiti nel primo anno.

2. - Violazione dell’art. 1 legge n. 741 del 1991. Inattendibilità del programma di lavori redatto dal committente.

Le previsioni contrattuali limitano il diritto alla revisione dei prezzi nei soli casi di sospensione dei lavori ed adozione di varianti. Tali disposizioni contrattuali sarebbero illegittime perché l’art. 33 della legge n. 41 del 1986, ricorrendo gli altri presupposti, non limita il predetto diritto a casi tassativi. Pertanto, risulterebbe viziato l’intero programma dei lavori redatto sulla base di tali previsioni contrattuali le quali, di fatto, escludono il diritto alla revisione al verificarsi di ulteriori eventi impeditivi non imputabili all’esecutore dell’opera ma egualmente idonei ad accrescere le difficoltà di esecuzione dell’opera.

3. - Violazione degli artt. 1 e 2 del d.l.c.p.s. n. 1501 del 1947. Comportamento omissivo.

A caratterizzare ulteriormente l’illegittimità della vicenda vi sarebbe anche la circostanza che la stazione appaltante non si è mai pronunciata sull’istanza di revisione prezzi, serbando sul punto un silenzio illegittimo.

Costituitesi la RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a. e l’ANAS s.p.a., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ricostruendo la disciplina applicabile e la sua congruità con le previsioni normative.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, riproponendo le censure dedotte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si è costituivano RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a. e ANAS s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo una serie di rinvii, dati nelle udienze del 4 luglio 2006, del 27 marzo 2007 e del 13 maggio 2008, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Con il primo motivo di diritto, viene lamentata violazione dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986 e dell’art. 2 della legge n. 37 del 1973;
nullità delle pattuizioni contrattuali derogatorie alla disciplina legale della revisione dei prezzi. Deduce l’appellante che le condizioni contrattuali d’appalto sarebbero illegittime in quanto in contrasto con la disposizione dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986, in particolare perché prevedono la facoltà di procedere a revisione del prezzo per gli appalti di durata ultrannuale a partire dal secondo anno successivo. Si assisterebbe quindi ad un ampliamento dell’area dell’alea contrattuale sottratta alla revisione non compatibile con la norma di rango primario.

2.1. - La censura non può essere condivisa.

Dall’esame delle disposizioni contrattuali in esame, l’evidenziato contrasto tra la disciplina del rapporto in contestazione e le previsioni normative non sussiste.

Secondo la prospettazione dell’appellante, la disciplina di contratto, che impone di considerare l’importo dei lavori eseguiti nel primo anno nell’ambito del monte su cui calcolare l’area revisionale, e le norme di legge, che ne dispongono l’esclusione, sarebbero in insanabile contrasto, e quindi ne discenderebbe la nullità del patto contrattuale derogatorio.

L’esame delle disposizioni in scrutinio, di seguito trascritte, permette di ritenere infondata la lamentela.

L’art. 4 del contratto d’appalto afferma che “la revisione dei prezzi sarà effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 28 delle Norme Generali d’Appalto (“Allegato “A”). A tal proposito si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla lettera di invito alla licitazione del 24 giugno 1988 (prot. n. 588), non sarà soggetto a revisione l’importo dei lavori che, in base al programma qui allegato sub “D”, si prevede sarà maturato entro il primo anno decorrente dalla data dell’aggiudicaizone sommato all’importo corrispondente all’anticipazione di cui al successivo art. 6 “.

L’evocato art. 28 delle Norme Generali d’Appalto precisa inoltre che “l’importo dei lavori previsti nel primo anno dalla aggiudicazione concorre, invece, alla determinazione del costo complessivo dell’opera agli effetti dell’alea contrattuale”.

Il riferimento normativo evocato, ossia l’art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, recita invece che “per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo...” (2° comma), “la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione e con esclusione dei lavori eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta, quando l’Amministrazione riconosca che l’importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente all’aggiudicazione stessa...” (3° comma).

Sulla scorta della lettura degli elementi normativi e negoziali di raffronto, deve ritenersi corretta la lettura operatane dal giudice di prime cure. Infatti, è evidente come l’appellante abbia accomunato due piani concettuali diversi. Emerge, infatti, la sostanziale diversità, da un lato, della esclusione delle lavorazioni previste nel primo anno dalla aggiudicazione dei lavori e detratte le anticipazioni riscosse agli effetti della maturazione della revisione dei prezzi e, dall’altro, dell’inclusione delle prestazioni eseguite per determinare l’alea contrattuale superiore o inferiore al 10%, ovvero l’importo (complessivo dell’opera) da assoggettare a revisione.

In concreto, secondo la condivisibile ricostruzione data dal giudice di prime cure, la tesi proposta, che si fonda sull’errata affermazione che l’alea contrattuale non deve essere conteggiata sull’importo totale dei lavori, ma con esclusione del primo anno, non trova riscontro nella disciplina contrattuale che, sotto questo punto di vista, si rivela conforme alla norma legislativa.

3. - Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la violazione dell’art. 1 legge n. 741 del 1991 e l’inattendibilità del programma di lavori redatto dal committente.

In concreto, si deduce che le previsioni contrattuali limiterebbero il diritto alla revisione dei prezzi nei soli casi di sospensione dei lavori ed adozione di varianti. Esse sarebbero così illegittime perché in contrasto con l’art. 33 della legge n. 41 del 1986 che si riferisce solamente a casi tassativi. L’intero programma dei lavori redatto sulla base di tali previsioni contrattuali sarebbe quindi illegittimo, in quanto doveva essere redatto sulla base dell’andamento effettivo e reale dei lavori come desumibile dagli stati di avanzamento degli stessi.

3.1. - La censura non può essere condivisa.

Anche in questo caso, la soluzione può essere raggiunta tramite una corretta lettura della disciplina valevole nel caso in esame.

Afferma l’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, relativa allo strumento del programma dei lavori, che “la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto”. La norma non fa quindi riferimento ad un momento fattuale già realizzatosi, ma alla valutazione prospettiva di quello che dovrà accadere in relazione all’andamento previsto dei lavori.

Come evidenziato dal primo giudice, tale lettura appare diffusa in giurisprudenza e condivisibile in quanto correlata alla funzione dell’istituto che è quella di evitare le insidie legate ad una revisione dipendente dallo sviluppo effettivo dei lavori.

4. - Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1 e 2 del d.l.c.p.s. n.1501 del 1947, sottolineando come la stazione appaltante non si sia mai pronunciata sull’istanza di revisione prezzi, serbando sul punto un silenzio illegittimo.

4.1. - La doglianza va condivisa.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non è possibile rinvenire agli atti alcun elemento da cui dedurre che l’appellata RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a. abbia dato seguito alla diffida del 23 febbraio 1994, proposta affinchè la committente assumesse le proprie determinazioni in esito alla richiesta di pagamento della somma indicata come dovuta a titolo di compenso revisionale per i lavori a tutto il 24° stato di avanzamento dei lavori.

Non vi è peraltro dubbio che tale obbligo fosse fondato su disposizioni di legge cogenti, traendosi dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.L.C.P.S. del 6 dicembre 1947 n. 1501 la statuizione espressa circa la doverosità della stazione appaltante di pronunciarsi sull’istanza di revisione dei prezzi avanzata dall’appaltatore.

In relazione a tale ultimo profilo, l’appello appare fondato, dovendosi dichiarare l’obbligo per la RAV Raccordo autostradale Valle d’Aosta s.p.a. di pronunciarsi espressamente sull’istanza avanzata.

5. - L’appello va quindi parzialmente accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinate dal solo parziale accoglimento della domanda proposta.

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