Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-17, n. 202303850
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 03850/2023REG.PROV.COLL.
N. 08443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8443 del 2022, proposto da L C, rappresentato e difeso dall’avvocato M D, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi presidenti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
T M, rappresentato e difeso dagli avvocati E G, V Tini e Salvatore Sfrecola, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ristori 42;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. 13487/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti, del Consiglio di presidente della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di T M;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 30 novembre 2023, n. 5620;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati M D, Ruggero Di Martino e Eugenio De Bonis per l’Avvocatura dello Stato, E G e V Tini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dottor L C, all’epoca dei fatti presidente di sezione della Corte dei conti, e che in questa qualità aveva partecipato all’interpello per la nomina al posto di funzione presidente aggiunto della Corte indetto dal Consiglio di presidenza della Corte con atto di prot. n. 5036 del 28 ottobre 2021, impugna nel presente giudizio l’esito della procedura, conclusa con la nomina del dottor T M, anch’egli presidente di sezione, disposta dall’organo di autogoverno della magistratura contabile con delibera in data 12 gennaio 2022, n. 1, sulla base della votazione svoltasi nell’adunanza del 21 dicembre 2021.
2. Contro la nomina del dottor M il ricorrente ha formulato plurime censure di legittimità, di ordine procedimentale e sostanziale, giudicate tuttavia tutte infondate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, adito in primo grado, con la sentenza in epigrafe.
3. Per la relativa riforma il dottor C ha quindi proposto appello, in resistenza del quale si sono costituiti la Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed inoltre il controinteressato.
DIRITTO
1. L’appello ripropone un primo gruppo di censure di ordine procedimentale indirizzate alle modalità con cui si sono svolte la discussione e la votazione delle candidature concorrenti - « per scrutinio segreto », secondo quanto previsto dall’atto di interpello - al posto di funzione svoltasi presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
2. Si deduce innanzitutto che vi sarebbe stata una carente istruttoria, a causa della mancata acquisizione dei c.d. medaglioni, e cioè delle schede riassuntive delle esperienze e dei titoli possedute dai candidati, ed inoltre dei dati della commissione consiliare per il monitoraggio riferiti a ciascun candidato. Viene al riguardo sottolineato che in relazione agli elementi conoscitivi in questione il presidente dell’organo di autogoverno, presidente della Corte dei conti, aveva segnalato « l’esigenza di una maggiore completezza istruttoria ». Si sostiene che sarebbe pertanto errata la sentenza di primo grado, che ha invece statuito che dai verbali delle sopra citate sedute dell’organo di autogoverno si ricava « la contezza da parte dei componenti del Consiglio di tutti i dati contenuti nei curricula dei candidati », sulla base della disponibilità per ciascun componente del collegamento informatico ( link ) a tutta la documentazione. In contrario si sottolinea che gli elementi istruttori mancanti sarebbero indispensabili per la valutazione comparativa delle candidature, quali fonti di conoscenza necessarie secondo la normativa interna per l’assegnazione del posto di funzione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), del Testo Unico in materia di nomine, promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti (di cui alla delibera del Consiglio di presidenza n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019), richiamato dall’atto di interpello. Inoltre, si prospetta sul punto l’interesse del dottor C all’acquisizione dei dati di flusso, dai quali sarebbe emersa l’« eccezionale diligenza, laboriosità e capacità » mostrate dal ricorrente in qualità di presidente della sezione II centrale d’appello della Corte dei conti dal 12 marzo 2015 all’11 marzo 2020, durante la quale la giacenza degli procedimenti pendenti si è ridotta « da n.4.728 alla data del 31 dicembre 2014, a n.321 alla data del 31 dicembre 2019 », con la redazione quale estensore di « ben n. 1138 provvedimenti giurisdizionali ».
3. L’appello ripropone inoltre le censure di carente istruttoria sotto un distinto profilo, consistente nel mancato seguito alle istanze istruttorie e di differimento della trattazione delle candidature concorrenti formulate dal presidente della Corte dei conti nelle adunanze del 10 novembre e 21 dicembre 2021, in violazione del regolamento interno del Consiglio di presidenza (adottato con deliberazione n. 52/CP/2019 del 28 ottobre 2019). Viene sul punto posta in rilievo l’importanza della funzione del presidente aggiunto della Corte, che avrebbe giustificato un approfondimento istruttorio, la cui formale richiesta avrebbe nel caso di specie impedito di procedere alla votazione, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del regolamento interno, secondo cui « per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito ».
4. Con un’ulteriore censura l’illegittimità della delibera di nomina è correlata alla partecipazione all’adunanza del Consiglio di presidenza del 21 dicembre 2021 di alcuni componenti in videoconferenza, in violazione dell’art. 6, comma 2, del citato regolamento interno dell’organo di autogoverno, che non consentirebbe la modalità in questione in caso di votazioni a scrutinio segreto. Si deduce che nel respingere la censura la sentenza avrebbe erroneamente supposto che la descritta modalità di partecipazione fosse consentita ai sensi della citata disposizione regolamentare, come modificata nel 2020 (con delibera del Consiglio di presidenza n. 107 in data 20 aprile 2020), la quale tuttavia non risulterebbe dalla versione ufficiale del regolamento « pubblicata sul sito internet della Corte dei conti alla data di instaurazione del presente giudizio » e prodotta nel giudizio di primo grado dal ricorrente.
5. Del pari la medesima seduta dell’organo di autogoverno sarebbe inficiata dalla partecipazione dei componenti dell’ufficio studi e documentazione, ed in particolare il vicedirettore, abilitato a partecipare solo in caso di assenza del direttore dell’ufficio, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del regolamento interno, anch’egli tuttavia presente, così da incidere sull’attività deliberativa del collegio perfetto quale è il Consiglio di presidenza.
6. Un’ulteriore illegittimità della delibera di nomina deriverebbe dalla mancanza di una proposta scritta da parte della competente commissione consiliare (prima), che la sentenza di primo grado ha escluso sull’erroneo rilievo che essa non è prevista dall’art. 25 del regolamento interno per la nomina a presidente aggiunto della Corte dei conti, e che invece si sostiene essere necessaria ai sensi dell’art.